Ancora su FAQ su patente a crediti, imprese UE e cantieri italiani

La FAQ n. 35 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro indica che un’impresa stabilita all’estero può ottenere la patente a crediti soddisfacendo requisiti come DURC, DURF e iscrizione alla CCIAA, tramite documenti corrispondenti del Paese d’origine oppure tramite autocertificazione.

Da questa indicazione può nascere una lettura estensiva: la disponibilità della patente (o di documenti equivalenti) viene interpretata come possibilità di operare in Italia con i propri dipendenti senza passare dal distacco.

La risposta è no, perché i piani coinvolti restano distinti: quello abilitativo di cantiere e quello giuslavoristico.

Il perimetro della patente per imprese UE nei cantieri italiani

La disciplina ha esteso l’ambito soggettivo della patente anche alle imprese stabilite in altri Stati UE che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili in Italia. La circolare INL n. 4/2024 esplicita che imprese e lavoratori autonomi stabiliti in un altro Stato membro risultano soggetti al possesso della patente (o di un documento equivalente) quando operano nei cantieri italiani.

La patente a crediti opera come titolo abilitante all’operatività in cantiere per i soggetti che vi lavorano fisicamente, con le esclusioni previste e con la possibilità di utilizzare documentazione equivalente per imprese UE. La FAQ n. 35 si colloca in questo ambito: chiarisce come soddisfare requisiti richiesti dal portale (es. iscrizione CCIAA, DURC, DURF) tramite equivalenze del Paese d’origine e autodichiarazione.

Il punto operativo diventa quindi l’accesso e la permanenza in cantiere per chi svolge attività materiale sul posto.

La funzione del distacco (D.Lgs. 136/2016)

Quando un’impresa stabilita in un altro Stato membro invia propri dipendenti in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi, il riferimento è il D.Lgs. 136/2016. Non è stato ancora abrogato. Il decreto riguarda imprese che distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, mantenendo il rapporto di lavoro con l’impresa distaccante.

Il collegamento con l’Italia deriva dal luogo della prestazione. La patente incide sull’operatività in cantiere; il distacco incide sul regime con cui i lavoratori vengono impiegati in Italia durante la prestazione.

La norma prevede che il distacco produca una traccia verificabile della prestazione. L’art. 10 del D.Lgs. 136/2016 richiede la comunicazione preventiva di alcune informazioni essenziali:

  • impresa distaccante,
  • lavoratori,
  • durata,
  • luogo della prestazione in Italia,
  • soggetto distaccatario,
  • tipologia dei servizi.

Prevede inoltre la conservazione della documentazione (con copia in lingua italiana) e la designazione di un referente domiciliato in Italia per invio e ricezione di atti e documenti. Il portale ministeriale che deve essere utilizzato per questa comunicazione, richiama anche i distacchi a catena e indica che le informazioni trasmesse risultano accessibili a INL, INPS e INAIL.

Condizioni di lavoro e tutela del mercato

Il D.Lgs. 136/2016 produce un effetto spesso trascurato: non serve solo a “notificare” un distacco. Serve anche a definire e rendere verificabili le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili in Italia durante la prestazione, e a rendere effettivamente azionabili i diritti del lavoratore. L’impatto, quindi, riguarda sia la tutela del lavoratore sia il funzionamento corretto del mercato.

Sul piano concorrenziale, il distacco transnazionale evita che la prestazione oltreconfine diventi uno strumento per ottenere vantaggi competitivi distorsivi, in particolare attraverso:

  • compressione delle tutele;
  • riduzione dei costi in modo non trasparente;
  • creazione di condizioni di concorrenza non corrette rispetto alle imprese che operano nel Paese ospitante rispettando regole e controlli.

Un requisito rilevante, infatti, è l’applicazione al lavoratore distaccato delle condizioni più favorevoli tra quelle previste nel Paese d’origine e quelle previste nel Paese in cui la prestazione viene eseguita. Di conseguenza, se la retribuzione prevista nel Paese d’origine è inferiore rispetto a quella italiana, al lavoratore si applicano i criteri retributivi italiani.

L’effetto complessivo è che il distacco non tutela solo il lavoratore straniero. Tutela anche l’imprenditore che opera regolarmente in Italia, che altrimenti si troverebbe a competere con operatori in grado di offrire prezzi inferiori nel luogo di esecuzione della prestazione perché applicano salari (e tutele) più bassi rispetto a quelle richieste nel Paese ospitante.

Queste condizioni non si applicano solo ai lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene previsto da un contratto di fornitura, con il limite delle otto giornate lavorative, con l’esclusione delle attività in edilizia elencate nell’allegato A della norma.

Tre casi pratici nei cantieri

  • Caso 1: distacco diretto in appalto presso committente/cantiere. L’impresa UE distacca lavoratori che operano presso il committente o in cantiere nell’ambito dell’appalto. In questo scenario il tema patente si pone in modo pieno, perché la disciplina guarda ai soggetti che operano fisicamente in cantiere. L’INL ha richiamato più volte il criterio dell’operatività “fisica”, anche se la razionalità della sovrapposizione con il distacco risulta discutibile.
  • Caso 2: prestazione tramite impresa partner esecutrice/subappaltatrice. L’impresa UE organizza la prestazione tramite un’altra impresa che assume il ruolo di esecutrice/subappaltatrice nell’appalto. La norma non specifica che tale impresa debba essere stabilita in Italia. In questa configurazione interviene la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del Titolo IV: l’Allegato XVII richiede, tra i documenti da esibire, l’iscrizione alla Camera di commercio, oltre a DVR, DURC e altri elementi, e prevede la verifica dei subappaltatori con gli stessi criteri. Questo rende in pratica rilevante la dimensione locale.
  • Caso 3: distacco presso “un altro destinatario”. La legge richiama la possibilità del distacco presso “un altro destinatario”, senza una specificazione puntuale. Nel resto del testo, però, si fa riferimento solo a “imprese”, intese come soggetti economici organizzati.

Perché la FAQ 35 può indurre letture sbagliate

La disciplina della patente consente alle imprese UE di valorizzare documenti equivalenti per ottenere il titolo abilitante all’operatività in cantiere. Questa possibilità, però, non produce una liberalizzazione dell’impiego diretto di lavoratori stranieri in Italia al di fuori del perimetro del distacco transnazionale. Il distacco resta lo strumento che rende la prestazione trasparente, controllabile e conforme verso lavoratori, imprese concorrenti e sistema di vigilanza.

La patente a crediti non sostituisce il D.Lgs. 136/2016. E il distacco non è un passaggio inutile: è il meccanismo che rende la prestazione transnazionale trasparente, controllabile e corretta verso lavoratori, imprese concorrenti e sistema pubblico di vigilanza.

Resta un dato di contesto: le norme sono scritte male, e qui non facciamo eccezione. Sia la disciplina sulla patente a punti sia quella sui distacchi intra-UE avrebbero beneficiato di un minimo di riflessione in più, magari prima della pubblicazione in Gazzetta e non dopo. Il copione è quello di sempre: si produce un testo normativo con formulazioni poco curate (perché la priorità, spesso, è l’effetto annuncio e il posizionamento politico), e poi si demanda ai tecnici dei ministeri il compito di trasformare quel testo in qualcosa di comprensibile, a colpi di circolari e chiarimenti.

Risultato: si finisce a discutere di “cosa si voleva dire” invece che di cosa sia scritto. E, per completezza, va ricordato l’ovvio che ogni tanto sfugge: le FAQ aiutano a orientarsi, ma non sono fonti del diritto.

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Autore: Antonio Pedna

Sono un consulente QHSSE e sostenibilità con oltre 30 anni di esperienza in vari paesi, tra cui Africa, Europa dell'Est e Medio Oriente. Ho maturato una profonda conoscenza delle sfide e delle opportunità in ambienti culturali e normativi differenti. Supporto le aziende a soddisfare requisiti normativi e a dimostrare impegno per sostenibilità e responsabilità sociale. Offro servizi di sviluppo di politiche e procedure QHSSE allineate a standard internazionali, con valutazioni del rischio e audit per identificare aree di miglioramento. Erogo formazione su QHSSE e sostenibilità per preparare il personale a operare in sicurezza, assisto nel rispetto di standard come ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 e ISO 44001, e fornisco consulenza su strategie sostenibili, quali efficienza energetica e gestione rifiuti. La mia esperienza e competenza sono a disposizione per migliorare le performance QHSSE della tua organizzazione. Per informazioni, contattami.

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