Il contesto dell’organizzazione

Lungamente attesa, la nuova norma di fatto è l’evoluzione del più antico BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, a sua volta revisione dell’emissione originale, avvenuta nel 1999.

Il mondo anglosassone, però, aveva iniziato ad approcciare la sicurezza sul lavoro con il criterio del ciclo di Deming, il famoso Plan-Do-Check-Act, fin dal 1991, quando il governo britannico aveva dato alla luce il fortunato manuale HSG65, una guida agli adempimenti normativi nel campo della sicurezza rivolto al management aziendale, ai professionisti e ai rappresentanti dei lavoratori (giunto alla terza edizione nel 2013 e oggi liberamente disponibile per il download su http://www.hse.gov). Qualche anno dopo, nel 1996, il British Standard Institute BSI aveva emesso la norma BS 8800 Guide to occupational health and safety, trasformata appunto nel 1999 nella BS OHSAS 18001.

La nuova norma internazionale è stata fortemente voluta e fortemente discussa: sono state prodotte ben due bozze “ufficiali” (DIS) e hanno partecipato ai lavori dal 2013 alla sua pubblicazione, i delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16. Il suo contenuto, come è ovvio, parte dalla “vecchia” BS OHSAS 18001:2007 e dalle esperienze del suo sviluppo, oltre che dalle convenzioni e sulle linee guida dell’ILO, International Labour Organization. Il risultato, però, implementa nuovi interessanti concetti, alcuni dei quali proprio nel capitolo 4 Contesto dell’organizzazione.

Leggi l’articolo sul numero 8-9/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Committenti e lenders

Le banche internazionali di sviluppo, che sono degli strumenti della politica estera dei governi degli stati membri, allo scopo di scongiurare il più possibile anche solo l’insorgere di questi problemi, hanno da tempo sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. Questi sono requisiti contrattuali, spesso più rigorosi della normativa cogente locale. I committenti di nazioni virtuose, lavorando al di fuori del proprio paese, spesso fanno riferimento a questi standard. Chiaramente, nel caso un argomento sia definito sia dalla norma nazionale che da quella contrattuale, sarà il caso di adottare il comportamento più rigoroso.

Fondamentalmente gli ambiti di interesse sono tre: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali e gli enti. È bene fare chiarezza: le banche perseguono obiettivi politici di massimizzazione del consenso e minimizzazione degli effetti negativi, e il progetto finanziato non è il loro fine, ma solo lo strumento per questi obiettivi. Pensare che, come il Committente, siano interessati fondamentalmente alla realizzazione dell’opera, e che per questo possano avere un approccio negoziabile a tutto il resto, può portare ad avere un brusco risveglio.

Leggi l’articolo sul numero 8/2018 di Ambiente e Sicurezza.

Ragazzini thailandesi: sei lezioni da imparare per chi fa sicurezza (ma non solo)

Ragazzini thailandesi: sei lezioni da imparare per chi fa sicurezza (ma non solo)

La vicenda della squadra di calcio intrappolata in una grotta ed evacuata dopo moltissimi sforzi ha tanto da insegnarci, dentro e fuori la nostra professione. Ecco perché.

Il 23 giugno i dodici giovani componenti della squadra di calcio dei cinghiali selvaggi ed il loro allenatore non rientrano a casa dopo una gita in un gruppo di caverne naturali nel nord della Thailandia. I ragazzi vengono ritrovati solo il 2 luglio: sono rimasti intrappolati in una grotta a circa 4 chilometri dall’esterno a causa della risalita delle acque provocate dalle piogge torrenziali tipiche dell’area e della stagione, che ha reso impraticabile l’uscita. La notizia fa il giro del mondo e ben presto l’attenzione dei media si concentra su quanto sta avvenendo nel nord della Thailandia. Dopo giorni di tensione e di lavoro febbrile, nella serata del 10 luglio il cessato allarme: i ragazzi, l’allenatore e i sub speleologi che li hanno assistiti ed aiutati nell’evacuazione sono fuori pericolo. Ora che la vicenda è finita (quasi) bene, perché comunque un volontario è morto durante i lavori che hanno preparato il salvataggio dei ragazzi, e che l’emozione del momento si è calmata, forse possiamo ricavare da quanto è successo qualche lezione che si possa anche applicare alla professione. Non tanto lezioni sulla tecnica impiegata: tutto sommato questo aspetto non è stato particolarmente interessante, almeno per gli addetti ai lavori. Gli ambienti lavorativi possono essere molto più ostili e difficili, ma quanto una lezione umana e di vita.

Ragazzini thailandesi: sei lezioni da imparare per chi fa sicurezza (ma non solo)

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare Dal linguaggio sbagliato alla documentazione non richiesta, da subaffidamenti spericolati a team di lavoro non idonei: una lista di ‘cattive pratiche’ per il coordinatore della sicurezza nei cantieri

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sul coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali. L’analisi dei problemi che si verificano durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere L’idea di questo articolo è quella raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere e che possono essere di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

VTP e POS

Nella dinamica del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 l’impresa di costruzione va selezionata, sulla base di criteri che privilegiano una adeguata capacità di eseguire le opere da costruire e chiamata a definire le modalità esecutive del proprio lavoro, attraverso la redazione di un proprio piano di sicurezza, da considerare “complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”, preparato per il progetto (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b).

La valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un potenziale appaltatore, così com’è descritta all’allegato XVII, è un adempimento meramente formale. Limitarsi solo a questo, addirittura può diventare fonte di problemi, tale è la distanza dal reale obiettivo che il testo unico si pone: valutazione del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da analizzare”. Un’analisi condotta secondo i criteri dell’allegato XVII, nulla dice riguardo alla capacità dell’impresa di realizzare professionalmente l’opera e ancora di meno in relazione alla capacità di svolgerla in sicurezza.

Per meglio tutelarsi in relazione non solo ai possibili incidenti, ma anche riguardo agli investimenti economici necessari per un progetto, sarebbe opportuno che i committenti organizzati elaborassero una strategia per i criteri di affidamento dei lavori: le imprese candidate dovrebbero essere analizzate sotto diversi profili, alcuni di questi elencati direttamente dalla norma. Partendo appunto da questa, è fondamentale dimostrare il possesso di capacità organizzative, attraverso informazioni su precedenti lavori analoghi eseguiti, magari con lettere di referenze dei committenti, l’organigramma aziendale, della commessa con i curricula dei tecnici nelle posizioni principali. Le certificazioni relative all’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, della sicurezza o ambientale, dovrebbero essere richieste in questo momento, magari riservandosi di sottoporre i candidati selezionati ad audit, per appurare direttamente come i sistemi sono implementati e con quali risultati.

Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Approfondiamo la ISO 45001

La ISO 45001 è una evoluzione della BS OHSAS 18001 piuttosto che una norma scritta partendo da zero, nascendo dall’esperienza di oltre 160.000 certificazioni ottenute in tutto il mondo e da un processo di definizione molto articolato e discusso, che ha visto la partecipazione attiva dei delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16, raccogliendo i frutti di riflessioni e modalità operative che si sono sviluppate nel mondo delle industrie e delle professioni negli anni passati dall’emissione della BS OHSAS 18001.

L’innovazione più visibile è l’adozione dell’ISO High Structure Level (HSL), in armonia con altre norme sui sistemi di gestione come la ISO 9011:2015 sui sistemi di gestione per la qualità e la ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale. Si tratta di una modalità di definizione dei contenuti dello standard che parte dall’indice dei capitoli fino ad arrivare alla definizione dei ruoli chiave. Questo consente di progettare più semplicemente sistemi integrati, che gestiscono vari aspetti dell’organizzazione come, comunemente capita, qualità, sicurezza e ambiente.

La ISO 45001 è stata tradotta in lingua italiana, mentre non esistono traduzioni ufficiali della BS OHSAS 18001; di qui in avanti quando si fa riferimento alla ISO 45001 si utilizzeranno le parole della versione ufficiale italiana, mentre si utilizzerà la lingua inglese per la BS OHSAS 18001.

Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Ambiente e Sicurezza

Il coordinamento in esecuzione

Il comportamento del coordinatore in fase di esecuzione è regolato dalla legge: ciò significa che gli obiettivi di salvaguardia che questa si pone devono essere raggiunti con gli strumenti ed i comportamenti che essa prevede. Non si può chiedere a questa figura di farsi carico degli obiettivi e delle responsabilità che fanno capo ad altri, così come non è opportuno che costui adotti, o che il PSC richieda, comportamenti non previsti dalla norma. La violazione di queste prescrizioni può essere sanzionata penalmente e può essere causa di un coinvolgimento in un processo, in caso di infortunio, sia che questi sia stato negligente nell’applicazione di quanto la legge mette a suo carico, sia che abbia esorbitato dal suo ruolo, andando ad occuparsi si obblighi a carico di altre figure.

Leggi l’articolo sul numero 4/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli Dal Testo Unico al calcolo standard, dalla formazione dei prezzi alla prescrizione: consigli e riflessioni sulla quantificazione degli oneri di sicurezza

Questo approfondimento sugli oneri della sicurezza è un estratto dall’ultimo numero di ISL – Igiene e Sicurezza sul lavoro, la storica rivista edita da Wolters Kluwer dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Scarica qui un numero omaggio e verifica le offerte a disposizione

La locuzione “oneri della sicurezza” è inevitabilmente fuorviante: suggerisce infatti che riguardi tutte le spese che vengono sostenute per la sicurezza in cantiere e, per questo, è stata alla base di riserve che hanno millantato un principio di integrale corresponsione degli oneri della sicurezza, di cui non vi è traccia nella Direttiva come nella norma italiana. Meglio era la definizione contenuta nel D.P.R. n. 222/2003, che parlava di valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano, che individuava fin dal titolo la necessità di computare nient’altro che le prescrizioni previste dal PSC.

Oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: normativa, stima, consigli

Gli oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sono un’invenzione italiana: nulla di simile compare nella direttiva originale, la 92/57/CEE. La motivazione di questa innovazione è chiaramente il fatto che il legislatore italiano ha cambiato radicalmente la qualità dei contenuti del piano di sicurezza per i cantieri, non si sa se apposta o perché non è riuscito a comprendere la novità della direttiva europea. Questa era focalizzata sulla concezione “virtuosa” del progetto, secondo le misure generali di tutela, e sulla individuazione di procedure per la sua esecuzione. La norma italiana, fin dalla versione originale della sua prima emissione, il D.Lgs. 494/1996, ha trascurato di fatto il progetto e trasformato le procedure, che potremmo anche definire software, in prestazioni soprattutto di forniture di beni (hardware). La definizione di questo hardware è stata messa in carico al committente: diventando oggetto di negoziazione con il contratto di appalto e chiaramente, deve essere riconosciuta economicamente. L’imposizione di una stima analitica e l’obbligo di non assoggettare al ribasso quanto individuato nel PSC è un tocco di ipocrisia a tutta la faccenda, fonte più di problemi che motore di un comportamento virtuoso, come si è visto in questi anni.

Leggi l’articolo sul numero 3/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.