Malgrado il malcelato trionfalismo, i dati ufficiali, rilevati il 19 aprile, mostrano che il contagio è ancora nella sua fase di crescita. I numeri sono rallentati, rispetto a quelli che vedevamo con sgomento solo qualche giorno fa, ma i contagiati continuano ad aumentare. Solo ieri ci sono stati +3.047 nuovi casi, che, al netto dei guariti e di coloro che non ce l’hanno fatta, significano un +0,45%, in un giorno. Tanto per dire, nei paesi asiatici, che evidentemente hanno imparato dalle lezioni passate, 10 o 20 nuovi casi in un giorno sono già considerati una sciagura. Per non parlare, poi, dei morti: il 18 aprile, nel mondo, solo Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno fatto peggio di noi, rispettivamente con 1.891, 891 e 641 decessi. Noi, evidentemente, ci sentiamo confortati dal fatto che “solo” 482 persone ci hanno lasciato.
Covid-19 e fase 2: come ripartire garantendo la sicurezza dei lavoratori?
Categoria: Organizzazione
Covid-19, Fase 2 e sicurezza dei lavoratori: una ricetta per ripartire
Dal momento che il virus si propaga attraverso le interazioni personali, sarà necessario continuare a limitarle al massimo. Ciò significa che favorire i servizi online, come sportelli su web e telelavoro. Non sarà più una questione di opportunità o la gentile concessione di un datore di lavoro illuminato, ma una necessità. Siccome meno persone entrano in contatto tra di loro, ci sono minori occasioni di contagio, il lavoro in presenza, dunque, potrebbe essere consentito solo se si dimostra che è una condizione indispensabile. Anche perché non si viene contagiati solamente con le interazioni che possono avvenire nelle fabbriche e negli uffici. Spesso si sottovaluta che gran parte delle persone si recano al lavoro usando mezzi di trasporto pubblici, per cui le autorità potrebbero puntare anche ad evitare la stretta promiscuità di metropolitane, autobus e tram, allo scopo di evitare la diffusione del contagio.
Covid-19, Fase 2 e sicurezza dei lavoratori: una ricetta per ripartire
Privacy e salute pubblica: verso la “fase 2” della pandemia Covid-19
Tutte le scene che leggevamo con un brivido nei romanzi di fantascienza si sono fuse per generare un incubo. La fantasia è stata superata dalla realtà: una piaga ha colpito la terra e sta mietendo decine di migliaia di vittime. Le persone, per evitare di infettarsi, sono costrette a isolarsi, restare in casa, limitare il più possibile le uscite per acquistare generi alimentari.
Privacy e salute pubblica: verso la “fase 2” della pandemia Covid-19
Programmi di incentivazione per lavoratori
La sicurezza in cantiere non può essere gestita solo con misure coercitive, con obblighi e proibizioni; l’esperienza insegna che un buon programma di incentivazione dei lavoratori, con l’obiettivo di individuare e incoraggiare gli atteggiamenti corretti verso la sicurezza, è uno strumento che può diventare molto efficace.
I programmi di incentivazione e di premiazione sono attività da svolgere lungo tutta la durata del cantiere, con il fine di fornire stimoli di carattere non solo economico all’adozione e al mantenimento di buone pratiche per la tutela della salute e della sicurezza, e di sviluppare di un positivo spirito competitivo tra i lavoratori. Sono attività volte a individuare e pubblicizzare costantemente ed in maniera sistematica, all’interno della popolazione del cantiere, i comportamenti positivi riguardo la protezione della salute e della sicurezza, in modo da creare un’atmosfera di apprezzamento sociale verso di essi e, conseguentemente, di biasimo verso i comportamenti non sicuri.
Leggi l’articolo sul numero 3/2020 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
Privacy e sicurezza sul lavoro dopo il GDPR
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Regolamento (UE) n. 2016/679 (in inglese GDPR, General Data Protection Regulation), è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016 ed è entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno, diventando operativo a partire dal 25 maggio 2018. Il GDPR ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE) e ha abrogato gli articoli diventati incompatibili del codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). I “dati personali” oggetto della tutela della norma sono “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (Regolamento (UE) n. 2016/679, art. 4 c. 1) e, come “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. È necessario riflettere che i requisiti che fanno di un “dato”, un “dato personale” è la possibilità di identificarne l’interessato. Se questo attributo non sussiste, non si applicano le procedure previste dalla norma.
Privacy e sicurezza sul lavoro dopo il GDPR
Il seminario AIAS Costi e oneri COVID-19 per i cantieri che ripartono
Questo è il seminario che ho tenuto, assieme all’ing. Daniele Longo, per AIAS, l’Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, il 24 marzo 2020.
HSE e Coronavirus: domande frequenti e risposte di buon senso
La situazione è seria, come sono serie le conseguenze sulla vita personale e professionale di tutti. In queste giornate, diversi sono i dubbi e le domande dei professionisti tecnici che devono svolgere, nei limiti del possibile, il loro lavoro. Queste sono le risposte che possono essere date, con un po’ di informazione e buonsenso. Vale la pena però segnalare che le condizioni cambiano di giorno in giorno: al momento sono in vigore le restrizioni descritte con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020.
HSE e Coronavirus: domande frequenti e risposte di buon senso
Il rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è quel ruolo, previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza, che viene designato dai lavoratori allo scopo di interagire con le altre persone del sistema di gestione della sicurezza per i fini previsti dalla norma: fondamentalmente consultazione e partecipazione, vedi il D.Lgs. 81/2008, Titolo I, Capo III, Sezione VII. La norma non prevede a suo carico né obblighi, ovvero comportamenti il cui mancato rispetto può essere sanzionato dal Testo Unico, né compiti, ovvero attività la cui omissione o non corretta esecuzione che, pur non sanzionati dal Testo unico, possono costituire il fondamento di una imputazione per un reato di danno. Datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori sono alcune delle figure che la legge individua come titolari dei primi, mentre il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è il destinatario dei secondi. Diversamente da queste figure, il RLS ha invece attribuzioni, che sono comportamenti che gli sono riconosciuti, con la garanzia che il limitato o mancato esercizio degli stessi non sia sanzionato dalla normativa.
Il rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Le professionalità della sicurezza sul lavoro all’estero
Le normative e gli standard internazionali insistono sempre più nell’integrazione della sicurezza nelle attività lavorative: la prevenzione va integrata nei processi di lavoro, più volentieri che adattata ad essi. Sembra paradossale ma la progressiva integrazione va di pari passo con la definizione di aree di specializzazione dei tecnici della sicurezza: nuove professionalità che sono sorte per meglio padroneggiare i rischi che si incontrano nelle diverse attività di produzione. Alcune di esse risentono dell’ordinamento legislativo, che è tipico di ogni paese; anche in Europa le direttive comunitarie sono state recepite in modalità tali che, pur in presenza di tratti comuni, è difficile pensare alla possibilità di scambiare ruoli in ambito transnazionale, se non in particolari situazioni e in parti del mondo che hanno “ereditato” la regolamentazione della sicurezza, di solito dal mondo anglosassone. Una panoramica è necessariamente parziale perché, pur decidendo di limitarsi alle figure manageriali, ci sono tante professionalità per così dire “ibride”, dove spesso e volentieri si passa dal livello gestionale a quello operativo e viceversa. E poi il processo di integrazione ha reso molte professionalità border-line. Quanto queste fanno riferimento alla sicurezza e quante alla produzione? Un tecnico in possesso di certificato di formazione ADR (trasporto materiali pericolosi), un esperto qualificato in radioprotezione, una persona in possesso di certificato previsto dalla norma CEI 11-27 per Persona Esperta PES di cosa di occupano? Di sicurezza o di produzione?
Le professionalità della sicurezza sul lavoro all’estero
Il piano di evacuazione: consigli e strumenti
L’evacuazione da un ambiente di lavoro è la condizione più drastica che può avvenire in caso di incidente: è quando la situazione all’interno degli spazi o dell’edificio è talmente compromessa da mettere in serio pericolo la vita delle persone che la occupano. I motivi per cui questo può accadere possono essere causati dalle attività che vengono svolte in questi spazi, incidenti che provocano incendi, dispersione di sostanze pericolose, perdita di stabilità di edifici, impianti e attrezzature, allagamenti, ma anche da situazioni che hanno la loro genesi all’esterno, indipendenti dal lavoro che viene svolto, come terremoti, inondazioni, altre catastrofi naturali o incidenti causati dall’uomo, i cui effetti si propagano all’ambiente di lavoro.
Il piano di evacuazione: consigli e strumenti