I near-miss sono l’araba fenice del mondo HSE: che ci siano ciascun lo dice, dove siano nessun lo sa. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro non li definisce, così come lo standard ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il vecchio standard BS OHSAS 18001:2007 li definiva, come approfondimento del termine incident, incidente, come quell’incidente che non ha avuto come conseguenze ferite, malattie professionali o perdite, indicando come sinonimi le parole near-hit (quasi colpito), close call (traducibile come scampata bella) o dangerous occurrence (situazione pericolosa). La piattaforma Online Browsing Platform OBP dell’ISO, sulla quale ricercare i termini delle norme e degli standard, riporta 62 ricorrenze del termine near-miss negli standard e due definizioni, tutte e due però in ambiti molto lontani dal mondo HSE e perciò inutili. Il manuale HSE245 Investigating accidents and incidents, pubblicato dall’Health and Safety Executive britannico, l’organizzazione governativa a supporto delle buone pratiche HSE, definisce i near-miss come quegli eventi che, mentre non causano danni, hanno la potenzialità di provocare ferite o malattie professionali.
I near-miss
Autore: Antonio Pedna
Come gestire le differenze di lingua e cultura nel lavoro all’estero
La sicurezza è un’attività di relazione, e la questione della lingua è fondamentale. Il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro elenca giustamente la questione della comprensione della lingua in cui viene veicolata la formazione e l’informazione sulla sicurezza. La Direttiva Macchine, 2006/42/CE stabilisce analogamente che le macchine devono essere accompagnate dalle istruzioni per l’uso redatte nelle lingue comunitarie ufficiali dello stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato o messa in servizio. Quali sono le strategie da applicare per comunicare la sicurezza all’interno di un ambiente multietnico, sia questo in Italia, con una rilevante popolazione di personale immigrato, che all’estero, quando l’immigrato è il personale italiano?
Come gestire le differenze di lingua e cultura nel lavoro all’estero
ISO 45001 Requisito 5: Il ruolo della leadership
Alcuni dei requisiti più innovativi dello standard ISO 45001:2018 sui sistemi di gestione della sicurezza sono contenuti al capitolo 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori. Questi sono esposti in quattro sezioni, di cui ben tre sono dedicate alle responsabilità dell’alta direzione e una alla partecipazione dei lavoratori: strutturazione che rispetta la preminenza che ha l’azione del management nel successo dell’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza.
La clausola 5.1 Leadership e impegno dello standard ISO 45001:2018 definisce la necessità che il top management dimostri la propria diligenza, direttamente e apertamente, rivolgendosi a tutte le parti interessate. Con la nuova norma l’alta direzione non ha alcun alibi, e dovrà essere sottoposta ad audit sui vari temi del funzionamento del sistema e sul loro coinvolgimento in esso come un fatto di routine. Qualora un membro di questa rimandasse a figure operative, questo sarà già di per sé un segnale di problemi già nell’implementazione del sistema.
Leggi l’articolo sul numero 2/2020 di Ambiente & Sicurezza
Sicurezza all’estero, tra regole e difficoltà
Sempre più imprese italiane stanno sviluppando il loro business fuori dall’Italia. Le situazioni possono essere diverse: nuovi stabilimenti, partecipazione a società locali, cantieri di costruzione, missioni per installazione o manutenzione di impianti. Il modo in cui gestire la sicurezza dei lavoratori impegnati all’estero può diventare un problema. Documentazione e regole Per prima cosa è necessario sapere che i datori di lavoro italiani che intendono assumere lavoratori italiani da impiegare stabilmente all’estero sono tenuti al rispetto di una serie di regole scritte ad hoc: occorre chiedere un’autorizzazione al Ministero del Lavoro e al Ministero degli Affari Esteri e i lavoratori sono soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL. Sono regolamentate le trasferte, i trasferimenti e i distacchi; un buon consulente del lavoro saprà certamente fornire un supporto adeguato. Non dobbiamo dimenticare, però, che esiste anche la legislazione del paese ospitante: al di fuori dell’Unione Europea occorre spesso richiedere un visto per potere svolgere attività lavorative. Le procedure variano caso per caso, possono essere anche impegnative e si è soggetti a sanzioni importanti, nel caso si venga colti a lavorare con visti che non le prevedono. Infine, occorre tenere presente la regolamentazione locale in materia di sicurezza sociale e di contratti di lavoro, con la possibilità di dovere aprire posizioni locali.
Sicurezza all’estero, tra regole e difficoltà
Ruoli organizzativi nei cantieri
Per la realizzazione di grandi progetti di costruzione vengono costituite organizzazioni ad hoc per organizzare e coordinare il lavoro di innumerevoli persone, che contribuiscono tutte al successo del progetto in ragione delle loro competenze, esperienze e attività. Normalmente queste opere vengono eseguite da grandi organizzazioni che sono dettagliatamente strutturate. Tipicamente la struttura “corporate” è articolata per dipartimenti tecnici e per aree geografiche: primi forniscono l’indirizzo ed il supporto tecnico alla squadra che si troverà ad operare in cantiere, mentre le seconde definiscono l’organigramma del cantiere, con personale interno o facendo ricorso al mercato locale o internazionale, in caso di particolari criticità. Può capitare però che più imprese si uniscano per eseguire queste opere, non tanto con il ricorso al subappalto, ma con la condivisione di risorse organizzative e tecniche. Questo avviene di solito quando il progetto affronta temi tecnici particolarmente sofisticati, per i quali sono necessari supporti specialistici, o quando l’entità della commessa è tale da suggerire una condivisione del rischio di impresa: un boccone che può essere troppo impegnativo per una sola organizzazione. Le forme in cui questo può avvenire in Italia sono fondamentalmente due: i consorzi o le società consortili e i raggruppamenti temporanei di imprese, mentre all’estero si parla genericamente di joint venture.
Leggi l’articolo sul numero 1/2020 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
ISO 45001 Requisito 4: Il contesto
Una delle principali innovazioni introdotte dall’High Level Structure, sintetizzato in HSL, lo standard che la ISO si è data per la progettazione dei nuovi sistemi di gestione, è quella contenuta al capitolo 4, relativa al contesto dell’organizzazione. Tutti gli standard disegnati secondo l’HLS impongono che le organizzazioni costruiscano i propri sistemi di gestione secondo l’idea che l’organizzazione si fa di sé stessa. Non si tratta però di un esercizio solipsista: l’HLS richiede che questa sia analizzata nel suo contesto, specificando che con questo termine si intende il complesso di relazioni che essa intrattiene, magari anche involontariamente, non solo legate al mondo produttivo. Lo standard, infatti, richiede di non limitarsi a considerare il solo ambiente industriale o dove si svolge l’attività dell’organizzazione, ma anche ambiti differenti quali quello sociale, culturale, politico, a seconda di come si vede l’organizzazione stessa. Lo scopo di questo esercizio è definire i fondamenti del sistema di gestione da sviluppare, in maniera che questi siano adeguati all’organizzazione, alla sua dimensione ed alle aspettative dei suoi leader, che poi sono coloro da cui nasce la volontà di implementarlo. Gli standard emessi secondo l’HLS hanno requisiti molto più dinamici di quanto era previsto in passato, e la comprensione dell’organizzazione e del suo contesto consente l’adozione di sistemi di gestione molto più flessibili. Non dimentichiamo che tanti problemi legati alla loro implementazione, derivano da quella che viene percepita come una eccessiva burocratizzazione e appesantimento dei processi: potere dimensionare il proprio sistema di gestione sulle reali necessità dell’organizzazione può costituire senza dubbio un fattore di successo.
Leggi l’articolo sul numero 1/2020 di Ambiente & Sicurezza
I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina
Una certa confusione semantica, “supervisore” è più comune ed immediato di “preposto”, mentre “dirigente” è più una investitura che una mansione, e una certa inclinazione nazionale all’arzigogolo, hanno fatto sì che molto spesso ci si trovi in difficoltà nel come applicare la norma. Facciamo un poco di chiarezza. Il datore di lavoro, si è detto, è colui che ha la responsabilità di definire la politica aziendale. Mentre nelle organizzazioni più semplici questo è facilmente individuabile nel titolare, in quelle più complesse le cose si fanno un poco più intricate. Nelle società per azioni l’organo che esprime la volontà sociale è l’assemblea dei soci, che nomina un organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, che a sua volta può essere rappresentato da figure come l’amministratore delegato o il presidente.
I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina
L’attività ispettiva del CSE in cantiere
Per una corretta gestione delle responsabilità in capo al coordinatore per l’esecuzione, sarebbe bene che egli avesse a che fare in cantiere con un piano di sicurezza e coordinamento redatto rispettando rigidamente i criteri normativi, perché la responsabilità principale del CSE è verificare l’applicazione del piano. Se il piano è inadeguato, se – a parere del CSE – non prende in considerazione situazioni particolari, questi deve parlarne con il committente o il responsabile dei lavori, per trovare una soluzione condivisa. Allo stesso modo sarebbe opportuno che il coordinatore per l’esecuzione, nella sua operatività si attenesse strettamente al controllo delle prescrizioni del piano ed al comportamento previsto dalla norma. Esorbitare dal proprio ruolo, richiedere alle imprese prestazioni e documentazione non prevista né dal PSC né dalla norma non è un comportamento professionale, e la maggior parte delle volte diventa controproducente sotto il profilo dell’attribuzione delle responsabilità in caso di incidente: fare il mestiere di qualcun altro perché non si riesce a fare il proprio non è mai una politica produttiva.
L’attività ispettiva del CSE in cantiere
Comunicare la sicurezza in cantiere
La comunicazione è un fattore essenziale per la gestione della sicurezza nei cantieri edili. La comunicazione, infatti, informa e aumenta la consapevolezza degli obiettivi della sicurezza a tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione, inclusi gli appaltatori, i subappaltatori e i fornitori. La comunicazione ha come obiettivo rendere consapevoli i lavoratori e i tecnici dei pericoli degli obblighi da rispettare, delle regole da seguire e delle attrezzature che debbono (o non possono) essere utilizzate in cantiere. Si fa comunicazione quando si forniscono le istruzioni per svolgere i lavori e attività particolari.
La comunicazione può essere declinata in modi differenti. Può essere formale, quando il messaggio procede attraverso canali prestabiliti che possono essere i segnali di sicurezza, il contenuto di corsi di formazione, i rapporti di verifica e di sopralluogo, il contenuto dei verbali di incontri e riunioni. Poi c’è la comunicazione informale, che viene trasmessa attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. Le attività di supervisione e di sorveglianza, poi, vengono comunicate con la registrazione dei controlli, dei toolbox talks e di altre attività del genere e mediante la registrazione delle ispezioni e dei controlli.
Leggi l’articolo sul numero 12/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente
Il D.Lgs. 231/2001, nato per fronteggiare i reati di corruzione, è stato poi successivamente esteso a contrastare le violazioni in materia di salute, sicurezza ed ambiente. In sostanza, mentre prima del D.Lgs. 231/2001, colui che si fosse reso colpevole di un reato in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente, avrebbe risposto in prima persona secondo il Codice Penale e le leggi collegate, in regime di 231 anche le organizzazioni – le aziende – sono responsabili direttamente per questi reati, qualora questi siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che le rappresentano, amministrano, gestiscono, controllano, anche di fatto, e da coloro che sono soggetti alla direzione o vigilanza di questi. In sostanza, qualora un dirigente, un funzionario, un procuratore, anche senza un incarico formalizzato, o un dipendente commettano un reato di questo genere, che abbia portato o intendesse portare un vantaggio a questa, non solo costoro possono essere giudicati responsabili, ma anche l’azienda può essere sanzionata in vari modi, tra cui sanzioni pecuniarie e limitazioni dell’accesso ai mercati. Il concetto di vantaggio può essere molto ampio: ad esempio, il risparmio ottenuto omettendo di acquistare i DPI necessari a proteggere i lavoratori per una determinata attività, può essere considerato un vantaggio.
MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente