Sicurezza all’estero

Le imprese di costruzioni italiane si stanno sempre più orientando verso il mercato delle infrastrutture all’estero: per alcuni questo mercato è servito a dare continuità e sviluppo ad un settore che continua a risentire in Italia di una profonda crisi ormai decennale.

Sotto la denominazione Estero, però, si possono trovare scenari profondamente differenti tra di loro; situazioni che richiedono un approccio ragionato, organizzazione e pianificazione.

Ad esempio, i paesi del G8 sono praticamente tutti dotati della loro specifica normativa di settore, che viene tenuta in alta considerazione e fatta rispettare anche con misure draconiane. Le imprese italiane che intendono approcciare questi paesi devono essere in possesso di una organizzazione e di competenze tecnologiche molto ben sviluppate e, comunque, in concreto non possono fare a meno di adottare pratiche, management e finanche maestranze locali. Non è un caso che i principali player italiani del settore, ad esempio, abbiano acquisito imprese nordamericane o costituito importanti branch locali in queste aree.

Allargando la prospettiva al resto del mondo ci si può imbattere in scenari molto differenti tra di loro: alcuni paesi hanno sviluppato condizioni paragonabili al nord America o al nord Europa. Sono stati che hanno sviluppato una forte sensibilità ambientale e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con una conseguente regolamentazione strutturata e fatta rispettare.

Leggi l’articolo sul numero 2/2018 di Ambiente e Sicurezza

Il coordinatore per la progettazione

Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 si occupa dei cantieri temporanei e mobili, individuando ruoli e procedure peculiari rispetto a quanto definito nel Titolo I del Decreto, il cui contenuto si applica indiscriminatamente a tutte le attività lavorative, in realtà con una serie di precisazioni elencate all’articolo 3.

Differentemente da quanto previsto nelle altre realtà produttive, in un cantiere temporaneo mobile vengono individuate nuove figure, ciascuna con le proprie peculiarità. Oltre ai ruoli consueti: datore di lavoro-dirigente-preposto-lavoratore, troviamo un Committente dell’opera, che è colui che fornisce l’impulso per il lavoro, un Responsabile dei lavori, che è la figura che può essere incaricata dal committente per supportarlo nello svolgimento di alcune operazioni, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che contribuiscono ad eseguire l’opera. Oltre a questi ruoli, la norma introduce anche la necessità di individuare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed uno in fase di esecuzione, con ruoli e responsabilità complesse. Per ultimo, nel Decreto Legislativo 81/2008, sono definiti due documenti: il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, che sono gli strumenti con cui la Committenza, intesa come quel complesso di ruoli che prende l’iniziativa dell’intervento edile, e i costruttori, ciascuno di essi separatamente, pianificano le attività del cantiere.

Leggi l’articolo sul numero 1/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.