Il D.Lgs. 231/2001, nato per fronteggiare i reati di corruzione, è stato poi successivamente esteso a contrastare le violazioni in materia di salute, sicurezza ed ambiente. In sostanza, mentre prima del D.Lgs. 231/2001, colui che si fosse reso colpevole di un reato in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente, avrebbe risposto in prima persona secondo il Codice Penale e le leggi collegate, in regime di 231 anche le organizzazioni – le aziende – sono responsabili direttamente per questi reati, qualora questi siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che le rappresentano, amministrano, gestiscono, controllano, anche di fatto, e da coloro che sono soggetti alla direzione o vigilanza di questi. In sostanza, qualora un dirigente, un funzionario, un procuratore, anche senza un incarico formalizzato, o un dipendente commettano un reato di questo genere, che abbia portato o intendesse portare un vantaggio a questa, non solo costoro possono essere giudicati responsabili, ma anche l’azienda può essere sanzionata in vari modi, tra cui sanzioni pecuniarie e limitazioni dell’accesso ai mercati. Il concetto di vantaggio può essere molto ampio: ad esempio, il risparmio ottenuto omettendo di acquistare i DPI necessari a proteggere i lavoratori per una determinata attività, può essere considerato un vantaggio.
MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente