Imprese affidatarie ma non esecutrici: come funziona il Titolo IV? | Teknoring

Nel mondo estremamente frammentato dell’edilizia italiana, può accadere che il committente si trovi ad avere affidato i lavori ad una organizzazione che, a questo punto, diventa l’impresa affidataria, senza che però questa abbia l’intenzione di eseguire alcuna attività produttiva in cantiere, avendo deciso di affidarsi completamente al subappalto. Come deve essere gestita questa condizione? In che modo si declinano gli obblighi e le responsabilità che il Testo unico per la sicurezza prevede, in queste circostanze?

In qualsiasi modo la si voglia porre, una impresa affidataria non può essere solo una scatola vuota, con l’unica funzionalità di ufficio acquisti, per selezionare i subappaltatori che si occuperanno di eseguire l’opera. La norma, infatti, mette in carico al datore di lavoro di essa una serie di incombenze, delle quali solo alcune possono essere svolte senza mettere piede in cantiere. L’articolo 97 del Titolo IV richiede la presenza di dirigenti e preposti, che debbono essere adeguatamente formati (comma 3-ter), per potere gestire adeguatamente le incombenze dei commi 1, 2 e 3.

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Un approccio integrato agli appalti in azienda: Testo unico e Sistemi di gestione | ISL

Affidare all’esterno dell’organizzazione attività e processi è una scelta organizzativa ed economica che deve essere valutata in maniera approfondita. Oltre ad influenzare le prestazioni dell’azienda in relazione alla capacità di raggiungere i propri obiettivi di business, e per questo motivo sono condizioni considerate dagli standard sui sistemi di gestione, l’esercizio delle relazioni tra le due organizzazioni, committente e appaltatrice, può essere delicata e deve rispettare requisiti legali. Il Testo Unico su salute sicurezza, Decreto Legislativo 81 del 2008 all’articolo 26, definisce un processo che può essere di difficile interpretazione e che è efficace solo se inserito all’interno di una organizzazione funzionale. Gli standard ISO 9001, Sistemi di gestione della qualità, ISO 14001, Sistemi di gestione ambientali, ISO 44001, Collaborative business relationship management systems e ISO 45001, Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, affrontano anch’essi il tema dell’esternalizzazione con importanti riflessioni.

ISO 37500, in particolare, definisce un percorso che parte dal soggetto che ha intenzione di esternalizzare alcuni suoi processi, analizzandone i presupposti e fornendo indicazioni su come sviluppare tutto il processo. Queste considerazioni non sono valide solo per gestire la parte commerciale, ma possono fornire suggerimenti su come meglio affrontare anche i temi collegati della protezione dei lavoratori, dell’ambiente e del rispetto dei requisiti volontari e obbligatori che regolano questi processi. La decisione di esternalizzare un processo si basa su una valutazione dei rischi e delle opportunità. Il modello di studio proposto dalla norma è utile per identificare i passi del processo anche se non si vuole adottare una strategia collaborativa.

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RSPP e coordinatore della sicurezza: quali aspetti regolano il loro rapporto? | Teknoring

Il Titolo I del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri per l’organizzazione delle aziende sotto il profilo della sicurezza. Sappiamo tutti che alla struttura gerarchica viene affiancato un ruolo, il Servizio Prevenzione e Protezione, che non dipende da questa, ma è inteso fornirle un aiuto professionale e specializzato a supporto delle scelte di politica, organizzazione e tecniche, che possono avere ripercussioni sulla tutela dei lavoratori. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, di cui la legge stabilisce le competenze e le capacità professionali, non dirige il servizio, e questo proprio a ribadire la sua distanza dalle decisioni aziendali, ma lo coordina (art. 2 c. 1 lett. f), su designazione del datore di lavoro. Occorre dire che, nella pratica professionale corrente, il RSPP è diventata una figura dotata del suo rilevante carico di operatività: in realtà non si limita ad osservare l’azione sviluppata dalle figure della linea, sollevando una bandierina come il guardalinee quando vede un fallo, ma può essere chiamato dalla propria organizzazione a presidiare a vario titolo i processi impegnativi del sistema.

Nei progetti edili è possibile che questi ruoli possano interagire a vario titolo. Ci sono due condizioni che configurano quattro diversi aspetti del rapporto tra RSPP e coordinatori: i cantieri di edilizia ordinari e quelli che si sviluppano all’interno di stabilimenti produttivi.

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L’ebook sul coordinamento della sicurezza

L’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione” raccoglie una serie di articoli che, partendo dal confronto tra il testo della Direttiva Europea 92/57CE sui cantieri temporanei e mobili, con i vari testi di recepimento nell’ordinamento italiano che si sono succeduti negli anni, analizzano la reale prescrizione normativa, suggerendo le strategie più opportune per adempiere al dettato normativo, produrre piani di sicurezza e coordinamento coerenti con la norma e con gli obiettivi che si pone.

L’ebook approfondisce i temi dell’organizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in relazione ai contenuti richiesti dalla norma, del contenuto delle sue prescrizioni, in relazione agli aspetti tecnici e di responsabilità nei confronti del dettato normativo. Viene poi affrontato il tema della determinazione degli oneri della sicurezza, con l’individuazione di cosa debba essere riconosciuto e come, con un excursus dove viene approfondito il meccanismo dei formazione dei prezzi. Largo spazio è dedicato all’approfondimento dell’attività di coordinamento in fase di esecuzione, con l’analisi delle prescrizioni di legge e indicazioni sulle migliori strategie per ottemperare, ottenendo contemporaneamente una efficace azione di coordinamento. In ultimo, vengono analizzati alcuni comportamenti che negli anni sono venuti a fossilizzarsi nella pratica professionale, che però non sono giustificati dal dettato normativo e sono quindi potenzialmente pericolosi.

Puoi acquistare l’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione”a questo link.

Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Scrivere un PSC

Nel ragionare su come impostare per la prima volta un documento previsto da una norma, nel nostro caso il D.Lgs. 81/2008 agli articoli 100 e allegato XV, occorre fare alcune riflessioni preliminari che, al solito, possono essere banali, ma che spesso diventano fonte di problemi, quando trascurate.

La legge è scritta sin dai tempi di Hammurabi (Mesopotamia, circa XIX secolo a.C.) per fare in modo che ciascuno possa avere un chiaro quadro delle proprie responsabilità. La sua applicazione deve essere letterale, secondo quanto fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (Preleggi, art. 12). In più, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 23). Ciò per dire che l’ambito di azione previsto per coordinatore in fase di progettazione, che redige il suo PSC, è quello definito letteralmente dall’articolo 100 e dall’allegato XV e nulla più.

Una delle destinazioni del PSC è la verifica della sua conformità alla norma, probabilmente alla ricerca di qualche errore od omissione, possibilmente con atteggiamento inquisitorio. È importante che questa conformità sia palese e di immediata verificabilità. Il D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, è organizzato come un indice: il modo migliore per ottenere il risultato voluto è strutturare il nostro documento letteralmente secondo questo indice.

Leggi l’articolo sul numero 2/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Il coordinatore per la progettazione

Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 si occupa dei cantieri temporanei e mobili, individuando ruoli e procedure peculiari rispetto a quanto definito nel Titolo I del Decreto, il cui contenuto si applica indiscriminatamente a tutte le attività lavorative, in realtà con una serie di precisazioni elencate all’articolo 3.

Differentemente da quanto previsto nelle altre realtà produttive, in un cantiere temporaneo mobile vengono individuate nuove figure, ciascuna con le proprie peculiarità. Oltre ai ruoli consueti: datore di lavoro-dirigente-preposto-lavoratore, troviamo un Committente dell’opera, che è colui che fornisce l’impulso per il lavoro, un Responsabile dei lavori, che è la figura che può essere incaricata dal committente per supportarlo nello svolgimento di alcune operazioni, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che contribuiscono ad eseguire l’opera. Oltre a questi ruoli, la norma introduce anche la necessità di individuare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed uno in fase di esecuzione, con ruoli e responsabilità complesse. Per ultimo, nel Decreto Legislativo 81/2008, sono definiti due documenti: il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, che sono gli strumenti con cui la Committenza, intesa come quel complesso di ruoli che prende l’iniziativa dell’intervento edile, e i costruttori, ciascuno di essi separatamente, pianificano le attività del cantiere.

Leggi l’articolo sul numero 1/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.