Sorveglianza sanitaria: parliamone

Sorveglianza sanitaria: parliamone Il protocollo sanitario non è un semplice adempimento di legge, ma assume un ruolo determinante per la gestione della salute dei lavoratori. Ecco perché un termine è fondamentale: collaborazione

La sorveglianza sanitaria è un’attività prevista dalla legge. Il decreto legislativo n. 81/2008, al Titolo I, Capo III, Sezione V, ne definisce i contenuti, anche se importanti spunti sono contenuti qua e là nello stesso Testo Unico, per non dire delle attività che possono essere considerate ad essa riferibili, come ad esempio quelle previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 pone rilevanti condizioni alla gestione delle informazioni sulla sorveglianza sanitaria: i «dati relativi alla salute» sono garantiti da pesanti tutele.

Sorveglianza sanitaria: parliamone

Committenti e lenders

Le banche internazionali di sviluppo, che sono degli strumenti della politica estera dei governi degli stati membri, allo scopo di scongiurare il più possibile anche solo l’insorgere di questi problemi, hanno da tempo sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. Questi sono requisiti contrattuali, spesso più rigorosi della normativa cogente locale. I committenti di nazioni virtuose, lavorando al di fuori del proprio paese, spesso fanno riferimento a questi standard. Chiaramente, nel caso un argomento sia definito sia dalla norma nazionale che da quella contrattuale, sarà il caso di adottare il comportamento più rigoroso.

Fondamentalmente gli ambiti di interesse sono tre: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali e gli enti. È bene fare chiarezza: le banche perseguono obiettivi politici di massimizzazione del consenso e minimizzazione degli effetti negativi, e il progetto finanziato non è il loro fine, ma solo lo strumento per questi obiettivi. Pensare che, come il Committente, siano interessati fondamentalmente alla realizzazione dell’opera, e che per questo possano avere un approccio negoziabile a tutto il resto, può portare ad avere un brusco risveglio.

Leggi l’articolo sul numero 8/2018 di Ambiente e Sicurezza.

Ragazzini thailandesi: sei lezioni da imparare per chi fa sicurezza (ma non solo)

Ragazzini thailandesi: sei lezioni da imparare per chi fa sicurezza (ma non solo)

La vicenda della squadra di calcio intrappolata in una grotta ed evacuata dopo moltissimi sforzi ha tanto da insegnarci, dentro e fuori la nostra professione. Ecco perché.

Il 23 giugno i dodici giovani componenti della squadra di calcio dei cinghiali selvaggi ed il loro allenatore non rientrano a casa dopo una gita in un gruppo di caverne naturali nel nord della Thailandia. I ragazzi vengono ritrovati solo il 2 luglio: sono rimasti intrappolati in una grotta a circa 4 chilometri dall’esterno a causa della risalita delle acque provocate dalle piogge torrenziali tipiche dell’area e della stagione, che ha reso impraticabile l’uscita. La notizia fa il giro del mondo e ben presto l’attenzione dei media si concentra su quanto sta avvenendo nel nord della Thailandia. Dopo giorni di tensione e di lavoro febbrile, nella serata del 10 luglio il cessato allarme: i ragazzi, l’allenatore e i sub speleologi che li hanno assistiti ed aiutati nell’evacuazione sono fuori pericolo. Ora che la vicenda è finita (quasi) bene, perché comunque un volontario è morto durante i lavori che hanno preparato il salvataggio dei ragazzi, e che l’emozione del momento si è calmata, forse possiamo ricavare da quanto è successo qualche lezione che si possa anche applicare alla professione. Non tanto lezioni sulla tecnica impiegata: tutto sommato questo aspetto non è stato particolarmente interessante, almeno per gli addetti ai lavori. Gli ambienti lavorativi possono essere molto più ostili e difficili, ma quanto una lezione umana e di vita.

Ragazzini thailandesi: sei lezioni da imparare per chi fa sicurezza (ma non solo)

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare Dal linguaggio sbagliato alla documentazione non richiesta, da subaffidamenti spericolati a team di lavoro non idonei: una lista di ‘cattive pratiche’ per il coordinatore della sicurezza nei cantieri

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sul coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali. L’analisi dei problemi che si verificano durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere L’idea di questo articolo è quella raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere e che possono essere di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

VTP e POS

Nella dinamica del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 l’impresa di costruzione va selezionata, sulla base di criteri che privilegiano una adeguata capacità di eseguire le opere da costruire e chiamata a definire le modalità esecutive del proprio lavoro, attraverso la redazione di un proprio piano di sicurezza, da considerare “complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”, preparato per il progetto (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b).

La valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un potenziale appaltatore, così com’è descritta all’allegato XVII, è un adempimento meramente formale. Limitarsi solo a questo, addirittura può diventare fonte di problemi, tale è la distanza dal reale obiettivo che il testo unico si pone: valutazione del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da analizzare”. Un’analisi condotta secondo i criteri dell’allegato XVII, nulla dice riguardo alla capacità dell’impresa di realizzare professionalmente l’opera e ancora di meno in relazione alla capacità di svolgerla in sicurezza.

Per meglio tutelarsi in relazione non solo ai possibili incidenti, ma anche riguardo agli investimenti economici necessari per un progetto, sarebbe opportuno che i committenti organizzati elaborassero una strategia per i criteri di affidamento dei lavori: le imprese candidate dovrebbero essere analizzate sotto diversi profili, alcuni di questi elencati direttamente dalla norma. Partendo appunto da questa, è fondamentale dimostrare il possesso di capacità organizzative, attraverso informazioni su precedenti lavori analoghi eseguiti, magari con lettere di referenze dei committenti, l’organigramma aziendale, della commessa con i curricula dei tecnici nelle posizioni principali. Le certificazioni relative all’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, della sicurezza o ambientale, dovrebbero essere richieste in questo momento, magari riservandosi di sottoporre i candidati selezionati ad audit, per appurare direttamente come i sistemi sono implementati e con quali risultati.

Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Il coordinamento in esecuzione

Il comportamento del coordinatore in fase di esecuzione è regolato dalla legge: ciò significa che gli obiettivi di salvaguardia che questa si pone devono essere raggiunti con gli strumenti ed i comportamenti che essa prevede. Non si può chiedere a questa figura di farsi carico degli obiettivi e delle responsabilità che fanno capo ad altri, così come non è opportuno che costui adotti, o che il PSC richieda, comportamenti non previsti dalla norma. La violazione di queste prescrizioni può essere sanzionata penalmente e può essere causa di un coinvolgimento in un processo, in caso di infortunio, sia che questi sia stato negligente nell’applicazione di quanto la legge mette a suo carico, sia che abbia esorbitato dal suo ruolo, andando ad occuparsi si obblighi a carico di altre figure.

Leggi l’articolo sul numero 4/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Gli oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sono un’invenzione italiana: nulla di simile compare nella direttiva originale, la 92/57/CEE. La motivazione di questa innovazione è chiaramente il fatto che il legislatore italiano ha cambiato radicalmente la qualità dei contenuti del piano di sicurezza per i cantieri, non si sa se apposta o perché non è riuscito a comprendere la novità della direttiva europea. Questa era focalizzata sulla concezione “virtuosa” del progetto, secondo le misure generali di tutela, e sulla individuazione di procedure per la sua esecuzione. La norma italiana, fin dalla versione originale della sua prima emissione, il D.Lgs. 494/1996, ha trascurato di fatto il progetto e trasformato le procedure, che potremmo anche definire software, in prestazioni soprattutto di forniture di beni (hardware). La definizione di questo hardware è stata messa in carico al committente: diventando oggetto di negoziazione con il contratto di appalto e chiaramente, deve essere riconosciuta economicamente. L’imposizione di una stima analitica e l’obbligo di non assoggettare al ribasso quanto individuato nel PSC è un tocco di ipocrisia a tutta la faccenda, fonte più di problemi che motore di un comportamento virtuoso, come si è visto in questi anni.

Leggi l’articolo sul numero 3/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Scrivere un PSC

Nel ragionare su come impostare per la prima volta un documento previsto da una norma, nel nostro caso il D.Lgs. 81/2008 agli articoli 100 e allegato XV, occorre fare alcune riflessioni preliminari che, al solito, possono essere banali, ma che spesso diventano fonte di problemi, quando trascurate.

La legge è scritta sin dai tempi di Hammurabi (Mesopotamia, circa XIX secolo a.C.) per fare in modo che ciascuno possa avere un chiaro quadro delle proprie responsabilità. La sua applicazione deve essere letterale, secondo quanto fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (Preleggi, art. 12). In più, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 23). Ciò per dire che l’ambito di azione previsto per coordinatore in fase di progettazione, che redige il suo PSC, è quello definito letteralmente dall’articolo 100 e dall’allegato XV e nulla più.

Una delle destinazioni del PSC è la verifica della sua conformità alla norma, probabilmente alla ricerca di qualche errore od omissione, possibilmente con atteggiamento inquisitorio. È importante che questa conformità sia palese e di immediata verificabilità. Il D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, è organizzato come un indice: il modo migliore per ottenere il risultato voluto è strutturare il nostro documento letteralmente secondo questo indice.

Leggi l’articolo sul numero 2/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Sicurezza all’estero

Le imprese di costruzioni italiane si stanno sempre più orientando verso il mercato delle infrastrutture all’estero: per alcuni questo mercato è servito a dare continuità e sviluppo ad un settore che continua a risentire in Italia di una profonda crisi ormai decennale.

Sotto la denominazione Estero, però, si possono trovare scenari profondamente differenti tra di loro; situazioni che richiedono un approccio ragionato, organizzazione e pianificazione.

Ad esempio, i paesi del G8 sono praticamente tutti dotati della loro specifica normativa di settore, che viene tenuta in alta considerazione e fatta rispettare anche con misure draconiane. Le imprese italiane che intendono approcciare questi paesi devono essere in possesso di una organizzazione e di competenze tecnologiche molto ben sviluppate e, comunque, in concreto non possono fare a meno di adottare pratiche, management e finanche maestranze locali. Non è un caso che i principali player italiani del settore, ad esempio, abbiano acquisito imprese nordamericane o costituito importanti branch locali in queste aree.

Allargando la prospettiva al resto del mondo ci si può imbattere in scenari molto differenti tra di loro: alcuni paesi hanno sviluppato condizioni paragonabili al nord America o al nord Europa. Sono stati che hanno sviluppato una forte sensibilità ambientale e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con una conseguente regolamentazione strutturata e fatta rispettare.

Leggi l’articolo sul numero 2/2018 di Ambiente e Sicurezza