RSPP e coordinatore della sicurezza: quali aspetti regolano il loro rapporto? | Teknoring

Il Titolo I del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri per l’organizzazione delle aziende sotto il profilo della sicurezza. Sappiamo tutti che alla struttura gerarchica viene affiancato un ruolo, il Servizio Prevenzione e Protezione, che non dipende da questa, ma è inteso fornirle un aiuto professionale e specializzato a supporto delle scelte di politica, organizzazione e tecniche, che possono avere ripercussioni sulla tutela dei lavoratori. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, di cui la legge stabilisce le competenze e le capacità professionali, non dirige il servizio, e questo proprio a ribadire la sua distanza dalle decisioni aziendali, ma lo coordina (art. 2 c. 1 lett. f), su designazione del datore di lavoro. Occorre dire che, nella pratica professionale corrente, il RSPP è diventata una figura dotata del suo rilevante carico di operatività: in realtà non si limita ad osservare l’azione sviluppata dalle figure della linea, sollevando una bandierina come il guardalinee quando vede un fallo, ma può essere chiamato dalla propria organizzazione a presidiare a vario titolo i processi impegnativi del sistema.

Nei progetti edili è possibile che questi ruoli possano interagire a vario titolo. Ci sono due condizioni che configurano quattro diversi aspetti del rapporto tra RSPP e coordinatori: i cantieri di edilizia ordinari e quelli che si sviluppano all’interno di stabilimenti produttivi.

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L’ebook sul coordinamento della sicurezza

L’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione” raccoglie una serie di articoli che, partendo dal confronto tra il testo della Direttiva Europea 92/57CE sui cantieri temporanei e mobili, con i vari testi di recepimento nell’ordinamento italiano che si sono succeduti negli anni, analizzano la reale prescrizione normativa, suggerendo le strategie più opportune per adempiere al dettato normativo, produrre piani di sicurezza e coordinamento coerenti con la norma e con gli obiettivi che si pone.

L’ebook approfondisce i temi dell’organizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in relazione ai contenuti richiesti dalla norma, del contenuto delle sue prescrizioni, in relazione agli aspetti tecnici e di responsabilità nei confronti del dettato normativo. Viene poi affrontato il tema della determinazione degli oneri della sicurezza, con l’individuazione di cosa debba essere riconosciuto e come, con un excursus dove viene approfondito il meccanismo dei formazione dei prezzi. Largo spazio è dedicato all’approfondimento dell’attività di coordinamento in fase di esecuzione, con l’analisi delle prescrizioni di legge e indicazioni sulle migliori strategie per ottemperare, ottenendo contemporaneamente una efficace azione di coordinamento. In ultimo, vengono analizzati alcuni comportamenti che negli anni sono venuti a fossilizzarsi nella pratica professionale, che però non sono giustificati dal dettato normativo e sono quindi potenzialmente pericolosi.

Puoi acquistare l’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione”a questo link.

Gli oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sono un’invenzione italiana: nulla di simile compare nella direttiva originale, la 92/57/CEE. La motivazione di questa innovazione è chiaramente il fatto che il legislatore italiano ha cambiato radicalmente la qualità dei contenuti del piano di sicurezza per i cantieri, non si sa se apposta o perché non è riuscito a comprendere la novità della direttiva europea. Questa era focalizzata sulla concezione “virtuosa” del progetto, secondo le misure generali di tutela, e sulla individuazione di procedure per la sua esecuzione. La norma italiana, fin dalla versione originale della sua prima emissione, il D.Lgs. 494/1996, ha trascurato di fatto il progetto e trasformato le procedure, che potremmo anche definire software, in prestazioni soprattutto di forniture di beni (hardware). La definizione di questo hardware è stata messa in carico al committente: diventando oggetto di negoziazione con il contratto di appalto e chiaramente, deve essere riconosciuta economicamente. L’imposizione di una stima analitica e l’obbligo di non assoggettare al ribasso quanto individuato nel PSC è un tocco di ipocrisia a tutta la faccenda, fonte più di problemi che motore di un comportamento virtuoso, come si è visto in questi anni.

Leggi l’articolo sul numero 3/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Scrivere un PSC

Nel ragionare su come impostare per la prima volta un documento previsto da una norma, nel nostro caso il D.Lgs. 81/2008 agli articoli 100 e allegato XV, occorre fare alcune riflessioni preliminari che, al solito, possono essere banali, ma che spesso diventano fonte di problemi, quando trascurate.

La legge è scritta sin dai tempi di Hammurabi (Mesopotamia, circa XIX secolo a.C.) per fare in modo che ciascuno possa avere un chiaro quadro delle proprie responsabilità. La sua applicazione deve essere letterale, secondo quanto fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (Preleggi, art. 12). In più, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 23). Ciò per dire che l’ambito di azione previsto per coordinatore in fase di progettazione, che redige il suo PSC, è quello definito letteralmente dall’articolo 100 e dall’allegato XV e nulla più.

Una delle destinazioni del PSC è la verifica della sua conformità alla norma, probabilmente alla ricerca di qualche errore od omissione, possibilmente con atteggiamento inquisitorio. È importante che questa conformità sia palese e di immediata verificabilità. Il D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, è organizzato come un indice: il modo migliore per ottenere il risultato voluto è strutturare il nostro documento letteralmente secondo questo indice.

Leggi l’articolo sul numero 2/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Il coordinatore per la progettazione

Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 si occupa dei cantieri temporanei e mobili, individuando ruoli e procedure peculiari rispetto a quanto definito nel Titolo I del Decreto, il cui contenuto si applica indiscriminatamente a tutte le attività lavorative, in realtà con una serie di precisazioni elencate all’articolo 3.

Differentemente da quanto previsto nelle altre realtà produttive, in un cantiere temporaneo mobile vengono individuate nuove figure, ciascuna con le proprie peculiarità. Oltre ai ruoli consueti: datore di lavoro-dirigente-preposto-lavoratore, troviamo un Committente dell’opera, che è colui che fornisce l’impulso per il lavoro, un Responsabile dei lavori, che è la figura che può essere incaricata dal committente per supportarlo nello svolgimento di alcune operazioni, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che contribuiscono ad eseguire l’opera. Oltre a questi ruoli, la norma introduce anche la necessità di individuare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed uno in fase di esecuzione, con ruoli e responsabilità complesse. Per ultimo, nel Decreto Legislativo 81/2008, sono definiti due documenti: il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, che sono gli strumenti con cui la Committenza, intesa come quel complesso di ruoli che prende l’iniziativa dell’intervento edile, e i costruttori, ciascuno di essi separatamente, pianificano le attività del cantiere.

Leggi l’articolo sul numero 1/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.