Uso delle attrezzature di lavoro: obblighi e scelte operative | ISL

Il Capo I del Titolo III del Testo unico definisce quali sono i requisiti di base per le attrezzature di lavoro. Il punto di partenza è la conformità alle Direttive comunitarie di prodotto o ai requisiti generali elencati nell’Allegato V del D.Lgs. 81 del 2008, se queste siano state immesse sul mercato prima o in mancanza di normative comunitarie. Solo il Capo III, valutazione dei rischi elettrici, parte parla in termini espliciti di valutazione del rischio, mentre il Capo I si limita a imporre al datore di lavoro di prenderli “in considerazione”.

Anche qui, però, la conformità normativa è solo il presupposto della valutazione del rischio, che deve essere eseguita solo una volta accertata la conformità ai requisiti legali. Qui è facile pensare che le responsabilità si fermino alla conformità tecnico-legale della macchina e, se il caso, alla frequenza dei corsi di formazione previsti dalle leggi. In realtà non è così: la legge è rispettata se, partendo dalla conformità, si stabilisce un processo virtuoso di miglioramento continuo che raggiunga e mantenga i migliori standard di sicurezza disponibili.


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