Per lavori in quota si intendono attività che possono implicare la caduta dall’alto da un’altezza spesso definita da leggi o regolamenti: in Italia due metri. Le conseguenze della caduta dei lavoratori, a causa delle condizioni dei luoghi di lavoro, possono però essere tali da consigliare l’applicazione delle tecniche di protezione anche ad altezze minori. Queste condizioni possono essere la presenza di situazioni di pericolo che si sommano a quelle della caduta, come, senza pretesa di esaustività, rischi meccanici causati dalla presenza di attrezzature con parti taglienti e appuntite, sostanze pericolose, acqua, conduttori elettrici attivi.
Il pericolo di caduta dall’alto deve essere prevenuto a partire dalle scelte tecniche, al momento della progettazione dell’edificio o dell’intervento, puntando ad eliminarlo o, se questo non è possibile, ad abbattere il rischio, secondo i criteri definiti dalle misure generali di tutela. L’eliminazione del pericolo può essere ottenuta spostando, in fase di progettazione, postazioni di lavoro in quota al livello del terreno. È questo il caso, ad esempio, dell’installazione di dotazioni impiantistiche. Un significativo abbattimento del rischio può essere ottenuto, ad esempio, per l’esecuzione di manufatti in carpenteria come ponti o coperture, assemblandoli a terra per poi sollevarli in quota invece di procedere direttamente con l’assemblaggio in quota.
Leggi il seguito sul numero 7/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.