Il processo descritto dall’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e, solo per i lavori che ricadono nel perimetro di applicazione del Titolo IV, i cantieri temporanei o mobili, all’Allegato XVII, è una delle questioni meno comprese di tutto il Testo Unico. La valutazione dell’idoneità tecnico professionale è il processo che l’industria ha definito per individuare il soggetto cui affidare un appalto, basandosi sui requisiti e sulle aspettative del committente. Non ha alcun senso, come troppo spesso si vede fare, che un’azienda stabilisca che il contratto di appalto debba essere concluso con un appaltatore particolare, e si affidi poi ad uno specialista della sicurezza per qualificarlo, ovvero per raccogliere faticosamente o aiutarlo a produrre i documenti che dovrebbero stabilire che è un soggetto idoneo.
Poi, l’industria italiana sta aspettando da ormai 13 anni che venga finalmente emesso il decreto che definisce il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che doveva essere elaborato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La prima volta fu promesso che sarebbe avvenuto entro la primavera del 2009. Scaduto questo termine si è pensato di decidersi entro l’estate del 2014; un impegno del decreto-legge 69 del 2013, dall’ambizioso titolo Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Il 2014 è passato ormai da sette anni, e si vede che non era poi così urgente.
Per fortuna, gran parte del mondo industriale ha provveduto a definire processi di qualifica o di prequalifica per le aziende che vogliono accedere ai contratti di appalto. Per la maggior parte di tratta di procedimenti amministrativi che hanno come obiettivo tutelare l’investimento economico che le aziende fanno, quando assegnano contratti, e possono riguardare lo stato economico e finanziario, il possesso delle certificazioni volontarie rilevanti, o di quelle obbligatorie o altri adempimenti definiti dalla legge. A seconda dei lavori e di come sono organizzati i diversi settori industriali, la valutazione dell’idoneità tecnico professionale, desiderata ma non precisata dalla norma, può avvenire in tre momenti:
- durante, appunto, questo processo di prequalifica, prima quindi della definizione dei possibili contratti d’appalto;
- definendo a livello contrattuale i requisiti che l’appaltatore deve possedere, in relazione al possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature;
- in fase di negoziazione, in relazione ad uno specifico progetto per un bene o un servizio.
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