Non si può dire che il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 abbia avuto un particolare successo: il recepimento italiano della direttiva 92/57/CEE è una norma involuta, che è stata scritta da qualcuno che non aveva particolari conoscenze relative al settore economico che andava a regolamentare. Per questo motivo, è stata calata dall’alto nel mondo dell’edilizia, con il semplice effetto di creare un nuovo processo, che si è affiancato a quelli esistenti, senza influenzarli più di tanto, al netto di poche esperienze positive, che risaltano tanto più in quanto svettano in un panorama di mediocrità desolante.
Sembra quasi che l’ignoto legislatore, dal momento che non aveva capito né la novità portata dalla direttiva europea, né le peculiarità del funzionamento del settore delle costruzioni, abbia pensato bene di essere il più criptico possibile nelle sue prescrizioni. E così, mentre nel recepimento italiano la fase di progettazione è stata dimenticata, lasciando completamente disatteso il sesto e il nono considerando della direttiva, perché normalmente il piano di sicurezza e coordinamento, così come si è venuto a configurarsi nella corrente pratica professionale, è uno strumento privo di ogni utilità, tutto il peso si è trasferito sull’azione del coordinatore in fase di esecuzione.
Il sesto e il nono considerando della direttiva 92/57/CEE
…considerando che le scelte architettoniche e / o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all’atto della progettazione dell’opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità; …considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall’elaborazione del progetto e altresì all’atto della realizzazione dell’opera;
Leggi l’articolo sul numero 2/2021 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
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