Perché non va per niente bene

Vorrei molto pacificamente sviluppare alcune osservazioni per controbattere la valutazione tutto sommato positiva della Legge 215, conversione del Decreto-legge 146 del 2021, che spesso viene presentata come una revisione fondamentale del Testo Unico, il Decreto Legislativo 81 del 2008. Recentemente, poi, ha iniziato a farsi largo una lettura del fenomeno infortunistico basata su una pubblicazione di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, che valuta positivamente che l’Italia si classifichi quindicesima sulle 27 nazioni dell’Unione, nella triste classifica degli infortuni mortali e che propone una lettura a mio avviso parziale e frammentaria, del fenomeno infortunistico del nostro paese. L’affermazione, neanche troppo velata, è che, tutto sommato, non va così male, che in fondo le cose sono migliorate, in paragone agli anni Ottanta, e che i numeri sono “truccati” perché in Italia si considerano anche gli infortuni in itinere e sui mezzi di trasporto, mentre altrove no.

A parte il fatto che, non credo Eurostat vada a raccogliere i dati mandando i modulini ai governi, ma sono convinto conoscano il loro lavoro, e che i dati siano già normalizzati in partenza, vorrei sapere perché un poverocristo investito nel piazzale o un corriere con un’agenda strizzata di consegne non conta. O il ragazzino che ieri ha perso la vita sul furgone dell’azienda.

Io credo che sia maturo il momento per una seria valutazione di come questo paese intende gestire un aspetto fondamentale della sua vita comunitaria: come una persona si guadagna da vivere per sé e per la propria famiglia e come si cerca di fare in modo che possa tornare a casa una volta che ha terminato il lavoro. La legge 215 è un pezzo di legislazione che sinceramente ci potevamo evitare. Trasformazione di un decreto-legge, che la Costituzione prevede possa essere adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza, per dei provvedimenti che, in gran parte, sono semplicemente annunciati, o scritti malamente. Ho già approfondito questi temi: non è così che si legifera. Non abbiamo bisogno di provvedimenti come questi.

Guardiamo ai risultati

È contestabile anche che il Testo unico, nei suoi quattordici anni dalla sua approvazione, abbia prodotto tutti questi risultati. Il SINP, il servizio informativo che doveva raccogliere gli indicatori riguardanti salute e sicurezza, per permettere una più efficace prevenzione, è ancora sulle ginocchia degli dèi – e la legge 215 faticosamente ricostituisce il tavolo tecnico, ormai scaduto, dalla sua prima costituzione, undici anni dopo l’annuncio, nel 2019 – ma è possibile comunque combinare i dati che alcune amministrazioni pubbliche raccolgono e divulgano. Mettendo in correlazione le serie storiche dell’ISTAT, sulle ore lavorate, e dell’INAIL, sugli infortuni mortali denunciati, scopriamo che tra 2009 e 2010 gli indici infortunistici sono bruscamente aumentati, dopo avere raggiunto il punto più basso dall’inizio della serie, e da allora la curva è rimasta pressoché orizzontale, salvo impennarsi l’anno passato, per ovvi motivi contingenti. Intanto, l’Unione europea si vanta che sul suo territorio gli infortuni mortali sul lavoro sono diminuiti del 70% negli ultimi trent’anni . Niente male, veramente niente male.

Infortuni mortali in Italia
Infortuni mortali nell’UE

Ma cosa si può fare? Innanzitutto, sarebbe il caso che il legislatore non ci ne mettesse del suo a rendere le cose più difficili. È necessario un progetto, come dicono giustamente molti, un obiettivo, non iniziative legislative scoordinate, come quelle che vediamo. Da una parte ci si indigna per le cosiddette morti bianche, promettendo di irrigidire le regole, fino ad arrivare a costituire nientemeno che una Procura nazionale che indaghi sugli infortuni sul lavoro, dall’altra si mettono le condizioni perché la mattanza aumenti. Secondo la giornalista Serena Gabanelli uno degli effetti collaterali dei vari bonus che sono stati destinati al settore dell’edilizia è stato l’aumento di infortuni e incidenti mortali, causati dal proliferare di aziende messe in piedi in fretta e furia, per approfittare della disponibilità di denaro, senza competenze, attrezzature, professionalità. Strano, vero? Era così difficile da immaginare prima? E pensare che nell’edilizia si aspetta ancora la patente a punti dal 2009 (art. 27 del D.Lgs. 81/2008).

Il Testo unico ha fallito

Bisogna avere il coraggio di ammettere che l’approccio che è alla base del Testo unico è fallito. Gli ingegneri Gianfranco Amato e Fernando di Fiore – benemeriti – fin dall’agosto del 2009 mantengono aggiornata e condividono una versione ipertestuale della norma, ricca dei riferimenti imprescindibili per la corretta comprensione degli obblighi e delle responsabilità dei vari soggetti interessati. La revisione del febbraio 2022 consta di ben 1151 pagine, scritte nel peggior burocratese, ricche di rimandi e di eccezioni. Non è difficile imbattersi in aziende o in consulenti che hanno il sincero obiettivo di rispettare la legge, ma che non sono in grado di farlo, perché i processi vanno al di là della loro comprensione.

Il meccanismo che è oggi alla base della tutela dei lavoratori può essere semplicemente descritto in questi passaggi:

  • Individuazione dei pericoli, ovvero identificazione delle condizioni in cui il lavoratore può essere soggetto ad incidenti od infortuni.
  • Rispetto della conformità tecnica. Una volta definiti gli scenari lavorativi, il rispetto degli accorgimenti regolamentati, dalla scelta delle attrezzature di lavoro alla formazione e all’addestramento.
  • Valutazione del rischio residuo e miglioramento continuo, che è l’innovazione che la direttiva 89/391/CEE si proponeva.

È possibile dire, con sincerità, che il Testo unico li spiega con chiarezza? Che i processi che impone riescono a raggiungere questi obiettivi con economia ed efficacia? No, non lo è.

Quanti incidenti e infortuni mortali sono riconducibili a violazioni dei requisiti minimi dettati dalla tecnica, e quanti a rischi residui non tenuti in debita considerazione? La sensazione è che l’imponente carico amministrativo provocato dal Testo unico – volente o nolente – abbia fatto passare in secondo piano la considerazione dei banali regole di protezione. Almeno questa è l’impressione di qualcuno che frequenta cantieri e officine da oltre quarant’anni. Le vecchie norme tecniche, la sacra trimurti dei DPR 547, 164 e 320 avevano un vantaggio: indicavano qual era il problema e fornivano una soluzione per affrontarlo. Oggi sembra essere diventato più importante avere un documento di valutazione dei rischi che elenchi tutte le conseguenze possibili e immaginabili, che essersi organizzati per gestirle.

Ripartire dalle norme tecniche

La stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale nazionale è formato da piccole o piccolissime imprese, che non possono permettersi consulenti costosi o adempimenti bizzarri: è necessario dare a queste la possibilità di raggiungere e mantenere la conformità tecnica dei processi lavorativi con poco sforzo. Per arrivarci, i requisiti di base devono essere chiaramente accessibili ed occorre creare una cultura tecnica che reputi importante il loro soddisfacimento. È impossibile arrivare a questo risultato con leggi o provvedimenti normativi, ma occorre divulgare e rendere disponibili buone prassi. In passato l’ISPESL si era assunta questo obiettivo, oggi è un servizio che le associazioni datoriali dovrebbero dare ai loro iscritti. Perché devo cercare un consulente per “mettermi in regola”, se voglio aprire una qualsiasi attività produttiva? Perché la mia associazione di categoria non mi può supportare, fornendomi indicazioni tecniche, proponendomi quei professionisti che possono fare al caso mio? E magari definendo un livello minimo di competenze e di organizzazione che la nuova azienda deve soddisfare, per potersi iscrivere ed avere accesso ai servizi tecnici che le sono necessari?

Milena Gabanelli ha fatto giustamente notare che chiunque può aprire un’azienda di costruzioni e iniziare a lavorare, senza avere particolari competenze. Se per compiere questa operazione fosse necessario essere iscritti ad un’associazione di categoria, e queste definissero regole per la qualificazione, e il suo mantenimento, degli imprenditori e delle aziende, magari le cose cambierebbero? Stiamo assistendo al paradosso che, tra aggiornamento continuo per l’iscrizione agli ordini professionali, per mantenere i requisiti legali a ricoprire determinati ruoli, per l’iscrizione alle associazioni professionali e per la certificazione delle professioni non regolamentate, i consulenti diventano sempre più competenti e i datori di lavoro sempre di meno.

Il Testo unico ha perso di vista l’obiettivo: non serve a nulla che il preposto venga individuato (qualsiasi cosa significhi), che vada in aula ogni due anni (rigorosamente in presenza), che le verifiche finali della formazione rispettino i requisiti che saranno definiti dalla Conferenza Stato-regioni (entro il 30 giugno 2022), che il suo addestramento venga registrato (anche su supporto informatico) e che sia stata verificata l’efficacia della sua formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (come lo vedremo), se poi le protezioni della macchina fustellatrice, o del filatoio, o di qualsiasi altra macchina, vengono rimosse, e tutto questo è considerato accettabile fino a che qualcuno ne fa le spese. Bisogna tornare a valutare l’aspetto tecnico del lavoro, perché lavorare su quello organizzativo ce lo ha fatto trascurare.

Sì, ma dice, l’Europa ci chiede di adottare la tecnica della valutazione dei rischi. La direttiva 89/391/CEE era rivoluzionaria quando uscì e oggi lo rimane. Disgraziatamente è stata fraintesa fin dall’inizio, per un importante divario culturale della nostra cultura professionale, e oggi si stenta a riconoscerla nel Titolo I del Testo unico. Altre nazioni hanno applicato i principi della valutazione dei rischi in maniera più diretta, semplice ed allineata alla teoria che la supporta, senza trasformarla in quell’esercizio bizantino che ne abbiamo fatto in Italia. Già è piuttosto comune imbattersi in DVR che non affrontano i cosiddetti “rischi specifici” secondo i criteri definiti dai vari titoli, ma è anche facile trovare valutazioni in cui ci si riferisce a scale di probabilità e danno, senza che poi vengano utilizzate nell’esame vero e proprio, così come si può scoprire che non è calcolato il rischio residuo, quello che resta dopo che vengono applicati i controlli, per valutare se sia accettabile o meno. E, comunque, in molte aziende chi provasse a fare un giro nei reparti utilizzando il DVR come guida, potrebbe avere delle sorprese nel trovare l’enorme distanza che c’è tra il processo descritto e quello realmente eseguito. Questo adempimento ha preso una deriva che lo ha portato a diventare da strumento tecnico, motivato da una spinta etica, a responsabilità burocratica da dimostrare alle varie parti interessate, organi regolatori e superiori. Un appesantimento giustamente incomprensibile a coloro che producono il reddito dell’azienda, che ha contribuito a diminuire la considerazione che la gestione nella sicurezza ha tra di loro. E il fatto che si valuti necessario ricordare ai capi intermedi (capi squadra, capi cantiere) le loro responsabilità di preposti è la dimostrazione di tutto questo: percepita ma non compresa dal nostro legislatore.

La norma di legge deve definire gli indirizzi del sistema di prevenzione, individuare chiaramente gli obiettivi della sua azione e gli strumenti per raggiungerli. Stop. L’attuale testo unico è diventato l’argomento delle disquisizioni di mandarini che non hanno mai visto una officina o un cantiere. Le norme tecniche devono essere rinnovate e divulgate tra i datori di lavoro dagli enti tecnici e dalle associazioni datoriali, che devono realmente promuovere il progresso tecnico e professionale dei loro iscritti. La valutazione del rischio deve tornare al suo ambito originale, strumento di programmazione e di controllo, e deve essere chiaro che deve essere applicata al rischio residuo, una volta che si sono soddisfatti i requisiti normativi, possibilmente attraverso la promozione dell’adozione di sistemi di gestione per la sicurezza. ISO 45001 è uno standard che ha il potenziale di incidere in maniera rilevante sulla cultura della sicurezza delle organizzazioni.

Autore: Antonio Pedna

Sono un consulente QHSSE e Sostenibilità. Nel corso dei miei 30 anni nel settore, ho lavorato in vari paesi, tra cui Africa, Europa dell'Est e Medio Oriente. Questa esperienza mi ha dato una profonda comprensione delle sfide e delle opportunità di lavorare in diversi ambienti culturali e normativi. Comprendo che nel mondo degli affari di oggi, le aziende sono sottoposte a crescenti pressioni per soddisfare i requisiti normativi e dimostrare il loro impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa. Ecco perché sono qui per offrire i miei servizi per aiutare la tua organizzazione ad affrontare queste sfide e raggiungere i suoi obiettivi QHSSE e di sostenibilità. In qualità di consulente QHSSE e di sostenibilità, posso aiutare la tua organizzazione in questi modi: Sviluppare e implementare politiche e procedure QHSSE in linea con le migliori pratiche internazionali e i requisiti normativi. Condurre valutazioni del rischio e audit per identificare potenziali pericoli e opportunità di miglioramento nelle operazioni. Erogare formazione e supporto ai dipendenti su temi QHSSE e sostenibilità, assicurando che siano dotati delle conoscenze e delle competenze di cui hanno bisogno per lavorare in modo sicuro e sostenibile. Aiutare la tua organizzazione a comprendere e rispettare le normative e gli standard pertinenti, come ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 e ISO 44001. Fornire indicazioni su strategie e iniziative di sostenibilità, come la riduzione dell'impronta di carbonio, il miglioramento dell'efficienza energetica e la gestione dei rifiuti. La mia esperienza, conoscenza e passione per QHSSE e sostenibilità mi rendono una risorsa preziosa per qualsiasi organizzazione. Sono fiducioso di poter aiutare la tua organizzazione a migliorare le sue prestazioni QHSSE, soddisfare i suoi requisiti normativi e dimostrare il suo impegno per la sostenibilità. Se hai domande o vuoi discutere di come posso aiutare la tua organizzazione, non esitare a contattarmi.

1 commento su “Perché non va per niente bene”

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: