L’apparato che il nostro Paese ha predisposto per la gestione dei lavori che si svolgono sulle piattaforme stradali è molto chiaro e di semplice applicazione. Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” definisce gli indirizzi della tutela: secondo l’articolo 21 tutti i lavori che devono essere eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze devono essere autorizzati dal proprietario o dal concessionario della strada. Nell’ambito di quanto viene autorizzato, l’impresa esecutrice è responsabile per l’adozione e il mantenimento in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Nai cantieri stradali che ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo unico per la sicurezza, le modalità per “recinzioni, accessi e segnalazioni”, nonché le prescrizioni relativi ai lavori stradali e autostradali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dal traffico, devono essere inserite nel Piano di sicurezza e coordinamento, e il rispetto di queste prescrizioni verificato dal coordinatore per l’esecuzione.
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