Un collega, dopo aver letto questo mio articolo su Teknoring, mi ha contattato per discutere un caso specifico: un’impresa comunitaria affidataria di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio.
Il consulente dell’impresa sostiene che non vi sia obbligo di applicare la normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro relativamente a formazione, sorveglianza sanitaria, eccetera, facendo riferimento alla libertà di prestazione dei servizi nell’UE (artt. da 56 a 62 del TFUE), alla Direttiva 2005/36/CE (e sue modifiche con la Direttiva 2013/55/UE), e alle direttive quadro 89/391/CEE e 92/57/CEE.
È importante sapere che queste Direttive hanno impegnato i paesi membri al loro recepimento, e sono vincolanti per il cittadino nella misura in cui i loro criteri sono stati adottati dalla legislazione nazionale, e non nel loro testo originale. Bisognerà quindi fare riferimento alla legge italiana e, eventualmente, fare ricorso al TAR o alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che può essere avviato tramite una richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice italiano.
Poi, nel nostro paese, vale l’interpretazione letterale della norma, e non si possono applicare i casi per analogia (art. 12 delle Preleggi). Dunque, né la direttiva 89/391/CEE (direttiva quadro su salute e sicurezza, recepita in Italia con il Titolo I del D.Lgs. 81/2008), né la 92/57/CEE (direttiva cantieri, equivalente al Titolo IV) affrontano il tema delle imprese straniere (comunitarie). In particolare, non è scritto da nessuna parte il parallelismo tra requisiti della nazione di origine e quelli italiani. Questo è molto importante, perché l’articolo 3 del Codice Penale stabilisce la validità della legge penale italiana sul territorio dello Stato, a meno che non ci siano eccezioni, che devono essere indicate specificamente e non genericamente. Le violazioni alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 sono sanzionate penalmente, per cui sono valide – alla lettera – per chiunque faccia business in Italia, a prescindere dal paese di provenienza.
Il TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, è uno dei principali trattati che definisce le competenze, le politiche e le procedure dell’Unione Europea, compresa la regolamentazione del mercato interno e la cooperazione tra gli stati membri e gli articoli da 49 a 55 trattano il diritto di stabilimento e da 56 a 62 i servizi. In particolare, il TFUE garantisce la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE, permettendo ai prestatori di servizi di operare temporaneamente in un altro Stato membro senza restrizioni di nazionalità o residenza, e con le stesse condizioni applicate ai cittadini di quello Stato (artt. 56, 57, par. 3, e 61 ). Un’impresa straniera ma comunitaria, quindi può fare liberamente business in Italia, ma alle stesse condizioni delle imprese italiane. Anche qui, il TFUE è stato recepito dalla legislazione italiana, e quindi non è possibile fare riferimento a questo in maniera diretta, ma occorre rispettare la norma italiana.
Se volete approfondire questo tema, vi consiglio di leggere la pagina Avviare ed espandere una impresa nell’UE. Spoiler: «Non si può tuttavia dare per scontato che sia possibile fornire servizi senza costituire una società a livello locale. Tutto dipende dalla frequenza, durata e regolarità dei servizi che intendi prestare, oltre che dal tipo di servizio».
Infine, la Direttiva 2005/36/CE che cita il consulente affronta il tema delle professioni regolamentate (ambito di applicazione), che, per brevità, sono quelle elencate in questo sito. Chi esercita una professione regolamentata, quindi, può farsi riconoscere la qualifica professionale nei paesi UE. Come chiunque può vedere, tra queste non ci sono i ruoli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, comunque, la formazione per la sicurezza difficilmente può essere riconosciuta come qualifica professionale.
In conclusione, la legislazione italiana in materia di sicurezza sul lavoro si applica rigorosamente e indistintamente a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro origine.
Il 15 ottobre prossimo condurrò un webinar su questo argomento. Per informazioni e iscrizioni potete cliccare qui.