Nel mondo estremamente frammentato dell’edilizia italiana, può accadere che il committente si trovi ad avere affidato i lavori ad una organizzazione che, a questo punto, diventa l’impresa affidataria, senza che però questa abbia l’intenzione di eseguire alcuna attività produttiva in cantiere, avendo deciso di affidarsi completamente al subappalto. Come deve essere gestita questa condizione? In che modo si declinano gli obblighi e le responsabilità che il Testo unico per la sicurezza prevede, in queste circostanze?
In qualsiasi modo la si voglia porre, una impresa affidataria non può essere solo una scatola vuota, con l’unica funzionalità di ufficio acquisti, per selezionare i subappaltatori che si occuperanno di eseguire l’opera. La norma, infatti, mette in carico al datore di lavoro di essa una serie di incombenze, delle quali solo alcune possono essere svolte senza mettere piede in cantiere. L’articolo 97 del Titolo IV richiede la presenza di dirigenti e preposti, che debbono essere adeguatamente formati (comma 3-ter), per potere gestire adeguatamente le incombenze dei commi 1, 2 e 3.
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