Il seminario AIAS Costi e oneri COVID-19 per i cantieri che ripartono

Questo è il seminario che ho tenuto, assieme all’ing. Daniele Longo, per AIAS, l’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, il 24 marzo 2020.

L’attività ispettiva del CSE in cantiere

Per una corretta gestione delle responsabilità in capo al coordinatore per l’esecuzione, sarebbe bene che egli avesse a che fare in cantiere con un piano di sicurezza e coordinamento redatto rispettando rigidamente i criteri normativi, perché la responsabilità principale del CSE è verificare l’applicazione del piano. Se il piano è inadeguato, se – a parere del CSE – non prende in considerazione situazioni particolari, questi deve parlarne con il committente o il responsabile dei lavori, per trovare una soluzione condivisa. Allo stesso modo sarebbe opportuno che il coordinatore per l’esecuzione, nella sua operatività si attenesse strettamente al controllo delle prescrizioni del piano ed al comportamento previsto dalla norma. Esorbitare dal proprio ruolo, richiedere alle imprese prestazioni e documentazione non prevista né dal PSC né dalla norma non è un comportamento professionale, e la maggior parte delle volte diventa controproducente sotto il profilo dell’attribuzione delle responsabilità in caso di incidente: fare il mestiere di qualcun altro perché non si riesce a fare il proprio non è mai una politica produttiva.

L’attività ispettiva del CSE in cantiere

Quando si aggiorna il Piano di sicurezza e coordinamento?

Nei giorni scorsi su Linkedin è sorto un dibattito attorno una sentenza della Corte di Cassazione, cui è stata attribuita la decisione di considerare il verbale del coordinamento della sicurezza in cantiere come “automatico aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento”, immagino secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008, articolo 92 c. 1 lettera b), in cui si fa obbligo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di adeguare “il piano di sicurezza e di coordinamento (…) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”.

Aggiornare o adeguare?

Devo dire che il fatto che si possa aggiornare o adeguare un PSC con un verbale di coordinamento non mi fa particolare impressione; che questo sia automatico o manuale è una condizione che credo abbia poco a che vedere, sia con gli obiettivi che la norma si pone, sia con gli strumenti che predispone a questo scopo. Ho sempre pensato che la frase di rito “questo verbale di coordinamento costituisce aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento” non abbia alcuna effettiva funzione, se non quella apotropaica, di allontanare gli spiriti del male, nei quali comunque non credo. Sono sicuro non modifichi di un ette la sostanza del contenuto dell’azione descritta del verbale.
Credo piuttosto che la norma separi l’attività di coordinamento (D.Lgs. 81/2008, art. 92 c. lett. c) da quella di adeguamento (idem, ma lettera b), e che sia importante mantenerle separate, sia nell’interesse degli obiettivi – la prevenzione degli infortuni – che degli operatori, il CSE in primis, che devono essere in grado di dimostrare che il loro comportamento è stato aderente agli obblighi di legge.
Tutta la questione sembra stare in una domanda: quando è necessario adeguare o, meglio, aggiornare un Piano di Sicurezza e Coordinamento? Come tutti i piani, la risposta è il meno possibile: un piano nasce per pianificare gli eventi, e sono questi a doversi adattare ad esso e non viceversa. La necessità di sottoporre un piano a ripetuti adeguamenti è una cosa molto negativa, che deve fare sorgere il dubbio che siano necessari interventi più forti. Delle due l’una, infatti: o il piano è sbagliato, o gli esecutori non sono all’altezza.

I lavori seguono il piano o il piano i lavori?

Sì, ma, dice: “lavori hanno sempre uno svolgimento che non è mai esattamente quello progettato sia per quel che riguarda la cronologia dei lavori, con evidenti riflessi sulle interferenze, sia per le varianti anche minime in corso d’opera”. Già l’utilizzo dell’avverbio sempre è indicatore di una deviazione, che magari ha la sua origine in fattori che sono al di fuori dei lavori stessi, come ad esempio la professionalità dei soggetti coinvolti. Per quanto riguarda le varianti minime invece, i tecnici hanno impiegato più di vent’anni a convincere la magistratura che la sorveglianza del CSE è “alta”; questo significa che le varianti minime non dovrebbero avere impatto sulle previsioni del PSC. Aquila non captat muscas: le aquile non catturano le mosche; una riflessione molto spesso dimenticata dai coordinatori, che comunque sembra continuino ad ostinarsi in quello che in milanese moderno si dice micromanaging, quell’attitudine ad occuparsi degli aspetti minuti delle attività (il rischio specifico), che porta inesorabilmente a tralasciare la vista d’insieme, il coordinamento, che è invece il loro mestiere.
Veniamo nel dettaglio: un adeguamento del piano consiste nella modifica delle previsioni che originariamente esso conteneva. Il PSC è discretizzabile in tre parti: i rischi ed i loro controlli relativi alle situazioni che l’appaltatore può incontrare nell’area di lavoro, le modalità di organizzazione dell’area medesima, la valutazione dei rischi e i relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Il piano – dice la norma – contiene le “prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione”. Quindi si tratta di prescrizioni, e non consigli, che devono essere correlate alla complessità dell’opera da realizzare, ovvero individuate secondo un principio di economia. Questo significa che devono essere motivate da effettive criticità e non gratuite: quando ci vogliono, se ci vogliono. Le scelte progettuali ed organizzative, dice sempre la norma, il D.Lgs. 81/2008 all. XV.2.1.1, devono essere conformi ai principi generali di tutela, quel procedimento logico per l’analisi dei rischi e la definizione dei controlli, che prevede che il rischio se possibile vada evitato e, se ciò non è possibile, gestito attraverso la sua riduzione, la predisposizione di barriere fisiche, di procedure o l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, secondo una scala di priorità che predilige le misure più efficaci.

Quando e cosa adeguare?

Quando e quali possono essere le condizioni che possono venire a modificarsi, “in relazione all’evoluzione dei lavori”? Le prime due parti del PSC, quella in relazione ai rischi presente nelle aree di lavoro e alle modalità di organizzazione della stessa, sono normalmente condizioni statiche, solo in alcuni casi (la seconda) a volte soggette a modificarsi con l’andamento dei lavori, per cui è verosimile pensare che gli unici “adeguamenti” che possono risultare necessari sono quelli dovuti ad errori od omissioni del CSP o a situazioni “impreviste e imprevedibili”. Siccome i costi degli apprestamenti previsti nel PSC vanno poi riconosciuti negli oneri della sicurezza, e noi avremo inclusi solo quelli necessari e non anche ciò che è solo consigliabile, è ragionevole pensare che un adeguamento possa portare alla necessità di riconoscere nuovi e/o diversi apprestamenti ed è quindi necessario passare attraverso una perizia di variante.
Se invece è l’affidatario, che intende strutturare differentemente l’organizzazione del cantiere o variare la qualità degli apprestamenti, questi non è autorizzato a procedere unilateralmente e non è il CSE il soggetto obbligato a “adeguare” il PSC di conseguenza. La norma, il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5 prevede che l’affidatario sia vincolato al rispetto del PSC fino a che il CSE non abbia approvato una proposta di integrazione a questo, che l’impresa deve sottoporgli. Il CSE è autorizzato – si badi bene, non obbligato – ad approvarla quando questa meglio garantisca la sicurezza nel cantiere! Sarà il caso, quindi, che l’affidatario integri la sua proposta con una relazione in cui dimostri questo risultato, in maniera da facilitare la scelta del CSE.Le cose si complicano quando si ragiona sulla terza parte del PSC, quella della valutazione dei rischi e dei relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Questa è l’area dove effettivamente è più facile che si verifichino scostamenti tra quanto pianificato e quanto si va ad eseguire in effetti. Qui, di solito, ci si trova a lavorare in condizioni peggiori. Il problema principale è il ritardo, i tempi si comprimono e le interferenze aumentano. La chiave dell’azione del CSE però deve essere quella di identificare prioritariamente quali sono le cause per cui capitano le deviazioni, perché da questo dipende come queste dovranno essere trattate. Se le eventuali modifiche avvenute, come dice sempre l’art. 92 c. 1 lett. b), dipendono da decisioni prese dalla parte della committenza, ovvero committente, responsabile dei lavori o direttore dei lavori, è indubbio che il CSE se ne debba fare carico, eventualmente relazionandosi con il DL e il RL in caso siano necessari extra costi. Secondo le misure generali di tutela, il controllo dei rischi più efficace, e quindi da prediligere, è quello che annulla il pericolo. Trattandosi di interferenze lavorative, quindi, la misura che dovrebbe essere sempre valutata per prima è quella che vede l’interferenza stessa essere annullata da una conveniente programmazione dei lavori. La determinazione della durata dei lavori, però, è in carico al committente o al responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008, art. 90 c. 1 lett. b), per cui il CSP (o il CSE in caso di modifiche in esecuzione) può trovarsi a non essere nelle condizioni di applicare la misura di tutela più efficace, rendendosi necessario quindi rivolgersi ad altre, di minore incisività. È perfettamente legittimo, quindi che le circostanze – ovvero le decisioni del committente o del RL – impongano al CSE un aggiornamento del PSC che si risolve in una minore tutela della sicurezza dei lavoratori rispetto alla edizione originale.

Rincorrere l’appaltatore o farsi seguire?

Se invece è l’affidatario che non riesce a rispettare la programmazione dei lavori, e quindi le modalità di gestione delle interferenze lavorative, che il CSE si presti a “adeguare” il PSC per rincorre le altrui inefficienze è profondamente sbagliato, perché nessuno accetterebbe di diminuire le richieste di un contratto, pagando il medesimo importo, solo perché la controparte non è in grado di rispettare i propri obblighi. In questa condizione consentire, e formalizzare con un “adeguamento”, una diminuzione delle tutele di sicurezza dei lavoratori, richieste dal PSC, può configurarsi anche come un reato commesso dal CSE. Sì, perché è facile immaginare un capo di imputazione suo a carico nel caso la genesi di un infortunio coinvolga uno di questi “adeguamenti” con diminuzione di tutele. Negligenza, imprudenza e imperizia sono le parole magiche.Il comportamento da consigliare quindi ad un CSE che si trovi ad avere a che fare con una impresa che inizi ad accumulare ritardi è quindi quello di avere un comportamento proattivo: muoversi per anticipare problemi più gravi, magari di concerto con il DL, e chiedere all’affidatario di presentare un piano per prevenire o recuperare il ritardo, completo di analisi dei rischi e definizione dei relativi controlli. Il CSE potrà approvare questo piano, quando ci saranno le condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5, ovvero quando sarà documentato che la tutela dei lavoratori aumenta. Una merce di scambio che sembra adeguata: l’appaltatore, per compensare il disagio che sta provocando a causa del suo ritardo, si impegna ad una maggiore diligenza in cantiere.
In conclusione, cosa si debba considerare in automatico un aggiornamento del PSC o le frasi fatte che si mettono in calce ai documenti, come incantesimi, sono questioni che possono rassicurare il profano: per le dinamiche dei progetti e gli obblighi stabiliti dalla legge occorre qualcosa di più. È la parte più attenta della professione, dei coordinatori in questo caso, che deve farsi carico di andare oltre la superficie, creando, spiegando e diffondendo le buone pratiche. Aspettarsi che il professionista di un’altra materia, il giudice o l’avvocato, indichi all’ingegnere o all’architetto come comportarsi vuole dire disertare dalle proprie responsabilità. Nessuno chiederebbe una cura ad un giudice solo perché ha condannato un medico.

Pubblicato per a prima volta su LinkedIn, il 29 novembre 2019

L’ebook sul coordinamento della sicurezza

L’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione” raccoglie una serie di articoli che, partendo dal confronto tra il testo della Direttiva Europea 92/57CE sui cantieri temporanei e mobili, con i vari testi di recepimento nell’ordinamento italiano che si sono succeduti negli anni, analizzano la reale prescrizione normativa, suggerendo le strategie più opportune per adempiere al dettato normativo, produrre piani di sicurezza e coordinamento coerenti con la norma e con gli obiettivi che si pone.

L’ebook approfondisce i temi dell’organizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in relazione ai contenuti richiesti dalla norma, del contenuto delle sue prescrizioni, in relazione agli aspetti tecnici e di responsabilità nei confronti del dettato normativo. Viene poi affrontato il tema della determinazione degli oneri della sicurezza, con l’individuazione di cosa debba essere riconosciuto e come, con un excursus dove viene approfondito il meccanismo dei formazione dei prezzi. Largo spazio è dedicato all’approfondimento dell’attività di coordinamento in fase di esecuzione, con l’analisi delle prescrizioni di legge e indicazioni sulle migliori strategie per ottemperare, ottenendo contemporaneamente una efficace azione di coordinamento. In ultimo, vengono analizzati alcuni comportamenti che negli anni sono venuti a fossilizzarsi nella pratica professionale, che però non sono giustificati dal dettato normativo e sono quindi potenzialmente pericolosi.

Puoi acquistare l’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione”a questo link.

Sollevamenti

Le operazioni di sollevamento in cantiere sono quelle attività per mezzo delle quali un carico, che può consistere in materiale sciolto contenuto in un recipiente, sacchi, pallets, parti di strutture come travi o telai così come attrezzature, viene sollevato da un livello ad un altro per mezzo di attrezzature progettate e realizzate specificamente per questo scopo e dei relativi accessori, concepiti per fungere da elemento di adattamento tra le caratteristiche del carico e le specifiche del mezzo di sollevamento.

Queste attività sono da sempre una condizione pericolosa. Le grandi dimensioni delle attrezzature coinvolte e l’entità dei carichi movimentati, in caso di incidente possono provocare conseguenze drammatiche. Senza pretesa di esaustività, durante una operazione di sollevamento:

  1. il carico può cadere, del tutto o solo in parte;
  2. il mezzo di sollevamento, gli accessori (catene, funi e brache) e il carico stesso può entrare in contatto con linee elettriche aeree che si sviluppano in prossimità dell’area di lavoro, scaricando il potenziale elettrico verso terra attraverso il mezzo di sollevamento stesso. Oppure, nel caso di linee ad alta tensione, può essere sufficiente avvicinarsi alla linea in tensione per provocare un arco elettrico.
  3. Un sollevamento mal gestito può condurre ad urtare, con il carico o con il mezzo di sollevamento, edifici o strutture vicine all’area di lavoro, con i pericoli conseguenti alla perdita di controllo del carico o alla caduta di materiale dall’alto.
  4. Il mezzo di sollevamento può inclinarsi, fino a ribaltarsi, a causa del cedimento del terreno su cui lavora.
  5. Infine, il mezzo di sollevamento può ribaltarsi, a causa di operazioni durante le quali vengono superati i limiti di equilibrio del sistema, normalmente in fase di traslazione o abbassamento del carico.

Leggi l’articolo sul numero 10/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Committenti stranieri in Italia? Safety first, ma sul serio. Intervista a Luca Mangiapane

Committenti stranieri in Italia? Safety first, ma sul serio. Intervista a Luca Mangiapane

Ingegnere che da anni lavora nel settore HSE, Mangiapane ci racconta problematiche e tranelli della sicurezza sul lavoro in presenza di committenti stranieri attivi sul suolo italiano Luca Mangiapane è un professionista di sicurezza e ambiente, che da anni collabora con imprese straniere che hanno i propri stabilimenti produttivi in Italia.

Ingegner Mangiapane, quali sono i paesi di origine delle organizzazioni con le quali lavora e trova che il loro approccio a sicurezza e ambiente sia differente da quello delle omologhe imprese italiane? Le organizzazioni “straniere” con cui collaboro ormai da diversi anni sono delle multinazionali operanti nel settore dell’energia, dell’alimentare e del farmaceutico che nel loro approccio alla sicurezza fanno riferimento ad esperienze proprie dei loro paesi di origine e cioè al mondo anglosassone. Però lo stesso tipo di approccio alla sicurezza sul lavoro lo sto riscontrando anche in una multinazionale del farmaceutico italiana. L’approccio di questi miei clienti è particolare, perché quando dicono “la sicurezza prima di tutto” è proprio così: la sicurezza inizia dal progetto dove gli specialisti della sicurezza sul lavoro e del cantiere affiancano da subito i progettisti perché la sicurezza del lavoro inizia dal progetto (safety by design), per poi proseguire in ogni fase del progetto perché la sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale sono aspetti fondamentali che non possono essere neppure minimamente trascurati. La politica della sicurezza di uno dei miei clienti recita: “se un progetto sta rispettando budget e tempistica, ma ha è anche minimamente carente sotto il profilo della sicurezza e dell’ambiente allora è un fallimento”. Se è necessario fermare i lavori, per mancanza di sicurezza, non esistono considerazioni che possano scavalcare questa decisione. Io seguo alcuni loro importanti cantieri come coordinatore per la sicurezza, ed ho un rapporto molto positivo perché loro hanno grande considerazione per questo ruolo. Quello che si chiede è che, a fronte di segnali anche molto deboli, occorre subito dare una risposta forte per tenere sotto controllo la situazione. Un altro aspetto rilevante è la proceduralizzazione: non c’è spazio per l’improvvisazione, tutto deve essere valutato e proceduralizzato. Tutto parte dalla analisi e valutazione dei rischi.

Committenti stranieri in Italia? Safety first, ma sul serio. Intervista a Luca Mangiapane

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare Dal linguaggio sbagliato alla documentazione non richiesta, da subaffidamenti spericolati a team di lavoro non idonei: una lista di ‘cattive pratiche’ per il coordinatore della sicurezza nei cantieri

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sul coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali. L’analisi dei problemi che si verificano durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere L’idea di questo articolo è quella raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere e che possono essere di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

VTP e POS

Nella dinamica del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 l’impresa di costruzione va selezionata, sulla base di criteri che privilegiano una adeguata capacità di eseguire le opere da costruire e chiamata a definire le modalità esecutive del proprio lavoro, attraverso la redazione di un proprio piano di sicurezza, da considerare “complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”, preparato per il progetto (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b).

La valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un potenziale appaltatore, così com’è descritta all’allegato XVII, è un adempimento meramente formale. Limitarsi solo a questo, addirittura può diventare fonte di problemi, tale è la distanza dal reale obiettivo che il testo unico si pone: valutazione del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da analizzare”. Un’analisi condotta secondo i criteri dell’allegato XVII, nulla dice riguardo alla capacità dell’impresa di realizzare professionalmente l’opera e ancora di meno in relazione alla capacità di svolgerla in sicurezza.

Per meglio tutelarsi in relazione non solo ai possibili incidenti, ma anche riguardo agli investimenti economici necessari per un progetto, sarebbe opportuno che i committenti organizzati elaborassero una strategia per i criteri di affidamento dei lavori: le imprese candidate dovrebbero essere analizzate sotto diversi profili, alcuni di questi elencati direttamente dalla norma. Partendo appunto da questa, è fondamentale dimostrare il possesso di capacità organizzative, attraverso informazioni su precedenti lavori analoghi eseguiti, magari con lettere di referenze dei committenti, l’organigramma aziendale, della commessa con i curricula dei tecnici nelle posizioni principali. Le certificazioni relative all’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, della sicurezza o ambientale, dovrebbero essere richieste in questo momento, magari riservandosi di sottoporre i candidati selezionati ad audit, per appurare direttamente come i sistemi sono implementati e con quali risultati.

Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli Dal Testo Unico al calcolo standard, dalla formazione dei prezzi alla prescrizione: consigli e riflessioni sulla quantificazione degli oneri di sicurezza

Questo approfondimento sugli oneri della sicurezza è un estratto dall’ultimo numero di ISL – Igiene e Sicurezza sul lavoro, la storica rivista edita da Wolters Kluwer dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Scarica qui un numero omaggio e verifica le offerte a disposizione

La locuzione “oneri della sicurezza” è inevitabilmente fuorviante: suggerisce infatti che riguardi tutte le spese che vengono sostenute per la sicurezza in cantiere e, per questo, è stata alla base di riserve che hanno millantato un principio di integrale corresponsione degli oneri della sicurezza, di cui non vi è traccia nella Direttiva come nella norma italiana. Meglio era la definizione contenuta nel D.P.R. n. 222/2003, che parlava di valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano, che individuava fin dal titolo la necessità di computare nient’altro che le prescrizioni previste dal PSC.

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli