La patente a punti per i cantieri temporanei e mobili sembra essere vicina a diventare realtà. Sembra perché il Governo ha reso pubblico uno «Schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”», che però non è ancora apparso in Gazzetta Ufficiale e del quale non sono state divulgate informazioni sulla emissione.
Il provvedimento modifica l’articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, quello che aveva promesso invano un regolamento per definire il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, entro l’aprile del 2009. Ora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che lo doveva proporre – e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – che doveva dare il suo parere – vengono scavalcati, e il sistema di qualificazione è realtà. Ci sarà ancora un poco da aspettare, però.
La prima notizia è che gli obiettivi originali dell’articolo 27 sono stati ridimensionati: il sistema di qualificazione doveva essere generale – e qui invece, molto meno ambiziosamente, è relativo solo a chi opera nei cantieri edili – ed essere basato su sull’esperienza, competenza e formazione specifica, e sull’adozione di standard contrattuali e organizzativi, compresi quelli relativi agli appalti e al lavoro flessibile, conformi al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, analisi apparentemente troppo ambiziosa per essere sviluppata.
Certificare l’ovvio
La patente a punti viene emessa dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e certifica l’ovvio, ovvero:
- L’azienda è iscritta alla CCIAA;
- Datore di lavoro (chissà quando), dirigenti, preposti e lavoratori hanno soddisfatto gli obblighi di formazione;
- I lavoratori autonomi soddisfano gli obblighi del Decreto Legislativo 81/2008, senza soffermarsi in quell’esercizio inutile di definire quali;
- Ha un DURC valido;
- Ha un DVR, comunque sia, perché a trent’anni dalla sua istituzione, istituzioni e comunità professionali non hanno ancora trovato un accordo su come dovrebbe essere redatto, anche a causa della complessità della normativa e degli strumenti di controllo;
- Ha un DURF valido.
Pensare a come saranno gestite queste informazioni fa venire i brividi: un DURC è valido tre mesi, un DURF quattro: in Italia il settore delle costruzioni vanta 520.212 imprese, escludendo specialisti non edili, come gli impiantisti, e lavoratori autonomi. Secondo il Decreto Dirigenziale n 49 del 27 luglio 2023, la dotazione organica dell’INL consiste in 7.841 addetti, di cui 2.294 ispettori civili, dei quali 240 tecnici, 942 ispettori dell’INPS, 223 ispettori dell’INAIL, 389 militari dell’Arma dei Carabinieri. Questi fanno ispezioni, ed è auspicabile che non siano distolti dalle loro operazioni per processare carte.
Tolleranza zero virgola
Secondo un semplice calcolo matematico, ogni anno tutti i funzionari dell’INL senza qualifica ispettiva, compresi i dirigenti, dovranno processare almeno 650 documenti circa, tra DURC e DURF per imprese edili, senza considerare altre specialità, lavoratori autonomi o variazioni, rinunciando alle loro attuali responsabilità. C’è da chiedersi come saranno gestiti gli aggiornamenti. Molte aziende assumono i lavoratori a tempo determinato, quanto le commesse partono. Come saranno verificati gli obblighi di formazione?
Il nuovo schema di decreto-legge lo ha già previsto: «Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro». Se non ti diciamo niente, tu intanto lavora. Ci penseremo dopo.
Il meccanismo in sé è semplice: la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, che vengono detratti in conseguenza di violazioni, come quelle riportate nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelle condizioni in cui l’ispettore deve procedere alla sospensione delle attività (10 crediti), o nell’Allegato XII, che è quell’elenco di lavori che comportano rischi particolari, come i lavori che comportano rischi di seppellimento, caduta dall’alto, esplosione da ordigni bellici, esposizione a sostanze pericolose, radiazioni ionizzanti, linee elettriche, annegamento, lavoro in pozzi, gallerie, subacquei, cassoni ad aria compressa, impiego di esplosivi e montaggio di elementi prefabbricati pesanti, che sono soggetti a norme speciali per la sicurezza dei lavoratori, ovviamente quando queste non vengono rispettate (7 crediti). Anche la violazione all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, una legge scritta in modo orribile riguardante il lavoro nero, è punita con la perdita di 5 crediti.
La responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro che causa la morte equivale a 20 crediti. Se l’infortunio provoca un’inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro, il datore di lavoro è responsabile per 15 crediti. Per un’inabilità temporanea assoluta che richiede un’astensione dal lavoro di più di quaranta giorni, la responsabilità del datore di lavoro è di dieci crediti. Naturalmente la responsabilità dovrà essere riconosciuta da un tribunale: secondo il Ministero della Giustizia, la durata media dei processi è di tre anni per i procedimenti in primo grado, due anni per i procedimenti in appello e un anno per i procedimenti in Cassazione, per cui i punti saranno decurtati sei anni dopo i fatti, per un ricorso che arriva fino alla suprema corte. Però «nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi». Fioccheranno i ricorsi al TAR.
Una volta superati i quindici crediti, le imprese non potranno più svolgere attività, salvo il completamento dei lavori in corso. Tolleranza zero virgola. Qualsiasi impresa trovata a operare senza la licenza o con meno di quindici crediti sarà multata da 6.000 a 12.000 euro; i punti potranno essere recuperati solo se il responsabile della violazione frequenterà un corso per datore di lavoro, dirigente o preposto, e trasmetterà l’attestato all’INL. Le imprese con l’attestato di qualificazione SOA di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non sono soggette a tali regole.
La tutela apparente
Con questo provvedimento, la politica conferma il suo tradizionale approccio verso la tutela dei lavoratori, evidenziando la caratteristica del nostro sistema normativo. L’obiettivo sembra limitarsi a trasmettere un messaggio alla base elettorale, senza considerare se le modifiche saranno veramente efficaci. La conoscenza e la disponibilità delle risorse per mettere in pratica le nuove regole sembrano essere considerate solo secondarie. Probabilmente, le imprese finiranno per mostrare in cantiere semplicemente la ricevuta di consegna dei documenti all’INL, senza che a questi sia data la capacità di elaborarli correttamente, e continueranno a operare come prima. Questo ennesimo adempimento burocratico sembra non tanto mirare a distinguere le aziende virtuose da quelle meno virtuose, quanto piuttosto a certificare ciò che è ovvio. Dopotutto, credere che esistano imprese degne di nota che non sono iscritte alla CCIAA è abbastanza ingenuo.
Quattro anni fa moriva Luana D’Orazio, la giovane madre straziata da un filatoio a Montemurlo, in provincia di Prato. Dal 3 maggio 2021 l’opinione pubblica ha mostrato un interesse costante verso gli infortuni sul lavoro, e si è iniziata finalmente a diffondere l’idea che non siano più accettabili. A partire da allora i governi che si sono succeduti hanno dato solo risposte superficiali ed inefficaci. Sarebbe ora di smetterla di usare questi argomenti per la campagna elettorale permanente che siamo costretti a subire.