Nel mondo estremamente frammentato dell’edilizia italiana, può accadere che il committente si trovi ad avere affidato i lavori ad una organizzazione che, a questo punto, diventa l’impresa affidataria, senza che però questa abbia l’intenzione di eseguire alcuna attività produttiva in cantiere, avendo deciso di affidarsi completamente al subappalto. Come deve essere gestita questa condizione? In che modo si declinano gli obblighi e le responsabilità che il Testo unico per la sicurezza prevede, in queste circostanze?
In qualsiasi modo la si voglia porre, una impresa affidataria non può essere solo una scatola vuota, con l’unica funzionalità di ufficio acquisti, per selezionare i subappaltatori che si occuperanno di eseguire l’opera. La norma, infatti, mette in carico al datore di lavoro di essa una serie di incombenze, delle quali solo alcune possono essere svolte senza mettere piede in cantiere. L’articolo 97 del Titolo IV richiede la presenza di dirigenti e preposti, che debbono essere adeguatamente formati (comma 3-ter), per potere gestire adeguatamente le incombenze dei commi 1, 2 e 3.
La prima volta che sono entrato in un tunnel per lavoro è stato tanti anni fa. L’azienda per cui lavoravo stava scavando una galleria idraulica in Calabria. Il tunnel era scavato in una roccia che credo fosse granodiorite: un minerale in cui la massa scura è lumeggiata da intrusioni di cristalli di plagioclasio e di quarzo. Sotto la luce artificiale, le pareti della caverna scintillavano come nella miniera dei sette nani.
Poi sono passato a lavorare alle prime gallerie della variante autostradale di valico: grandi tunnel che andavano oltre i tredici metri di diametro, che però facevano molta più paura. L’ammasso in cui venivano scavati non aveva la stessa nobiltà di quello del piccolo tunnel in Calabria, ma era poco più di fango scuro consolidato. La galleria era un buco nero, che assorbiva tutta la luce delle fotoelettriche e si lavorava sempre nella melma fino alle caviglie. Le scarse caratteristiche meccaniche del materiale attraversato rendevano poi necessario adottare tecniche estremamente cautelative nei lavori. Pensateci anche voi: scavare un buco nel fango è molto diverso che farlo nel granito. E diverso, quando ci devi mettere degli uomini dentro, significa pericoloso. Molto.
I sollevamenti sono tra le operazioni più comuni in cantiere. Non ci sono solo le gru, ma anche le autogrù, i muletti, i sollevatori telescopici. Si solleva per scaricare il camion che porta le attrezzature o i materiali, per issarli ai piani o per calarli negli scavi. Le operazioni con le gru attirano sempre gli sguardi: anche chi passeggia per strada e vede una gru di un cantiere alzare qualcosa, si ferma per guardare volare nell’aria un cassone, un gruppo elettrogeno. Spesso con la bocca aperta per la meraviglia, come un bambino.
Il Titolo I del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri per l’organizzazione delle aziende sotto il profilo della sicurezza. Sappiamo tutti che alla struttura gerarchica viene affiancato un ruolo, il Servizio Prevenzione e Protezione, che non dipende da questa, ma è inteso fornirle un aiuto professionale e specializzato a supporto delle scelte di politica, organizzazione e tecniche, che possono avere ripercussioni sulla tutela dei lavoratori. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, di cui la legge stabilisce le competenze e le capacità professionali, non dirige il servizio, e questo proprio a ribadire la sua distanza dalle decisioni aziendali, ma lo coordina (art. 2 c. 1 lett. f), su designazione del datore di lavoro. Occorre dire che, nella pratica professionale corrente, il RSPP è diventata una figura dotata del suo rilevante carico di operatività: in realtà non si limita ad osservare l’azione sviluppata dalle figure della linea, sollevando una bandierina come il guardalinee quando vede un fallo, ma può essere chiamato dalla propria organizzazione a presidiare a vario titolo i processi impegnativi del sistema.
Nei progetti edili è possibile che questi ruoli possano interagire a vario titolo. Ci sono due condizioni che configurano quattro diversi aspetti del rapporto tra RSPP e coordinatori: i cantieri di edilizia ordinari e quelli che si sviluppano all’interno di stabilimenti produttivi.
Non si può dire che il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 abbia avuto un particolare successo: il recepimento italiano della direttiva 92/57/CEE è una norma involuta, che è stata scritta da qualcuno che non aveva particolari conoscenze relative al settore economico che andava a regolamentare.
Per questo motivo, è stata calata dall’alto nel mondo dell’edilizia, con il semplice effetto di creare un nuovo processo, che si è affiancato a quelli esistenti, senza influenzarli più di tanto, al netto di poche esperienze positive, che risaltano tanto più in quanto svettano in un panorama di mediocrità desolante. Tra le varie cose, l’interfaccia tra gli obblighi previsti dal Titolo I, che stabilisce i criteri con i quali è necessario organizzare l’azienda con l’obiettivo della protezione e prevenzione dei rischi, e quelli previsti dal Titolo IV, relativo ai soli cantieri temporanei e mobili, è di difficile interpretazione.
Il Titolo I e il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sono intesi gestire due condizioni distinte, che però in alcune situazioni possono sovrapporsi. Questo corso individua le situazioni in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Coordinatore per la sicurezza possono entrare in contatto, e analizza gli obblighi e le responsabilità di queste figure, a seconda dei punti di vista:
il RSPP di una impresa di costruzioni, e il Coordinatore di un progetto in cui questa opera;
il RSPP di uno stabilimento industriale, e il Coordinatore delle opere edili che vengono eseguite al suo interno.
Il panorama delle costruzioni italiane è desolante: l’impresa media ha 2,6 addetti (dati ANCE). Ciò significa che l’organizzazione e le tecnologie mediamente sono a questo livello: di 2,6 addetti. Anche i giganti sono tali solo se considerati in relazione al nostro paese: la nostra più grande impresa è al diciottesimo posto nell’indagine internazionale che tradizionalmente viene eseguita da Guamari, la società di ricerca specialistica (rapporto 2020), con un giro d’affari dell’87% più basso della prima. Le altre sono al 38mo e al 50mo. Prima delle nostre ci sono, naturalmente, i cinesi, ma anche francesi, spagnoli, svedesi, austriaci e inglesi. Nel mondo moderno tecnologie e organizzazione sono il fattore chiave della competitività ed essere in ritardo è un problema. Il 62% delle imprese edili italiane è formata da un solo addetto, il 96% da un numero fino a nove (dati ANCE). Con questi numeri, l’aspettativa di imbattersi in una organizzazione che abbia contezza dei processi e dei requisiti normativi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è veramente bassa.
Di qui la scelta di redigere questo prontuario delle figure chiave della salute e della sicurezza nei cantieri, descrivendone con semplicità ed in modo diretto i comportamenti che la norma si attende, partendo naturalmente dai concetti espressi dal Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008, che è il riferimento per chi opera in questo settore produttivo.
Puoi scaricare il prontuario, dopo la registrazione, a questo link.
Il corso è rivolto a ASPP/RSPP, Dirigenti, Preposti, Formatori, Coordinatori di cantiere, Datori di lavoro, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali e a tutte le figure lavorative che si occupano di Qualità Ambiente e Sicurezza
Come gestire un cantiere definendo un processo di misurazione e monitoraggio, a integrazione e supporto di quello definito dalla norma come responsabilità del coordinatore per l’esecuzione? Per fare questo la sequenza può essere:
definire cosa misurare, che naturalmente deve corrispondere o essere pertinente ai requisiti definiti dalla norma e agli obiettivi che ci si era dati in fase di redazione del PSC;
determinare come eseguire il monitoraggio e le misurazioni, nonché come svolgere il confronto con gli obiettivi; in pratica le tecniche di misurazioni e monitoraggio, attraverso le quali si ottiene un numero che definisce la prestazione;
stabilire quali saranno i criteri di valutazione;
stabilire quando eseguire monitoraggio e misurazioni, questo in rapporto a come si sviluppano i processi all’interno dei quali occorre eseguire la misurazione;
determinare quanto eseguire, valutare e comunicare i risultati, importante, in funzione a come si è deciso di articolare il processo della comunicazione, di cui al requisito 7.4, tenendo naturalmente conto dei requisiti stabiliti dalla legge, nel nostro caso, dall’art. 92. c. 1 lett. e).
Una proposta per una scheda per registrare i sopralluoghi in cantiere che consente di raccogliere indicatori numerici
Misurazione e monitoraggio implicano che gli strumenti per le registrazioni che siamo abituati a vedere utilizzate nei cantieri, più simili ad elaborati resoconti notarili, con tanto di invocazione apotropaica alla fine (il contenuto di questo verbale costituisce aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento), che a vere e proprie check list cambino il loro aspetto, predisponendosi per ospitare numeri (misurazioni) o, più appropriatamente, risultati del monitoraggio (conforme, non conforme).
Come rappresentare le osservazioni nel periodo
La definizione di cosa misurare o assoggettare a monitoraggio è la questione strategica da affrontare per prima: è consigliabile che le categorie siano sufficientemente ampie da consentire l’aggregazione dei risultati, ma non generiche da non poterne distinguere il contenuto. Tanto per estremizzare, una sola voce generale riferita alle condizioni del cantiere (soddisfacente/non soddisfacente) probabilmente non consente di entrare nel dettaglio delle possibili deviazioni. Ma anche una checklist ultra-specialistica (sono state ruotate in direzione verticale le copiglie alle estremità dei vermi?) è utile solo se il nostro ambito è, appunto, talmente particolareggiato. Se l’obiettivo è quello di verificare come vengono implementate le prescrizioni del PSC si può partire dal contenuto che la norma definisce per questo, come, ad esempio, esemplata sul contenuto del D.Lgs. 81/2008, All. XV punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4.
Leggi l’articolo I numeri del coordinatore sul numero 1/2021 di Igiene & Sicurezza del Lavoro di Wolters Kluwer.
Quando la Direttiva cantieri è stata introdotta in Italia, ci si è dimenticati di dare attuazione al suo sesto considerando, che osserva che le scelte progettuali o una carente pianificazione dei lavori sono la causa di più del 50% degli infortuni sul lavoro nei cantieri in Europa.
Durante l’esecuzione dei lavori è normale che gruppi differenti di lavoratori, appaltatori e subappaltatori impiegati per attività specializzate, eseguano le rispettive attività in condizioni di prossimità o promiscuità tra di loro. Questa condizione può causare incidenti e infortuni: l’identificazione dei pericoli introdotti nell’ambiente di lavoro da ogni gruppo o subappaltatore, e la valutazione delle relative interferenze, è lo strumento per identificare le azioni necessarie per mitigare questi rischi.
A livello organizzativo, la direzione del cantiere deve definire la progettazione costruttiva e la conseguente pianificazione delle attività lavorative e deve identificare, con il supporto dello specialista della sicurezza, qualsiasi situazione in cui è possibile che operazioni simultanee introducano rischi da interferenze nelle aree di lavoro; questi devono essere poi identificati per definire le appropriate strategie di mitigazione. Nella loro scelta è necessario riferirsi alle misure generali di tutela e ai principi della sicurezza incorporata nel progetto (safety by design): il concetto di applicare metodi per minimizzare i pericoli in fase progettuale. Nel caso le interferenze riguardino attività svolte da subappaltatori, allora sarà il caso di prevedere, nel processo di formalizzazione dell’accordo contrattuale, la preparazione, lo scambio e la condivisione della documentazione tecnica che possa supportare la valutazione dei rischi, quando è necessario. Questi possono essere, ad esempio, piani operativi di sicurezza, programmi dei lavori, ma anche schede di sicurezza dei materiali utilizzati e manipolati, assieme a informazioni su come saranno utilizzati, informazioni relative ad attrezzature e macchine.
Leggi l’articolo sul numero 6/2020 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.