I lavoratori isolati

Il lavoratore isolato è quel lavoratore che si trova a svolgere la propria attività senza la presenza fisica di altre persone attorno a sé. Si tratta di una condizione che può diventare pericolosa, qualora l’isolamento possa precludere la possibilità di ricevere soccorso, in caso di necessità. Le responsabilità del datore di lavoro sono chiare, sotto questo aspetto: l’art. 15, comma 1), lettera a) stabilisce che «Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza».

Oltre a questo, è obbligato ad organizzare un efficace sistema di gestione delle emergenze che si adatti alle effettive condizioni di lavoro: «Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati» (art. 45, comma 1)».

La condizione di lavoro isolato deve essere analizzata dal datore di lavoro nel rispetto delle priorità stabilite nell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 Misure generali di tutela. In sostanza ragionando sull’applicabilità, in ordine di priorità:

  1. di limitazioni delle attività per le quali è previsto l’impiego di lavoratori isolati;
  2. della predisposizione di procedure per il controllo degli ambienti di lavoro in cui si trovano a prestare la loro opera i lavoratori isolati;
  3. della limitazione del numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolati, definendone i requisiti di idoneità sanitaria e di formazione;
  4. dell’utilizzo di tecniche e apparecchiature per il controllo e il soccorso remoto dei lavoratori isolati.

Leggi il seguito sullo speciale Soluzioni tecniche per la sicurezza numero 1/2019 allegato al numero 4 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Lavoratori in solitario

Che il lavoro sia cambiato negli ultimi anni è ormai fuori discussione; assieme a esso, è mutato il modo in cui vi si guarda, assieme alle aspettative legate a esso. Ciò che più legittimamente ci si aspetta è che il lavoro non sia pericoloso per le persone che lo eseguono e che queste siano tutelate verso i potenziali pericoli che incontrano. Negli ultimi anni queste rinnovate sensibilità hanno portato ad analizzare aspetti del lavoro in modi che non erano mai stati presi in considerazione, come nel caso della sicurezza del lavoro in solitario.

Si tratta di una condizione che è sempre esistita (si pensi ai postini, agli autisti, agli agricoltori eccetera); tuttavia, solo recentemente si è sviluppata una particolare sensibilità verso i problemi connessi a lavorare da soli, spesso in zone isolate, con il pericolo di non essere soccorsi tempestivamente o affatto, o di essere soggetti a condizioni ambientali inaspettate, trovandosi quindi impreparati a proteggersi. Il datore di lavoro ha il dovere di considerare anche questi aspetti nella sua valutazione di tutti i rischi lavorativi, anche perché si tratta dei “rischi particolari” previsti all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. Solo per alcune attività la norma e gli standard individuano precise strategie per la gestione del rischio.

Solo alcuni Paesi hanno affrontato in maniera sistematica questo problema, come si vedrà nel seguito.

Leggi l’articolo sul numero 1/2019 di Ambiente e sicurezza