Ancora ISO 45001 | ISL – Soluzioni tecniche per la sicurezza

Ho provato a scrivere un testo su come progettare un SGSL secondo ISO 45001 senza ricadere nella “dittatura del requisito”, ovvero descrivendo un percorso logico che possa essere di reale supporto per le imprese e i professionisti che hanno intenzione di intraprenderlo. Naturalmente uno degli obiettivi è quello di rispettare i requisiti che permettono la certificazione, ma è stato fatto uno sforzo per concentrarsi sugli strumenti per raggiungere questo traguardo.

L’esposizione principale è affiancata da due approfondimenti specifici: Il primo affronta un tema presente nello standard, che ha la potenzialità di costituire un importante opportunità di sviluppo: ISO 45001 supera il paradigma dei sistemi organizzativi cui ci si riferisce di solito per rappresentare le organizzazioni, attirando l’attenzione sugli aspetti sociali e comunitari di questi gruppi di individui che si incontrano in un sistema strutturato per il raggiungimento di un obiettivo comune. Il secondo tratta del sistema di gestione come strumento per la prevenzione dei reati contro la salute e la sicurezza, secondo i criteri della responsabilità amministrativa degli enti, così come definita dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

Leggi Costruire e applicare il sistema ISO 45001 sul supplemento 2/2022 Soluzioni tecniche per la sicurezza di Igiene e Sicurezza sul Lavoro

Come scrivere un DVR ovvero la conformità è solo il punto di partenza | ISL

La sicurezza non è un valore da integrare in quelli aziendali, ma una necessità, e l’obiettivo principale è la conformità normativa, la compliance, nel latino dell’inizio del XXI secolo. Le nostre piccole e medie aziende difficilmente vengono strutturate secondo le buone prassi organizzative che l’industria ha sviluppato e le decisioni sono prese affidandosi più alla personalità di coloro che ricoprono i ruoli di vertice, che a processi strutturati. Questo ha portato ad una generale sottovalutazione dei problemi legati alla tutela del lavoratore. Non viene riconosciuta la specifica preparazione di coloro che lavorano in questo settore e si autorizzano, fino anche a promuovere, soggetti a basso livello di competenze a eseguire deviazioni da processi lavorativi complessi, che hanno reso necessario l’apporto di diverse conoscenze per la loro definizione, sulla base della totale sottovalutazione dei rischi che vi sono correlati. È la cronaca degli ultimi mesi: la modifica di attrezzature complesse da parte di soggetti illetterati, per motivi risibili legati alla produzione, è stata alla base di alcuni di quegli infortuni mortali che hanno impressionato l’opinione pubblica.

Leggi l’articolo Come scrivere un DVR ovvero la conformità è solo il punto di partenza sul numero 3/2022 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

231 e audit HSE | HSE Manager Wolters Kluwer

È necessario, o anche solo consigliabile, inserire esperti in sicurezza e ambiente all’interno dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231 del 2001?

Leggi il post 231 e audit HSE sulla pagina di HSE Manager di Wolters Kluwer su LinkedIn.

La 231 inglese: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act del 2007

La particolarità del sistema legale britannico è tale da considerare le persone giuridiche capaci di commettere crimini allo stesso modo delle persone fisiche, per cui, nel passato, si sono verificati casi di organizzazioni indagate per Corporate Manslaughter. Uno degli esempi di scuola è il caso dellHerald of Free Enterprise, il traghetto the affondò all’uscita del porto di Zeebrugge in Belgio, nel marzo del 1987, uccidendo 193 persone tra passeggeri ed equipaggio, anche se il processo si concluse con un verdetto di assoluzione.

Il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, una legge che ha innovato il concetto di omicidio colposo commesso da una organizzazione nella giurisprudenza britannica, è stata approvata nel 2007 per avere, tra i vari motivi, uno strumento più adeguato per sanzionare questi crimini quando sono commessi nell’ambito di grandi organizzazioni, dal momento che i tecnicismi delle norme in vigore fino ad allora, avevano mostrato qualche limite, fondamentalmente nella necessità di individuare una persona fisica responsabile della condotta criminale, per potere punire l’organizzazione.

Puoi approfondire acquistando il volume D.Lgs. 231/01 e Corporate Criminal liability nel diritto inglese: Focus Sicurezza sul lavoro/Corporate manslaughter e Anticorruzione/bribary act scritto assieme a Fabrizio Salmi e Camilla Marzato.

Responsabilità amministrativa degli enti, sicurezza e ambiente: le competenze per un OdV | ISL

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione di particolari reati che possono essere commessi a loro interesse o a loro vantaggio, da persone che svolgono la loro attività per loro conto, anche di fatto. In sostanza, qualora un rappresentante, un dirigente o anche un semplice dipendente di una particolare organizzazione, o una persona che agisce come tale, pur senza regolare assunzione o formalizzazione del rapporto professionale, dovesse essere trovata responsabile di avere commesso un particolare reato presupposto, oltre che la persona fisica che ha commesso il reato, ne risponderebbe anche l’organizzazione cui fa riferimento. La norma stabilisce alcune limitazioni della responsabilità dell’organizzazione, le più interessanti sono il fatto che la condotta individuata come reato deve avere come scopo il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per l’ente e l’avere affidato ad un organismo definito il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento di un modello di gestione idoneo a prevenire i reati presupposto.

L’obiettivo di un modello in relazione ai reati contro la salute, la sicurezza e l’ambiente, dovrebbe quindi essere quello di prevenire infortuni, malattie professionali e incidenti ambientali. Un modello è, o dovrebbe essere, un sistema di gestione, integrato da un sistema sanzionatorio sul quale vigila un organismo di vigilanza, ed è funzionale innanzitutto se possiede le caratteristiche previste dallo standard di riferimento, e ne rispetta i requisiti.

Leggi tutto l’articolo sul numero 11/2021 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

Le buone prassi internazionali della reportistica su salute e sicurezza

Nelle buone prassi industriali internazionali è stato ormai interiorizzato il concetto che gli indicatori sono strumenti potenti per la gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. È diventato comune sottoporre potenziali partner, appaltatori e finanche fornitori ad approfonditi audit dove vengono raccolti e valutati questi dati. Nel mondo delle commesse su appalto, la necessità di rendicontare periodicamente le prestazioni relative alla salute e sicurezza può essere addirittura definita a livello contrattuale. La cosa che a volte continua a stupire le nostre imprese meno internazionalizzate è l’atteggiamento dei committenti, che non si limitano ad acquisire i dati, ma pretendono di analizzarli, di porre interrogativi all’appaltatore e di sollecitare risposte operative.

Un buon rapporto periodico relativo alla gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro deve rispettare una struttura formale che è ormai accettata per questo tipo di documenti. Deve essere articolato con:

  • Uno scopo, che, nel gergo dei sistemi di gestione della qualità, indica il perimetro cui si riferiscono i contenuti, incluso l’arco temporale, e gli obiettivi del documento.
  • Dei riferimenti, opzionali, che indicano le fonti di eventuali requisiti che sono stati presi in considerazione per la sua redazione, come, ad esempio, gli standard che sono stati descritti in queste pagine o specifiche norme contrattuali.
  • Una breve descrizione dell’ambito operativo, che può essere lo stabilimento, l’area in cui si lavora o il particolare progetto, con le informazioni necessarie per inquadrare la situazione sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza.
  • Una descrizione delle attività produttive che sono state eseguite nel periodo.
  • La descrizione delle attività relative alla gestione di salute e sicurezza che sono state svolte nel periodo, con approfondimenti relativi agli accadimenti maggiori.
  • I dati raccolti, articolati in capitoli coerenti e presentati in forma tabellare o grafica, comparando il dato del periodo oggetto del rapporto con unità temporali differenti, che possono essere dall’inizio dell’anno, dall’inizio del progetto, le tre/cinque unità temporali precedenti, l’analoga unità temporale dell’anno precedente. I dati non vanno solo mostrati, ma è necessario descrivere gli indicatori, specificare perché sono stati scelti, indicare come sono stati raccolti e trattati e dare una interpretazione dei risultati. Gli standard ISO 30414, ISO/TS 24179 di cui si è parlato in queste pagine, e ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro forniscono indicazioni interessanti su come interpretare questi dati.

Leggi l’articolo sul numero 7/2021 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

ISO 45001: valutare le prestazioni

La ISO definisce il termine prestazioni come i «risultati misurabili»; anche questo è un termine definito a livello di HLS, lo standard che la ISO si è data per armonizzare i propri sistemi di gestione. In sostanza, la valutazione delle prestazioni può essere intesa come quel processo in cui si confrontano gli obiettivi che il SSL si è dato all’inizio del ciclo PDCA con i risultati effettivamente raggiunti. Monitoraggio, invece, significa «determinazione dello stato di un sistema, di un processo o di un’attività», e implica un giudizio su di esso: positivo, negativo, migliore, peggiore… Misurazione, infine è definito come quel «processo per determinare un valore», e implica la determinazione di un valore numerico. Questo significa che il nostro processo, secondo il requisito 9.1, ha il fine di determinare sia gli stati che i valori, da confrontare con i riferimenti. Per fare questo, l’organizzazione deve:

  • definire cosa misurare, che naturalmente deve corrispondere o essere pertinente agli obiettivi che ci si era dati in fase di pianificazione;
  • determinare come eseguire il monitoraggio e le misurazioni, nonché come svolgere il confronto con gli obiettivi; in pratica le tecniche di misurazioni e monitoraggio, attraverso le quali si ottiene un numero che definisce la prestazione, dovranno fare sì che questo sia coerente col numero che definisce l’obiettivo;
  • stabilire quali saranno i criteri di valutazione;
  • stabilire quando eseguire monitoraggio e misurazioni, questo in rapporto a come si sviluppano i processi all’interno dei quali occorre eseguire la misurazione;
  • determinare quanto eseguire, valutare e comunicare i risultati, importante, in funzione a come si è deciso di articolare il processo della comunicazione, di cui al requisito 7.4.

Leggi il seguito sul numero 2 del 2021 di Ambiente & Sicurezza.

Scegli la tua formazione personalizzata online

La pandemia è diventata un acceleratore del lavoro agile. Perché non approfittare di questa opportunità? Questo è un elenco dei corsi che ho elaborato più di recente, se ce n’è qualcuno che è di tuo interesse segnalamelo. Io poi mi metterò in contatto con te per inviarti approfondimenti e per definire i dettagli, inclusa la possibilità di personalizzarlo secondo le tue esigenze o quelle della tua organizzazione.

Per tutti i corsi è possibile ottenere gli attestati di partecipazione come aggiornamento per CSP/CSE, RSPP, formatore, secondo gli Accordi Stato Regioni, come Formatore Qualificato Locale AIAS.

Informativa privacy

MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente

Il D.Lgs. 231/2001, nato per fronteggiare i reati di corruzione, è stato poi successivamente esteso a contrastare le violazioni in materia di salute, sicurezza ed ambiente. In sostanza, mentre prima del D.Lgs. 231/2001, colui che si fosse reso colpevole di un reato in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente, avrebbe risposto in prima persona secondo il Codice Penale e le leggi collegate, in regime di 231 anche le organizzazioni – le aziende – sono responsabili direttamente per questi reati, qualora questi siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che le rappresentano, amministrano, gestiscono, controllano, anche di fatto, e da coloro che sono soggetti alla direzione o vigilanza di questi. In sostanza, qualora un dirigente, un funzionario, un procuratore, anche senza un incarico formalizzato, o un dipendente commettano un reato di questo genere, che abbia portato o intendesse portare un vantaggio a questa, non solo costoro possono essere giudicati responsabili, ma anche l’azienda può essere sanzionata in vari modi, tra cui sanzioni pecuniarie e limitazioni dell’accesso ai mercati. Il concetto di vantaggio può essere molto ampio: ad esempio, il risparmio ottenuto omettendo di acquistare i DPI necessari a proteggere i lavoratori per una determinata attività, può essere considerato un vantaggio.

MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente

La valutazione strategica dei rischi

In ogni organizzazione si possono distinguere i momenti in cui si prendono le decisioni, si potrebbe dire, utilizzando il gergo dei sistemi di gestione, si definisce e si attua la “politica”, da quelli in cui sono svolte le attività per le quali l’organizzazione è stata creata: il lavoro, le “operations”. Ebbene, per la BS OHSAS 18001 la valutazione dei rischi è una attività che deve essere svolta dallo specialista della salute e sicurezza sul lavoro: presuppone la conoscenza delle norme di legge, i requisiti legali, ma anche di come concretamente le attività lavorative vengono svolte, così come le caratteristiche di pericolosità di attrezzature e materiali. In sostanza la valutazione dei rischi, che molto banalmente in questo caso significa definire il livello di protezione che voglio assicurare ai lavoratori o, più crudamente, che tipo di incidenti o di malattie professionali decido siano accettabili per la mia organizzazione, viene eseguita da un tecnico e non dal datore di lavoro (che è colui che definisce la politica dell’organizzazione) o dal dirigente, che è la figura che fornisce gli stimoli all’organizzazione perché essa venga applicata.

Il fatto di avere questo momento di riflessione sulla politica dell’organizzazione spostato ad un livello “tecnico” e non manageriale, che è comune all’impostazione legislativa delle Direttive europee prima e di quella normativa poi, nella pratica si è dimostrato una disfunzionalità nel sistema di gestione della salute e sicurezza. Sì, è vero che la legge ne fa un obbligo a carico del datore di lavoro, ed è un obbligo sanzionato penalmente, ma è come dire a qualcuno che non guida l’automobile di dare istruzioni all’autista. In conseguenza di questo, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza col tempo è diventato un processo amministrativo, si potrebbe dire quasi notarile, con poco o punto contatto con la realtà; per tornare alla metafora di prima, la risposta solita è: sì, gli ho detto di andare piano. La valutazione dei rischi viene spesso effettuata a posteriori, su scelte manageriali già prese, quindi con scarsa capacità di influenzare le scelte concrete.

Leggi l’articolo sul numero 12/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro