I dispositivi di protezione individuale, abbreviati spesso con la sigla DPI, sono attrezzature progettate per essere indossate dai lavoratori allo scopo di proteggerli dai rischi. I DPI devono essere necessariamente scelti dal datore di lavoro, perché si tratta di un output del processo di valutazione dei rischi, che è sotto la sua esclusiva responsabilità. I singoli DPI devono essere di norma assegnati e destinati ad essere utilizzati da un solo lavoratore, per ovvie questioni igieniche, e devono obbligatoriamente essere forniti dall’azienda, come specifica non solo la legge, ma addirittura una convenzione dell’International Labour Organization, l’ILO, l’agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite.
Come regola generale, l’utilizzo di un DPI deve essere sempre accompagnato dall’implementazione di misure di sicurezza che possono essere classificate ad un livello superiore nella gerarchia dei controlli. I DPI di categoria III, però, possono avere delle criticità a questo proposito, perché, per loro natura, gli eventuali controlli più efficaci non sono riusciti a ridurre significativamente il rischio residuo.
Anzi, normalmente, quando è necessario fare ricorso a DPI di categoria III, le misure di prevenzione e protezione adottate preliminarmente, al massimo possono avere raggiunto il risultato di limitare il numero dei lavoratori esposti al pericolo. Si tratta infatti di sbarramenti, ovvero controlli ingegneristici, per segregare le zone pericolose e utilizzare sistemi di segnaletica o procedure e permessi di lavoro – controlli amministrativi – per limitare l’accessibilità di queste aree al personale competente e attrezzato al proposito.
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