Buone pratiche per la gestione degli autoveicoli

L’utilizzo di automezzi è spesso una questione tutt’altro che marginale sul lavoro. In generale, si può considerare che tutte le attività lavorative, come ad esempio il trasporto di persone, singole o in gruppo, così come quello di oggetti che sono impiegati nelle attività lavorative, per lo svolgimento delle quali vengono utilizzati mezzi di trasporto, a qualsiasi titolo nella disponibilità del datore di lavoro, ricadano all’interno del perimetro dell’organizzazione di cui esso è responsabile. La norma è estremamente esplicita al riguardo: il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 15 comma 1) lettera a) stabilisce di valutare «tutti i rischi per la salute e sicurezza».

Volendo affrontare con un approccio sistemico la sicurezza stradale, la International Standard Organization, ha emesso nel 2012 lo standard ISO 39001 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use, che si rivolge a tutte le organizzazioni che trasportano persone o merci o che utilizzano personale viaggiante, così come agli enti che gestiscono reti stradali, flotte di veicoli o che generano consistenti volumi di traffico per la distribuzione delle loro merci. La norma è basata sull’High Level Structure, che prescrive come debbano essere scritti i sistemi di gestione per potere essere facilmente integrati nelle organizzazioni, e adotta un approccio basato sulla valutazione dei rischi e delle opportunità.

Andando nel concreto, i trasporti su strada possono essere influenzati da una molteplicità di fattori. Per prima cosa è necessario accertare quale sono le condizioni dell’ambiente di viaggio, inteso come la rete stradale, le sue caratteristiche, lo stato di manutenzione e le condizioni atmosferiche che si andranno ad incontrare. In epoca di globalizzazione, in cui non è scontato che ci troviamo a discutere semplicemente dei trasporti da un sobborgo ad un altro di una città italiana: stiamo valutando una strategia globale per l’analisi delle condizioni operative, occorrerà domandarsi in che modo sono utilizzate le strade in questione, quali tipi di mezzi di trasporto e quali agglomerati urbani si incontreranno durante il tragitto. Ad esempio, un conto è circolare su un’autostrada italiana o un autobahn tedesca, un altro sulla camionabile che unisce l’Uganda con Città del Capo in Sud Africa. I problemi possono essere diversi: dalla velocità di crociera alla possibilità di ottenere assistenza, dalle pratiche di guida locali alla presenza di veicoli a trazione animale o pedoni o empori commerciali improvvisati a bordo della strada.

Leggi l’articolo sul numero 2/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Letteratura professionale

Come scrivere un documento previsto da una norma o da un contratto

Per scrivere un documento i cui requisiti sono previsti da una norma o da un contratto, è opportuno tenere in massima considerazione l’aderenza sia di forma che di contenuto a questi requisiti: l’obiettivo deve essere di documentare un percorso tecnico corrispondente a quanto stabilito dalle regole, non di fare mere asserzioni. Sembra una cosa banale, ma è molto più facile verificare i nostri documenti se condividono con la norma di riferimento struttura e vocabolario. Chi è il responsabile della sicurezza, che norma lo prevede e quali sono le responsabilità a suo carico? Capita anche che chi redige un documento si faccia prendere la mano, e nell’ansia di gestire un particolare processo si metta a regolare anche ambiti che, per legge appartengono ad altre figure. L’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 sta lì a ricordarci che, se esorbitiamo da nostro ruolo, dobbiamo poi anche assumercene le responsabilità.

Occorre avere sempre avere in mente lo scopo del documento che stiamo scrivendo: un report è un resoconto su qualche cosa che è accaduto, che viene redatto per spiegare cosa è successo. Un piano è la definizione di un obiettivo che ci poniamo per la nostra organizzazione, la determinazione delle risorse che si intende schierare e dei processi che queste devono sviluppare per raggiungere l’obiettivo. Una procedura è la spiegazione del comportamento richiesto dalla nostra organizzazione per lo svolgimento di una determinata operazione, più o meno complessa.

Un documento professionale deve essere curato e di facile leggibilità. Sciatto è peggio che sbagliato, perché denota poco impegno nella redazione e conseguentemente mancanza di rispetto nei confronti dei lettori. E poi, di solito le cose vanno a braccetto: un documento sciatto è molto probabile che sia anche sbagliato. Per questo motivo è necessario avere padronanza dei programmi di scrittura: questo faciliterà la costruzione dell’elenco dei punti che il documento deve affrontare. È consigliabile di non esagerare con la frammentazione del testo. Tipicamente il vostro interlocutore, dopo la prima lettura del report o procedura o piano, dovrebbe essere in grado di saltare di volta in volta al capitolo che lo interessa e leggerlo ricevendone una informazione completa, almeno per quello che cerca in quel momento.

Leggi il seguito su AIASMAG n. 3 (1/2019)

La valutazione strategica dei rischi

In ogni organizzazione si possono distinguere i momenti in cui si prendono le decisioni, si potrebbe dire, utilizzando il gergo dei sistemi di gestione, si definisce e si attua la “politica”, da quelli in cui sono svolte le attività per le quali l’organizzazione è stata creata: il lavoro, le “operations”. Ebbene, per la BS OHSAS 18001 la valutazione dei rischi è una attività che deve essere svolta dallo specialista della salute e sicurezza sul lavoro: presuppone la conoscenza delle norme di legge, i requisiti legali, ma anche di come concretamente le attività lavorative vengono svolte, così come le caratteristiche di pericolosità di attrezzature e materiali. In sostanza la valutazione dei rischi, che molto banalmente in questo caso significa definire il livello di protezione che voglio assicurare ai lavoratori o, più crudamente, che tipo di incidenti o di malattie professionali decido siano accettabili per la mia organizzazione, viene eseguita da un tecnico e non dal datore di lavoro (che è colui che definisce la politica dell’organizzazione) o dal dirigente, che è la figura che fornisce gli stimoli all’organizzazione perché essa venga applicata.

Il fatto di avere questo momento di riflessione sulla politica dell’organizzazione spostato ad un livello “tecnico” e non manageriale, che è comune all’impostazione legislativa delle Direttive europee prima e di quella normativa poi, nella pratica si è dimostrato una disfunzionalità nel sistema di gestione della salute e sicurezza. Sì, è vero che la legge ne fa un obbligo a carico del datore di lavoro, ed è un obbligo sanzionato penalmente, ma è come dire a qualcuno che non guida l’automobile di dare istruzioni all’autista. In conseguenza di questo, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza col tempo è diventato un processo amministrativo, si potrebbe dire quasi notarile, con poco o punto contatto con la realtà; per tornare alla metafora di prima, la risposta solita è: sì, gli ho detto di andare piano. La valutazione dei rischi viene spesso effettuata a posteriori, su scelte manageriali già prese, quindi con scarsa capacità di influenzare le scelte concrete.

Leggi l’articolo sul numero 12/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

L’ebook sul coordinamento della sicurezza

L’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione” raccoglie una serie di articoli che, partendo dal confronto tra il testo della Direttiva Europea 92/57CE sui cantieri temporanei e mobili, con i vari testi di recepimento nell’ordinamento italiano che si sono succeduti negli anni, analizzano la reale prescrizione normativa, suggerendo le strategie più opportune per adempiere al dettato normativo, produrre piani di sicurezza e coordinamento coerenti con la norma e con gli obiettivi che si pone.

L’ebook approfondisce i temi dell’organizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in relazione ai contenuti richiesti dalla norma, del contenuto delle sue prescrizioni, in relazione agli aspetti tecnici e di responsabilità nei confronti del dettato normativo. Viene poi affrontato il tema della determinazione degli oneri della sicurezza, con l’individuazione di cosa debba essere riconosciuto e come, con un excursus dove viene approfondito il meccanismo dei formazione dei prezzi. Largo spazio è dedicato all’approfondimento dell’attività di coordinamento in fase di esecuzione, con l’analisi delle prescrizioni di legge e indicazioni sulle migliori strategie per ottemperare, ottenendo contemporaneamente una efficace azione di coordinamento. In ultimo, vengono analizzati alcuni comportamenti che negli anni sono venuti a fossilizzarsi nella pratica professionale, che però non sono giustificati dal dettato normativo e sono quindi potenzialmente pericolosi.

Puoi acquistare l’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione”a questo link.

Sollevamenti

Le operazioni di sollevamento in cantiere sono quelle attività per mezzo delle quali un carico, che può consistere in materiale sciolto contenuto in un recipiente, sacchi, pallets, parti di strutture come travi o telai così come attrezzature, viene sollevato da un livello ad un altro per mezzo di attrezzature progettate e realizzate specificamente per questo scopo e dei relativi accessori, concepiti per fungere da elemento di adattamento tra le caratteristiche del carico e le specifiche del mezzo di sollevamento.

Queste attività sono da sempre una condizione pericolosa. Le grandi dimensioni delle attrezzature coinvolte e l’entità dei carichi movimentati, in caso di incidente possono provocare conseguenze drammatiche. Senza pretesa di esaustività, durante una operazione di sollevamento:

  1. il carico può cadere, del tutto o solo in parte;
  2. il mezzo di sollevamento, gli accessori (catene, funi e brache) e il carico stesso può entrare in contatto con linee elettriche aeree che si sviluppano in prossimità dell’area di lavoro, scaricando il potenziale elettrico verso terra attraverso il mezzo di sollevamento stesso. Oppure, nel caso di linee ad alta tensione, può essere sufficiente avvicinarsi alla linea in tensione per provocare un arco elettrico.
  3. Un sollevamento mal gestito può condurre ad urtare, con il carico o con il mezzo di sollevamento, edifici o strutture vicine all’area di lavoro, con i pericoli conseguenti alla perdita di controllo del carico o alla caduta di materiale dall’alto.
  4. Il mezzo di sollevamento può inclinarsi, fino a ribaltarsi, a causa del cedimento del terreno su cui lavora.
  5. Infine, il mezzo di sollevamento può ribaltarsi, a causa di operazioni durante le quali vengono superati i limiti di equilibrio del sistema, normalmente in fase di traslazione o abbassamento del carico.

Leggi l’articolo sul numero 10/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Committenti stranieri in Italia? Safety first, ma sul serio. Intervista a Luca Mangiapane

Committenti stranieri in Italia? Safety first, ma sul serio. Intervista a Luca Mangiapane

Ingegnere che da anni lavora nel settore HSE, Mangiapane ci racconta problematiche e tranelli della sicurezza sul lavoro in presenza di committenti stranieri attivi sul suolo italiano Luca Mangiapane è un professionista di sicurezza e ambiente, che da anni collabora con imprese straniere che hanno i propri stabilimenti produttivi in Italia.

Ingegner Mangiapane, quali sono i paesi di origine delle organizzazioni con le quali lavora e trova che il loro approccio a sicurezza e ambiente sia differente da quello delle omologhe imprese italiane? Le organizzazioni “straniere” con cui collaboro ormai da diversi anni sono delle multinazionali operanti nel settore dell’energia, dell’alimentare e del farmaceutico che nel loro approccio alla sicurezza fanno riferimento ad esperienze proprie dei loro paesi di origine e cioè al mondo anglosassone. Però lo stesso tipo di approccio alla sicurezza sul lavoro lo sto riscontrando anche in una multinazionale del farmaceutico italiana. L’approccio di questi miei clienti è particolare, perché quando dicono “la sicurezza prima di tutto” è proprio così: la sicurezza inizia dal progetto dove gli specialisti della sicurezza sul lavoro e del cantiere affiancano da subito i progettisti perché la sicurezza del lavoro inizia dal progetto (safety by design), per poi proseguire in ogni fase del progetto perché la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale sono aspetti fondamentali che non possono essere neppure minimamente trascurati. La politica della sicurezza di uno dei miei clienti recita: “se un progetto sta rispettando budget e tempistica, ma ha è anche minimamente carente sotto il profilo della sicurezza e dell’ambiente allora è un fallimento”. Se è necessario fermare i lavori, per mancanza di sicurezza, non esistono considerazioni che possano scavalcare questa decisione. Io seguo alcuni loro importanti cantieri come coordinatore per la sicurezza, ed ho un rapporto molto positivo perché loro hanno grande considerazione per questo ruolo. Quello che si chiede è che, a fronte di segnali anche molto deboli, occorre subito dare una risposta forte per tenere sotto controllo la situazione. Un altro aspetto rilevante è la proceduralizzazione: non c’è spazio per l’improvvisazione, tutto deve essere valutato e proceduralizzato. Tutto parte dalla analisi e valutazione dei rischi.

Committenti stranieri in Italia? Safety first, ma sul serio. Intervista a Luca Mangiapane

Il contesto dell’organizzazione

Lungamente attesa, la nuova norma di fatto è l’evoluzione del più antico BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, a sua volta revisione dell’emissione originale, avvenuta nel 1999.

Il mondo anglosassone, però, aveva iniziato ad approcciare la sicurezza sul lavoro con il criterio del ciclo di Deming, il famoso Plan-Do-Check-Act, fin dal 1991, quando il governo britannico aveva dato alla luce il fortunato manuale HSG65, una guida agli adempimenti normativi nel campo della sicurezza rivolto al management aziendale, ai professionisti e ai rappresentanti dei lavoratori (giunto alla terza edizione nel 2013 e oggi liberamente disponibile per il download su http://www.hse.gov). Qualche anno dopo, nel 1996, il British Standard Institute BSI aveva emesso la norma BS 8800 Guide to occupational health and safety, trasformata appunto nel 1999 nella BS OHSAS 18001.

La nuova norma internazionale è stata fortemente voluta e fortemente discussa: sono state prodotte ben due bozze “ufficiali” (DIS) e hanno partecipato ai lavori dal 2013 alla sua pubblicazione, i delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16. Il suo contenuto, come è ovvio, parte dalla “vecchia” BS OHSAS 18001:2007 e dalle esperienze del suo sviluppo, oltre che dalle convenzioni e sulle linee guida dell’ILO, International Labour Organization. Il risultato, però, implementa nuovi interessanti concetti, alcuni dei quali proprio nel capitolo 4 Contesto dell’organizzazione.

Leggi l’articolo sul numero 8-9/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

VTP e POS

Nella dinamica del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 l’impresa di costruzione va selezionata, sulla base di criteri che privilegiano una adeguata capacità di eseguire le opere da costruire e chiamata a definire le modalità esecutive del proprio lavoro, attraverso la redazione di un proprio piano di sicurezza, da considerare “complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”, preparato per il progetto (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b).

La valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un potenziale appaltatore, così com’è descritta all’allegato XVII, è un adempimento meramente formale. Limitarsi solo a questo, addirittura può diventare fonte di problemi, tale è la distanza dal reale obiettivo che il testo unico si pone: valutazione del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da analizzare”. Un’analisi condotta secondo i criteri dell’allegato XVII, nulla dice riguardo alla capacità dell’impresa di realizzare professionalmente l’opera e ancora di meno in relazione alla capacità di svolgerla in sicurezza.

Per meglio tutelarsi in relazione non solo ai possibili incidenti, ma anche riguardo agli investimenti economici necessari per un progetto, sarebbe opportuno che i committenti organizzati elaborassero una strategia per i criteri di affidamento dei lavori: le imprese candidate dovrebbero essere analizzate sotto diversi profili, alcuni di questi elencati direttamente dalla norma. Partendo appunto da questa, è fondamentale dimostrare il possesso di capacità organizzative, attraverso informazioni su precedenti lavori analoghi eseguiti, magari con lettere di referenze dei committenti, l’organigramma aziendale, della commessa con i curricula dei tecnici nelle posizioni principali. Le certificazioni relative all’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, della sicurezza o ambientale, dovrebbero essere richieste in questo momento, magari riservandosi di sottoporre i candidati selezionati ad audit, per appurare direttamente come i sistemi sono implementati e con quali risultati.

Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.