Imprese italiane all’estero? Attenti alla sicurezza. Intervista a Federico Olivo
Fondatore e amministratore delegato di Vistra, Olivo assiste imprese italiane nella gestione degli aspetti di QHSE internazionale. Abbiamo parlato con lui di sicurezza Federico Olivo e Andrea Martini
Conosco da tempo i fondatori di Vistra, Federico Olivo e Andrea Martini. Li ho rincontrati dopo diversi anni fa e sono rimasto impressionato dallo sviluppo che la loro creatura ha avuto nel frattempo. L’Italia sembra vivere del perpetuo dualismo tra Milano, capitale degli affari, e Roma, dove l’industria principale è la politica: non è retorica che esiste una provincia prospera perché industriosa. Il nord-est è una di queste, particolarmente affascinante perché è ancora vivo il retaggio di apertura all’esterno, la prospettiva cosmopolita che fu prima della Repubblica di Venezia e poi dell’Impero Absburgico. Come tante altre aziende italiane, anche questa azienda negli anni della crisi si è rivolta all’estero.
Imprese italiane all’estero? Attenti alla sicurezza. Intervista a Federico Olivo
Categoria: Organizzazione
Sorveglianza sanitaria: parliamone
Sorveglianza sanitaria: parliamone Il protocollo sanitario non è un semplice adempimento di legge, ma assume un ruolo determinante per la gestione della salute dei lavoratori. Ecco perché un termine è fondamentale: collaborazione
La sorveglianza sanitaria è un’attività prevista dalla legge. Il decreto legislativo n. 81/2008, al Titolo I, Capo III, Sezione V, ne definisce i contenuti, anche se importanti spunti sono contenuti qua e là nello stesso Testo Unico, per non dire delle attività che possono essere considerate ad essa riferibili, come ad esempio quelle previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 pone rilevanti condizioni alla gestione delle informazioni sulla sorveglianza sanitaria: i «dati relativi alla salute» sono garantiti da pesanti tutele.
Sorveglianza sanitaria: parliamone
HSE, cambiare mentalità per sfidare i mercati: intervista a Michele Andreano
HSE, cambiare mentalità per sfidare i mercati: intervista a Michele Andreano Penalista di lunga esperienza nel settore dell’organizzazione delle aziende, l’avvocato Andreano riflette con noi sulle nuove sfide in materia di ambiente e sicurezza
La gestione delle tematiche relative a sicurezza e ambiente all’interno di grandi organizzazioni, è necessariamente una sintesi di diverse discipline: la sicurezza e gli infortuni sul lavoro, i reati ambientali sono uno spettro per qualsiasi dirigente, manager o delegato di funzioni per le sanzioni amministrative e penali previste.
Qualche anno fa ho avuto modo di incontrare l’avvocato Michele Andreano, penalista anconetano di nascita ma ormai romano per professione, capofila dell’omonima società di professionisti con sede a Roma e filiali a Milano, Napoli e Ancona, oltre ad una fittissima rete internazionale costruita “seguendo le aziende per il mondo”. Ho sentito l’avvocato Andreano per porgli qualche domanda.
HSE, cambiare mentalità per sfidare i mercati: intervista a Michele Andreano
Il contesto dell’organizzazione
Lungamente attesa, la nuova norma di fatto è l’evoluzione del più antico BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, a sua volta revisione dell’emissione originale, avvenuta nel 1999.
Il mondo anglosassone, però, aveva iniziato ad approcciare la sicurezza sul lavoro con il criterio del ciclo di Deming, il famoso Plan-Do-Check-Act, fin dal 1991, quando il governo britannico aveva dato alla luce il fortunato manuale HSG65, una guida agli adempimenti normativi nel campo della sicurezza rivolto al management aziendale, ai professionisti e ai rappresentanti dei lavoratori (giunto alla terza edizione nel 2013 e oggi liberamente disponibile per il download su http://www.hse.gov). Qualche anno dopo, nel 1996, il British Standard Institute BSI aveva emesso la norma BS 8800 Guide to occupational health and safety, trasformata appunto nel 1999 nella BS OHSAS 18001.
La nuova norma internazionale è stata fortemente voluta e fortemente discussa: sono state prodotte ben due bozze “ufficiali” (DIS) e hanno partecipato ai lavori dal 2013 alla sua pubblicazione, i delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16. Il suo contenuto, come è ovvio, parte dalla “vecchia” BS OHSAS 18001:2007 e dalle esperienze del suo sviluppo, oltre che dalle convenzioni e sulle linee guida dell’ILO, International Labour Organization. Il risultato, però, implementa nuovi interessanti concetti, alcuni dei quali proprio nel capitolo 4 Contesto dell’organizzazione.
Leggi l’articolo sul numero 8-9/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
Committenti e lenders
Le banche internazionali di sviluppo, che sono degli strumenti della politica estera dei governi degli stati membri, allo scopo di scongiurare il più possibile anche solo l’insorgere di questi problemi, hanno da tempo sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. Questi sono requisiti contrattuali, spesso più rigorosi della normativa cogente locale. I committenti di nazioni virtuose, lavorando al di fuori del proprio paese, spesso fanno riferimento a questi standard. Chiaramente, nel caso un argomento sia definito sia dalla norma nazionale che da quella contrattuale, sarà il caso di adottare il comportamento più rigoroso.
Fondamentalmente gli ambiti di interesse sono tre: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali e gli enti. È bene fare chiarezza: le banche perseguono obiettivi politici di massimizzazione del consenso e minimizzazione degli effetti negativi, e il progetto finanziato non è il loro fine, ma solo lo strumento per questi obiettivi. Pensare che, come il Committente, siano interessati fondamentalmente alla realizzazione dell’opera, e che per questo possano avere un approccio negoziabile a tutto il resto, può portare ad avere un brusco risveglio.
Leggi l’articolo sul numero 8/2018 di Ambiente e Sicurezza.
Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare
Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare Dal linguaggio sbagliato alla documentazione non richiesta, da subaffidamenti spericolati a team di lavoro non idonei: una lista di ‘cattive pratiche’ per il coordinatore della sicurezza nei cantieri
Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sul coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali. L’analisi dei problemi che si verificano durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere L’idea di questo articolo è quella raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere e che possono essere di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.
Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare
Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare
Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.
Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.
La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?
Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.
Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
VTP e POS
Nella dinamica del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 l’impresa di costruzione va selezionata, sulla base di criteri che privilegiano una adeguata capacità di eseguire le opere da costruire e chiamata a definire le modalità esecutive del proprio lavoro, attraverso la redazione di un proprio piano di sicurezza, da considerare “complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”, preparato per il progetto (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b).
La valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un potenziale appaltatore, così com’è descritta all’allegato XVII, è un adempimento meramente formale. Limitarsi solo a questo, addirittura può diventare fonte di problemi, tale è la distanza dal reale obiettivo che il testo unico si pone: valutazione del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da analizzare”. Un’analisi condotta secondo i criteri dell’allegato XVII, nulla dice riguardo alla capacità dell’impresa di realizzare professionalmente l’opera e ancora di meno in relazione alla capacità di svolgerla in sicurezza.
Per meglio tutelarsi in relazione non solo ai possibili incidenti, ma anche riguardo agli investimenti economici necessari per un progetto, sarebbe opportuno che i committenti organizzati elaborassero una strategia per i criteri di affidamento dei lavori: le imprese candidate dovrebbero essere analizzate sotto diversi profili, alcuni di questi elencati direttamente dalla norma. Partendo appunto da questa, è fondamentale dimostrare il possesso di capacità organizzative, attraverso informazioni su precedenti lavori analoghi eseguiti, magari con lettere di referenze dei committenti, l’organigramma aziendale, della commessa con i curricula dei tecnici nelle posizioni principali. Le certificazioni relative all’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, della sicurezza o ambientale, dovrebbero essere richieste in questo momento, magari riservandosi di sottoporre i candidati selezionati ad audit, per appurare direttamente come i sistemi sono implementati e con quali risultati.
Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
Il coordinamento in esecuzione
Il comportamento del coordinatore in fase di esecuzione è regolato dalla legge: ciò significa che gli obiettivi di salvaguardia che questa si pone devono essere raggiunti con gli strumenti ed i comportamenti che essa prevede. Non si può chiedere a questa figura di farsi carico degli obiettivi e delle responsabilità che fanno capo ad altri, così come non è opportuno che costui adotti, o che il PSC richieda, comportamenti non previsti dalla norma. La violazione di queste prescrizioni può essere sanzionata penalmente e può essere causa di un coinvolgimento in un processo, in caso di infortunio, sia che questi sia stato negligente nell’applicazione di quanto la legge mette a suo carico, sia che abbia esorbitato dal suo ruolo, andando ad occuparsi si obblighi a carico di altre figure.
Leggi l’articolo sul numero 4/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
Gli oneri della sicurezza
Gli oneri della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sono un’invenzione italiana: nulla di simile compare nella direttiva originale, la 92/57/CEE. La motivazione di questa innovazione è chiaramente il fatto che il legislatore italiano ha cambiato radicalmente la qualità dei contenuti del piano di sicurezza per i cantieri, non si sa se apposta o perché non è riuscito a comprendere la novità della direttiva europea. Questa era focalizzata sulla concezione “virtuosa” del progetto, secondo le misure generali di tutela, e sulla individuazione di procedure per la sua esecuzione. La norma italiana, fin dalla versione originale della sua prima emissione, il D.Lgs. 494/1996, ha trascurato di fatto il progetto e trasformato le procedure, che potremmo anche definire software, in prestazioni soprattutto di forniture di beni (hardware). La definizione di questo hardware è stata messa in carico al committente: diventando oggetto di negoziazione con il contratto di appalto e chiaramente, deve essere riconosciuta economicamente. L’imposizione di una stima analitica e l’obbligo di non assoggettare al ribasso quanto individuato nel PSC è un tocco di ipocrisia a tutta la faccenda, fonte più di problemi che motore di un comportamento virtuoso, come si è visto in questi anni.
Leggi l’articolo sul numero 3/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.