Quanto è importante la segnaletica temporanea nei cantieri stradali? | Teknoring

L’apparato che il nostro Paese ha predisposto per la gestione dei lavori che si svolgono sulle piattaforme stradali è molto chiaro e di semplice applicazione. Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” definisce gli indirizzi della tutela: secondo l’articolo 21 tutti i lavori che devono essere eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze devono essere autorizzati dal proprietario o dal concessionario della strada. Nell’ambito di quanto viene autorizzato, l’impresa esecutrice è responsabile per l’adozione e il mantenimento in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Nai cantieri stradali che ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo unico per la sicurezza, le modalità per “recinzioni, accessi e segnalazioni”, nonché le prescrizioni relativi ai lavori stradali e autostradali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dal traffico, devono essere inserite nel Piano di sicurezza e coordinamento, e il rispetto di queste prescrizioni verificato dal coordinatore per l’esecuzione.

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Imprese affidatarie ma non esecutrici: come funziona il Titolo IV? | Teknoring

Nel mondo estremamente frammentato dell’edilizia italiana, può accadere che il committente si trovi ad avere affidato i lavori ad una organizzazione che, a questo punto, diventa l’impresa affidataria, senza che però questa abbia l’intenzione di eseguire alcuna attività produttiva in cantiere, avendo deciso di affidarsi completamente al subappalto. Come deve essere gestita questa condizione? In che modo si declinano gli obblighi e le responsabilità che il Testo unico per la sicurezza prevede, in queste circostanze?

In qualsiasi modo la si voglia porre, una impresa affidataria non può essere solo una scatola vuota, con l’unica funzionalità di ufficio acquisti, per selezionare i subappaltatori che si occuperanno di eseguire l’opera. La norma, infatti, mette in carico al datore di lavoro di essa una serie di incombenze, delle quali solo alcune possono essere svolte senza mettere piede in cantiere. L’articolo 97 del Titolo IV richiede la presenza di dirigenti e preposti, che debbono essere adeguatamente formati (comma 3-ter), per potere gestire adeguatamente le incombenze dei commi 1, 2 e 3.

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Episodio 8 – le gallerie | Il rischio è il mio mestiere

La prima volta che sono entrato in un tunnel per lavoro è stato tanti anni fa. L’azienda per cui lavoravo stava scavando una galleria idraulica in Calabria. Il tunnel era scavato in una roccia che credo fosse granodiorite: un minerale in cui la massa scura è lumeggiata da intrusioni di cristalli di plagioclasio e di quarzo. Sotto la luce artificiale, le pareti della caverna scintillavano come nella miniera dei sette nani.

Poi sono passato a lavorare alle prime gallerie della variante autostradale di valico: grandi tunnel che andavano oltre i tredici metri di diametro, che però facevano molta più paura. L’ammasso in cui venivano scavati non aveva la stessa nobiltà di quello del piccolo tunnel in Calabria, ma era poco più di fango scuro consolidato. La galleria era un buco nero, che assorbiva tutta la luce delle fotoelettriche e si lavorava sempre nella melma fino alle caviglie. Le scarse caratteristiche meccaniche del materiale attraversato rendevano poi necessario adottare tecniche estremamente cautelative nei lavori. Pensateci anche voi: scavare un buco nel fango è molto diverso che farlo nel granito. E diverso, quando ci devi mettere degli uomini dentro, significa pericoloso. Molto.

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Episodio 7 – I sollevamenti | Il rischio è il mio mestiere

I sollevamenti sono tra le operazioni più comuni in cantiere. Non ci sono solo le gru, ma anche le autogrù, i muletti, i sollevatori telescopici. Si solleva per scaricare il camion che porta le attrezzature o i materiali, per issarli ai piani o per calarli negli scavi. Le operazioni con le gru attirano sempre gli sguardi: anche chi passeggia per strada e vede una gru di un cantiere alzare qualcosa, si ferma per guardare volare nell’aria un cassone, un gruppo elettrogeno. Spesso con la bocca aperta per la meraviglia, come un bambino.

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RSPP e coordinatore della sicurezza: quali aspetti regolano il loro rapporto? | Teknoring

Il Titolo I del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri per l’organizzazione delle aziende sotto il profilo della sicurezza. Sappiamo tutti che alla struttura gerarchica viene affiancato un ruolo, il Servizio Prevenzione e Protezione, che non dipende da questa, ma è inteso fornirle un aiuto professionale e specializzato a supporto delle scelte di politica, organizzazione e tecniche, che possono avere ripercussioni sulla tutela dei lavoratori. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, di cui la legge stabilisce le competenze e le capacità professionali, non dirige il servizio, e questo proprio a ribadire la sua distanza dalle decisioni aziendali, ma lo coordina (art. 2 c. 1 lett. f), su designazione del datore di lavoro. Occorre dire che, nella pratica professionale corrente, il RSPP è diventata una figura dotata del suo rilevante carico di operatività: in realtà non si limita ad osservare l’azione sviluppata dalle figure della linea, sollevando una bandierina come il guardalinee quando vede un fallo, ma può essere chiamato dalla propria organizzazione a presidiare a vario titolo i processi impegnativi del sistema.

Nei progetti edili è possibile che questi ruoli possano interagire a vario titolo. Ci sono due condizioni che configurano quattro diversi aspetti del rapporto tra RSPP e coordinatori: i cantieri di edilizia ordinari e quelli che si sviluppano all’interno di stabilimenti produttivi.

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Lezioni pratiche di sicurezza in cantiere | ISL

La predisposizione di un sistema efficace per la protezione dei lavoratori non può prescindere dalla definizione di situazioni in cui è necessario produrre delle registrazioni. Che queste, poi, siano cartacee, può essere anche visto come un sintomo dell’arretratezza che si sconta tutti i giorni in cantiere. La rivoluzione tecnologica che ci ha dato i dispositivi portatili come palmari e cellulari ha da tempo messo a disposizione alle organizzazioni modalità più efficaci di quelle dei “pizzini” per gestire le informazioni: esistono soluzioni industriali consolidate, già disponibili ed espressamente studiate per migliorare la produttività delle organizzazioni che le adottano. La chat di WhatsApp di cantiere non è una soluzione granché brillante, adatta giusto a quelle imprese che possono vantare un organico di 2,6 addetti (organico medio delle imprese italiane di costruzioni, secondo ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili).

Una registrazione può essere definita come il supporto fisico o informatico di una informazione. In un sistema produttivo la necessità di eseguire registrazioni deve essere giustificata, perché altrimenti è uno spreco di risorse. Tra i motivi per i quali è opportuno compiere registrazioni:

  • un requisito legale;
  • la necessità o l’opportunità di volere esaminare il contenuto delle registrazioni in un secondo tempo, per analizzare le attività cui queste si riferiscono, in maniera singola o aggregata.

Una registrazione, poi, può essere uno strumento di una strategia più elaborata, che integra uno o entrambi i motivi elencati sopra in un processo finalizzato a fornire istruzioni passo-passo alla persona che esegue la registrazione. È il caso, ad esempio, delle check-list, che forniscono alla persona che la compila sia il supporto che le informazioni base per fare le scelte che dovrà registrare. In questo caso, la registrazione è un veicolo per l’informazione che va nei due sensi: non solo dalla persona che la compila verso l’organizzazione, ma anche da questa in direzione del compilatore.

Leggi tutto l’articolo sul numero 8-9/2021 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

Il rapporto tra il coordinatore e l’RSPP: quattro scenari – webinar

Non si può dire che il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 abbia avuto un particolare successo: il recepimento italiano della direttiva 92/57/CEE è una norma involuta, che è stata scritta da qualcuno che non aveva particolari conoscenze relative al settore economico che andava a regolamentare.

Per questo motivo, è stata calata dall’alto nel mondo dell’edilizia, con il semplice effetto di creare un nuovo processo, che si è affiancato a quelli esistenti, senza influenzarli più di tanto, al netto di poche esperienze positive, che risaltano tanto più in quanto svettano in un panorama di mediocrità desolante. Tra le varie cose, l’interfaccia tra gli obblighi previsti dal Titolo I, che stabilisce i criteri con i quali è necessario organizzare l’azienda con l’obiettivo della protezione e prevenzione dei rischi, e quelli previsti dal Titolo IV, relativo ai soli cantieri temporanei e mobili, è di difficile interpretazione.

Il Titolo I e il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sono intesi gestire due condizioni distinte, che però in alcune situazioni possono sovrapporsi. Questo corso individua le situazioni in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Coordinatore per la sicurezza possono entrare in contatto, e analizza gli obblighi e le responsabilità di queste figure, a seconda dei punti di vista:

  • il RSPP di una impresa di costruzioni, e il Coordinatore di un progetto in cui questa opera;
  • il RSPP di uno stabilimento industriale, e il Coordinatore delle opere edili che vengono eseguite al suo interno.

Online il 25 giugno con AIAS ACADEMY, info qui: https://lnkd.in/de4ivFs

Sicurezza nei cantieri: figure, ruoli, responsabilità in 11 punti

Un prontuario da scaricare su Teknoring

Il panorama delle costruzioni italiane è desolante: l’impresa media ha 2,6 addetti (dati ANCE). Ciò significa che l’organizzazione e le tecnologie mediamente sono a questo livello: di 2,6 addetti. Anche i giganti sono tali solo se considerati in relazione al nostro paese: la nostra più grande impresa è al diciottesimo posto nell’indagine internazionale che tradizionalmente viene eseguita da Guamari, la società di ricerca specialistica (rapporto 2020), con un giro d’affari dell’87% più basso della prima. Le altre sono al 38mo e al 50mo. Prima delle nostre ci sono, naturalmente, i cinesi, ma anche francesi, spagnoli, svedesi, austriaci e inglesi. Nel mondo moderno tecnologie e organizzazione sono il fattore chiave della competitività ed essere in ritardo è un problema. Il 62% delle imprese edili italiane è formata da un solo addetto, il 96% da un numero fino a nove (dati ANCE). Con questi numeri, l’aspettativa di imbattersi in una organizzazione che abbia contezza dei processi e dei requisiti normativi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è veramente bassa.


Di qui la scelta di redigere questo prontuario delle figure chiave della salute e della sicurezza nei cantieri, descrivendone con semplicità ed in modo diretto i comportamenti che la norma si attende, partendo naturalmente dai concetti espressi dal Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008, che è il riferimento per chi opera in questo settore produttivo.

Puoi scaricare il prontuario, dopo la registrazione, a questo link.

Corso di formazione: il rapporto tra il coordinatore per la sicurezza e il RSPP

Online il 9 aprile 2021

Il corso è rivolto a ASPP/RSPP, Dirigenti, Preposti, Formatori, Coordinatori di cantiere, Datori di lavoro, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e a tutte le figure lavorative che si occupano di Qualità Ambiente e Sicurezza

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I criteri dei sistemi di gestione applicati al coordinamento della sicurezza

Come gestire un cantiere definendo un processo di misurazione e monitoraggio, a integrazione e supporto di quello definito dalla norma come responsabilità del coordinatore per l’esecuzione? Per fare questo la sequenza può essere:

  • definire cosa misurare, che naturalmente deve corrispondere o essere pertinente ai requisiti definiti dalla norma e agli obiettivi che ci si era dati in fase di redazione del PSC;
  • determinare come eseguire il monitoraggio e le misurazioni, nonché come svolgere il confronto con gli obiettivi; in pratica le tecniche di misurazioni e monitoraggio, attraverso le quali si ottiene un numero che definisce la prestazione;
  • stabilire quali saranno i criteri di valutazione;
  • stabilire quando eseguire monitoraggio e misurazioni, questo in rapporto a come si sviluppano i processi all’interno dei quali occorre eseguire la misurazione;
  • determinare quanto eseguire, valutare e comunicare i risultati, importante, in funzione a come si è deciso di articolare il processo della comunicazione, di cui al requisito 7.4, tenendo naturalmente conto dei requisiti stabiliti dalla legge, nel nostro caso, dall’art. 92. c. 1 lett. e).
Una proposta per una scheda per registrare i sopralluoghi in cantiere che consente di raccogliere indicatori numerici

Misurazione e monitoraggio implicano che gli strumenti per le registrazioni che siamo abituati a vedere utilizzate nei cantieri, più simili ad elaborati resoconti notarili, con tanto di invocazione apotropaica alla fine (il contenuto di questo verbale costituisce aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento), che a vere e proprie check list cambino il loro aspetto, predisponendosi per ospitare numeri (misurazioni) o, più appropriatamente, risultati del monitoraggio (conforme, non conforme).

Come rappresentare le osservazioni nel periodo

La definizione di cosa misurare o assoggettare a monitoraggio è la questione strategica da affrontare per prima: è consigliabile che le categorie siano sufficientemente ampie da consentire l’aggregazione dei risultati, ma non generiche da non poterne distinguere il contenuto. Tanto per estremizzare, una sola voce generale riferita alle condizioni del cantiere (soddisfacente/non soddisfacente) probabilmente non consente di entrare nel dettaglio delle possibili deviazioni. Ma anche una checklist ultra-specialistica (sono state ruotate in direzione verticale le copiglie alle estremità dei vermi?) è utile solo se il nostro ambito è, appunto, talmente particolareggiato. Se l’obiettivo è quello di verificare come vengono implementate le prescrizioni del PSC si può partire dal contenuto che la norma definisce per questo, come, ad esempio, esemplata sul contenuto del D.Lgs. 81/2008, All. XV punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4.

Leggi l’articolo I numeri del coordinatore sul numero 1/2021 di Igiene & Sicurezza del Lavoro di Wolters Kluwer.