Il lavoratore isolato è quel lavoratore che si trova a svolgere la propria attività senza la presenza fisica di altre persone attorno a sé. Si tratta di una condizione che può diventare pericolosa, qualora l’isolamento possa precludere la possibilità di ricevere soccorso, in caso di necessità. Le responsabilità del datore di lavoro sono chiare, sotto questo aspetto: l’art. 15, comma 1), lettera a) stabilisce che «Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza».
Oltre a questo, è obbligato ad organizzare un efficace sistema di gestione delle emergenze che si adatti alle effettive condizioni di lavoro: «Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati» (art. 45, comma 1)».
La condizione di lavoro isolato deve essere analizzata dal datore di lavoro nel rispetto delle priorità stabilite nell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 Misure generali di tutela. In sostanza ragionando sull’applicabilità, in ordine di priorità:
- di limitazioni delle attività per le quali è previsto l’impiego di lavoratori isolati;
- della predisposizione di procedure per il controllo degli ambienti di lavoro in cui si trovano a prestare la loro opera i lavoratori isolati;
- della limitazione del numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolati, definendone i requisiti di idoneità sanitaria e di formazione;
- dell’utilizzo di tecniche e apparecchiature per il controllo e il soccorso remoto dei lavoratori isolati.
Leggi il seguito sullo speciale Soluzioni tecniche per la sicurezza numero 1/2019 allegato al numero 4 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.