HSE Manager Wolters Kluwer Italia: Restiamo sul concreto | LinkedIn

Quando la Direttiva cantieri è stata introdotta in Italia, ci si è dimenticati di dare attuazione al suo sesto considerando, che osserva che le scelte progettuali o una carente pianificazione dei lavori sono la causa di più del 50% degli infortuni sul lavoro nei cantieri in Europa.

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Le interferenze in cantiere

Durante l’esecuzione dei lavori è normale che gruppi differenti di lavoratori, appaltatori e subappaltatori impiegati per attività specializzate, eseguano le rispettive attività in condizioni di prossimità o promiscuità tra di loro. Questa condizione può causare incidenti e infortuni: l’identificazione dei pericoli introdotti nell’ambiente di lavoro da ogni gruppo o subappaltatore, e la valutazione delle relative interferenze, è lo strumento per identificare le azioni necessarie per mitigare questi rischi.

A livello organizzativo, la direzione del cantiere deve definire la progettazione costruttiva e la conseguente pianificazione delle attività lavorative e deve identificare, con il supporto dello specialista della sicurezza, qualsiasi situazione in cui è possibile che operazioni simultanee introducano rischi da interferenze nelle aree di lavoro; questi devono essere poi identificati per definire le appropriate strategie di mitigazione. Nella loro scelta è necessario riferirsi alle misure generali di tutela e ai principi della sicurezza incorporata nel progetto (safety by design): il concetto di applicare metodi per minimizzare i pericoli in fase progettuale. Nel caso le interferenze riguardino attività svolte da subappaltatori, allora sarà il caso di prevedere, nel processo di formalizzazione dell’accordo contrattuale, la preparazione, lo scambio e la condivisione della documentazione tecnica che possa supportare la valutazione dei rischi, quando è necessario. Questi possono essere, ad esempio, piani operativi di sicurezza, programmi dei lavori, ma anche schede di sicurezza dei materiali utilizzati e manipolati, assieme a informazioni su come saranno utilizzati, informazioni relative ad attrezzature e macchine.

Leggi l’articolo sul numero 6/2020 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Il seminario AIAS Costi e oneri COVID-19 per i cantieri che ripartono

Questo è il seminario che ho tenuto, assieme all’ing. Daniele Longo, per AIAS, l’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, il 24 marzo 2020.

Lavori in prossimità di linee elettriche

Nei cantieri edili una comune causa di incidente è il contatto di parti del corpo con linee elettriche attive, che possono essere le attrezzature utilizzate per le operazioni, i cavi usati per connettere i quadri di cantiere con le apparecchiature elettriche, ma anche linee utilizzate per la distribuzione elettrica per il cantiere stesso, che vengono avvicinate o toccate dal lavoratore o da un’attrezzatura con la quale sono in contatto, con la capacità di condurre l’energia elettrica. Incompetenza nella scelta delle attrezzature, trascuratezza nell’allestimento degli impianti e nella manutenzione delle attrezzature, superficialità e improvvisazione nell’utilizzo sono le cause di questi incidenti in un settore, invece, ben normato in cui le attrezzature, specialmente negli ultimi anni, hanno fatto passi da gigante nella sicurezza del loro utilizzo.

Una parte rilevante degli incidenti accade a causa del contatto dell’operatore con cavi alimentati che, pure attraversando le aree di lavoro sospesi a pali o in cavidotti interrati, non sono stati posati o non vengono utilizzati per i lavori: sono incidenti subdoli, perché letteralmente nessuno fa caso a queste installazioni fino che l’incidente avviene. Una organizzazione diligente, sia essa la committente di lavori che l’impresa selezionata per la sua esecuzione, deve definire e mantenere una procedura per controllare i pericoli relativi ai lavori nei pressi di linee elettriche.

Devono essere considerati lavori nei pressi di linee elettriche tutte quelle attività durante le quali è possibile entrare all’interno della distanza di sicurezza stabilita per esse. Lo scopo di questo lavoro è quello di argomentare solo relativamente alla gestione delle interferenze con le linee elettriche di distribuzione che attraversano l’area di lavoro, siano esse state installate per gli scopi dei lavori, siano già presenti perché a servizio di altro: le dinamiche della gestione del rischio di elettrocuzione durante l’utilizzo delle attrezzature di lavoro elettriche, così come i lavori elettrici, sono lasciati ad altra trattazione specialistica.

Leggi l’articolo sul numero 3/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

L’ebook sul coordinamento della sicurezza

L’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione” raccoglie una serie di articoli che, partendo dal confronto tra il testo della Direttiva Europea 92/57CE sui cantieri temporanei e mobili, con i vari testi di recepimento nell’ordinamento italiano che si sono succeduti negli anni, analizzano la reale prescrizione normativa, suggerendo le strategie più opportune per adempiere al dettato normativo, produrre piani di sicurezza e coordinamento coerenti con la norma e con gli obiettivi che si pone.

L’ebook approfondisce i temi dell’organizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in relazione ai contenuti richiesti dalla norma, del contenuto delle sue prescrizioni, in relazione agli aspetti tecnici e di responsabilità nei confronti del dettato normativo. Viene poi affrontato il tema della determinazione degli oneri della sicurezza, con l’individuazione di cosa debba essere riconosciuto e come, con un excursus dove viene approfondito il meccanismo dei formazione dei prezzi. Largo spazio è dedicato all’approfondimento dell’attività di coordinamento in fase di esecuzione, con l’analisi delle prescrizioni di legge e indicazioni sulle migliori strategie per ottemperare, ottenendo contemporaneamente una efficace azione di coordinamento. In ultimo, vengono analizzati alcuni comportamenti che negli anni sono venuti a fossilizzarsi nella pratica professionale, che però non sono giustificati dal dettato normativo e sono quindi potenzialmente pericolosi.

Puoi acquistare l’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione”a questo link.

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare Dal linguaggio sbagliato alla documentazione non richiesta, da subaffidamenti spericolati a team di lavoro non idonei: una lista di ‘cattive pratiche’ per il coordinatore della sicurezza nei cantieri

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sul coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali. L’analisi dei problemi che si verificano durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere L’idea di questo articolo è quella raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere e che possono essere di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli Dal Testo Unico al calcolo standard, dalla formazione dei prezzi alla prescrizione: consigli e riflessioni sulla quantificazione degli oneri di sicurezza

Questo approfondimento sugli oneri della sicurezza è un estratto dall’ultimo numero di ISL – Igiene e Sicurezza sul lavoro, la storica rivista edita da Wolters Kluwer dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Scarica qui un numero omaggio e verifica le offerte a disposizione

La locuzione “oneri della sicurezza” è inevitabilmente fuorviante: suggerisce infatti che riguardi tutte le spese che vengono sostenute per la sicurezza in cantiere e, per questo, è stata alla base di riserve che hanno millantato un principio di integrale corresponsione degli oneri della sicurezza, di cui non vi è traccia nella Direttiva come nella norma italiana. Meglio era la definizione contenuta nel D.P.R. n. 222/2003, che parlava di valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano, che individuava fin dal titolo la necessità di computare nient’altro che le prescrizioni previste dal PSC.

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli

Gli oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sono un’invenzione italiana: nulla di simile compare nella direttiva originale, la 92/57/CEE. La motivazione di questa innovazione è chiaramente il fatto che il legislatore italiano ha cambiato radicalmente la qualità dei contenuti del piano di sicurezza per i cantieri, non si sa se apposta o perché non è riuscito a comprendere la novità della direttiva europea. Questa era focalizzata sulla concezione “virtuosa” del progetto, secondo le misure generali di tutela, e sulla individuazione di procedure per la sua esecuzione. La norma italiana, fin dalla versione originale della sua prima emissione, il D.Lgs. 494/1996, ha trascurato di fatto il progetto e trasformato le procedure, che potremmo anche definire software, in prestazioni soprattutto di forniture di beni (hardware). La definizione di questo hardware è stata messa in carico al committente: diventando oggetto di negoziazione con il contratto di appalto e chiaramente, deve essere riconosciuta economicamente. L’imposizione di una stima analitica e l’obbligo di non assoggettare al ribasso quanto individuato nel PSC è un tocco di ipocrisia a tutta la faccenda, fonte più di problemi che motore di un comportamento virtuoso, come si è visto in questi anni.

Leggi l’articolo sul numero 3/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Scrivere un PSC

Nel ragionare su come impostare per la prima volta un documento previsto da una norma, nel nostro caso il D.Lgs. 81/2008 agli articoli 100 e allegato XV, occorre fare alcune riflessioni preliminari che, al solito, possono essere banali, ma che spesso diventano fonte di problemi, quando trascurate.

La legge è scritta sin dai tempi di Hammurabi (Mesopotamia, circa XIX secolo a.C.) per fare in modo che ciascuno possa avere un chiaro quadro delle proprie responsabilità. La sua applicazione deve essere letterale, secondo quanto fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (Preleggi, art. 12). In più, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 23). Ciò per dire che l’ambito di azione previsto per coordinatore in fase di progettazione, che redige il suo PSC, è quello definito letteralmente dall’articolo 100 e dall’allegato XV e nulla più.

Una delle destinazioni del PSC è la verifica della sua conformità alla norma, probabilmente alla ricerca di qualche errore od omissione, possibilmente con atteggiamento inquisitorio. È importante che questa conformità sia palese e di immediata verificabilità. Il D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, è organizzato come un indice: il modo migliore per ottenere il risultato voluto è strutturare il nostro documento letteralmente secondo questo indice.

Leggi l’articolo sul numero 2/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Il coordinatore per la progettazione

Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 si occupa dei cantieri temporanei e mobili, individuando ruoli e procedure peculiari rispetto a quanto definito nel Titolo I del Decreto, il cui contenuto si applica indiscriminatamente a tutte le attività lavorative, in realtà con una serie di precisazioni elencate all’articolo 3.

Differentemente da quanto previsto nelle altre realtà produttive, in un cantiere temporaneo mobile vengono individuate nuove figure, ciascuna con le proprie peculiarità. Oltre ai ruoli consueti: datore di lavoro-dirigente-preposto-lavoratore, troviamo un Committente dell’opera, che è colui che fornisce l’impulso per il lavoro, un Responsabile dei lavori, che è la figura che può essere incaricata dal committente per supportarlo nello svolgimento di alcune operazioni, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che contribuiscono ad eseguire l’opera. Oltre a questi ruoli, la norma introduce anche la necessità di individuare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed uno in fase di esecuzione, con ruoli e responsabilità complesse. Per ultimo, nel Decreto Legislativo 81/2008, sono definiti due documenti: il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, che sono gli strumenti con cui la Committenza, intesa come quel complesso di ruoli che prende l’iniziativa dell’intervento edile, e i costruttori, ciascuno di essi separatamente, pianificano le attività del cantiere.

Leggi l’articolo sul numero 1/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.