Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è quel ruolo, previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, che viene designato dai lavoratori allo scopo di interagire con le altre persone del sistema di gestione della sicurezza per i fini previsti dalla norma: fondamentalmente consultazione e partecipazione, vedi il D.Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III, Sezione VII. La norma non prevede a suo carico né obblighi, ovvero comportamenti il cui mancato rispetto può essere sanzionato dal Testo Unico, né compiti, ovvero attività la cui omissione o non corretta esecuzione che, pur non sanzionati dal Testo unico, possono costituire il fondamento di una imputazione per un reato di danno. Datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori sono alcune delle figure che la legge individua come titolari dei primi, mentre il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è il destinatario dei secondi. Diversamente da queste figure, il RLS ha invece attribuzioni, che sono comportamenti che gli sono riconosciuti, con la garanzia che il limitato o mancato esercizio degli stessi non sia sanzionato dalla normativa.
Il rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza