Gestione HSE e tool digitali: come coordinare la sicurezza in mobilità?

La possibilità di fare videoconferenze è solo l’aspetto più visibile di questa rivoluzione. Anche questi strumenti erano disponibili da anni, e venivano utilizzati timidamente, quando proprio non c’era alternativa. L’uso considerevole che se ne è fatto in questi mesi ha accelerato la loro evoluzione, e ora sono disponibili soluzioni molto sofisticate, a prezzi accessibili, che rendono possibile l’esecuzione di vere e proprie attività in gruppo, probabilmente meglio di quanto si potrebbe fare dal vivo, con la possibilità di lavorare assieme sui medesimi documenti, e miglioramenti dell’esperienza che riescono a surrogare anche una sorta di esperienza prossemica, quella data dalla presenza fisica delle persone nel medesimo ambiente. Le videoconferenze hanno consentito di relazionarsi con i colleghi, rimpiazzando le riunioni, ma hanno avuto grandi ricadute nel mondo della formazione.

La decisione di frequentare fisicamente un corso o un seminario, ha una serie di ricadute organizzative rilevanti nella gestione del tempo del professionista: dalla prenotazione alla pianificazione dell’itinerario, alla gestione dei tempi del viaggio, tanto da contribuire a definire la “taglia” del corso, che in passato difficilmente scendeva sotto la mezza giornata per giustificare l’impegno correlato. Con la formazione online, il tempo che era necessario dedicare alla “preparazione” della frequenza del corso, si è improvvisamente azzerato, e si stanno definendo dei formati in cui le sessioni hanno durate ridotte, ma sono proposte con frequenze più serrate.

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Episodio 1 – Alla scoperta dei near-miss, i “quasi incidenti” che circondano il nostro quotidiano | il podcast

I near-miss sono degli eventi pericolosi che, per una combinazione di fattori spaziali e temporali, non hanno prodotto danni, né alle cose né alle persone. Sono situazioni che si sviluppano in un arco di tempo, anche breve, a differenza dalle condizioni pericolose, che invece sono fasi statiche, permanenti. Per esempio, una condizione pericolosa è la mancanza di un parapetto per i lavori in quota mentre un near-miss è un martello che cade, senza colpire nessuno.

ISO 45001 Requisito 6: Sicurezza pianificata

Anche il sesto capitolo – Pianificazione – dello standard ISO 45001:2018 è profondamente innovativo, non solo nei confronti della vecchia norma BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, ma anche della corrente pratica professionale e la novità sta nel concetto di rischi ed opportunità.
Parlando di rischi, la loro valutazione, in inglese risk assessment, è una tecnica di project management di uso corrente. L’approccio filosofico della valutazione dei rischi si è andato sviluppando da esperienze nordamericane nell’industria nucleare ed aerospaziale a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso ed oggi è una disciplina ben definita, con sfaccettature che vanno dalla matematica alla filosofia, e che trova la sua applicazione costante e rigorosa, relativa a tutti gli aspetti del sistema interessato piuttosto che parziale. Questo approccio può essere applicato agli ambiti più differenti, dall’industria di processo alla salute, dalla realizzazione di grandi infrastrutture alle assicurazioni.

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Le interferenze in cantiere

Durante l’esecuzione dei lavori è normale che gruppi differenti di lavoratori, appaltatori e subappaltatori impiegati per attività specializzate, eseguano le rispettive attività in condizioni di prossimità o promiscuità tra di loro. Questa condizione può causare incidenti e infortuni: l’identificazione dei pericoli introdotti nell’ambiente di lavoro da ogni gruppo o subappaltatore, e la valutazione delle relative interferenze, è lo strumento per identificare le azioni necessarie per mitigare questi rischi.

A livello organizzativo, la direzione del cantiere deve definire la progettazione costruttiva e la conseguente pianificazione delle attività lavorative e deve identificare, con il supporto dello specialista della sicurezza, qualsiasi situazione in cui è possibile che operazioni simultanee introducano rischi da interferenze nelle aree di lavoro; questi devono essere poi identificati per definire le appropriate strategie di mitigazione. Nella loro scelta è necessario riferirsi alle misure generali di tutela e ai principi della sicurezza incorporata nel progetto (safety by design): il concetto di applicare metodi per minimizzare i pericoli in fase progettuale. Nel caso le interferenze riguardino attività svolte da subappaltatori, allora sarà il caso di prevedere, nel processo di formalizzazione dell’accordo contrattuale, la preparazione, lo scambio e la condivisione della documentazione tecnica che possa supportare la valutazione dei rischi, quando è necessario. Questi possono essere, ad esempio, piani operativi di sicurezza, programmi dei lavori, ma anche schede di sicurezza dei materiali utilizzati e manipolati, assieme a informazioni su come saranno utilizzati, informazioni relative ad attrezzature e macchine.

Leggi l’articolo sul numero 6/2020 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Programmi di incentivazione per lavoratori

La sicurezza in cantiere non può essere gestita solo con misure coercitive, con obblighi e proibizioni; l’esperienza insegna che un buon programma di incentivazione dei lavoratori, con l’obiettivo di individuare e incoraggiare gli atteggiamenti corretti verso la sicurezza, è uno strumento che può diventare molto efficace.

I programmi di incentivazione e di premiazione sono attività da svolgere lungo tutta la durata del cantiere, con il fine di fornire stimoli di carattere non solo economico all’adozione e al mantenimento di buone pratiche per la tutela della salute e della sicurezza, e di sviluppare di un positivo spirito competitivo tra i lavoratori. Sono attività volte a individuare e pubblicizzare costantemente ed in maniera sistematica, all’interno della popolazione del cantiere, i comportamenti positivi riguardo la protezione della salute e della sicurezza, in modo da creare un’atmosfera di apprezzamento sociale verso di essi e, conseguentemente, di biasimo verso i comportamenti non sicuri.

Leggi l’articolo sul numero 3/2020 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

ISO 45001 Requisito 5: Il ruolo della leadership

Alcuni dei requisiti più innovativi dello standard ISO 45001:2018 sui sistemi di gestione della sicurezza sono contenuti al capitolo 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori. Questi sono esposti in quattro sezioni, di cui ben tre sono dedicate alle responsabilità dell’alta direzione e una alla partecipazione dei lavoratori: strutturazione che rispetta la preminenza che ha l’azione del management nel successo dell’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza.

La clausola 5.1 Leadership e impegno dello standard ISO 45001:2018 definisce la necessità che il top management dimostri la propria diligenza, direttamente e apertamente, rivolgendosi a tutte le parti interessate. Con la nuova norma l’alta direzione non ha alcun alibi, e dovrà essere sottoposta ad audit sui vari temi del funzionamento del sistema e sul loro coinvolgimento in esso come un fatto di routine. Qualora un membro di questa rimandasse a figure operative, questo sarà già di per sé un segnale di problemi già nell’implementazione del sistema.

Leggi l’articolo sul numero 2/2020 di Ambiente & Sicurezza

Ruoli organizzativi nei cantieri

Per la realizzazione di grandi progetti di costruzione vengono costituite organizzazioni ad hoc per organizzare e coordinare il lavoro di innumerevoli persone, che contribuiscono tutte al successo del progetto in ragione delle loro competenze, esperienze e attività. Normalmente queste opere vengono eseguite da grandi organizzazioni che sono dettagliatamente strutturate. Tipicamente la struttura “corporate” è articolata per dipartimenti tecnici e per aree geografiche: primi forniscono l’indirizzo ed il supporto tecnico alla squadra che si troverà ad operare in cantiere, mentre le seconde definiscono l’organigramma del cantiere, con personale interno o facendo ricorso al mercato locale o internazionale, in caso di particolari criticità. Può capitare però che più imprese si uniscano per eseguire queste opere, non tanto con il ricorso al subappalto, ma con la condivisione di risorse organizzative e tecniche. Questo avviene di solito quando il progetto affronta temi tecnici particolarmente sofisticati, per i quali sono necessari supporti specialistici, o quando l’entità della commessa è tale da suggerire una condivisione del rischio di impresa: un boccone che può essere troppo impegnativo per una sola organizzazione. Le forme in cui questo può avvenire in Italia sono fondamentalmente due: i consorzi o le società consortili e i raggruppamenti temporanei di imprese, mentre all’estero si parla genericamente di joint venture.

Leggi l’articolo sul numero 1/2020 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

ISO 45001 Requisito 4: Il contesto

Una delle principali innovazioni introdotte dall’High Level Structure, sintetizzato in HSL, lo standard che la ISO si è data per la progettazione dei nuovi sistemi di gestione, è quella contenuta al capitolo 4, relativa al contesto dell’organizzazione. Tutti gli standard disegnati secondo l’HLS impongono che le organizzazioni costruiscano i propri sistemi di gestione secondo l’idea che l’organizzazione si fa di sé stessa. Non si tratta però di un esercizio solipsista: l’HLS richiede che questa sia analizzata nel suo contesto, specificando che con questo termine si intende il complesso di relazioni che essa intrattiene, magari anche involontariamente, non solo legate al mondo produttivo. Lo standard, infatti, richiede di non limitarsi a considerare il solo ambiente industriale o dove si svolge l’attività dell’organizzazione, ma anche ambiti differenti quali quello sociale, culturale, politico, a seconda di come si vede l’organizzazione stessa. Lo scopo di questo esercizio è definire i fondamenti del sistema di gestione da sviluppare, in maniera che questi siano adeguati all’organizzazione, alla sua dimensione ed alle aspettative dei suoi leader, che poi sono coloro da cui nasce la volontà di implementarlo. Gli standard emessi secondo l’HLS hanno requisiti molto più dinamici di quanto era previsto in passato, e la comprensione dell’organizzazione e del suo contesto consente l’adozione di sistemi di gestione molto più flessibili. Non dimentichiamo che tanti problemi legati alla loro implementazione, derivano da quella che viene percepita come una eccessiva burocratizzazione e appesantimento dei processi: potere dimensionare il proprio sistema di gestione sulle reali necessità dell’organizzazione può costituire senza dubbio un fattore di successo.

Leggi l’articolo sul numero 1/2020 di Ambiente & Sicurezza

Comunicare la sicurezza in cantiere

La comunicazione è un fattore essenziale per la gestione della sicurezza nei cantieri edili. La comunicazione, infatti, informa e aumenta la consapevolezza degli obiettivi della sicurezza a tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione, inclusi gli appaltatori, i subappaltatori e i fornitori. La comunicazione ha come obiettivo rendere consapevoli i lavoratori e i tecnici dei pericoli degli obblighi da rispettare, delle regole da seguire e delle attrezzature che debbono (o non possono) essere utilizzate in cantiere. Si fa comunicazione quando si forniscono le istruzioni per svolgere i lavori e attività particolari.

La comunicazione può essere declinata in modi differenti. Può essere formale, quando il messaggio procede attraverso canali prestabiliti che possono essere i segnali di sicurezza, il contenuto di corsi di formazione, i rapporti di verifica e di sopralluogo, il contenuto dei verbali di incontri e riunioni. Poi c’è la comunicazione informale, che viene trasmessa attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. Le attività di supervisione e di sorveglianza, poi, vengono comunicate con la registrazione dei controlli, dei toolbox talks e di altre attività del genere e mediante la registrazione delle ispezioni e dei controlli.

Leggi l’articolo sul numero 12/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Quando si aggiorna il Piano di sicurezza e coordinamento?

Nei giorni scorsi su Linkedin è sorto un dibattito attorno una sentenza della Corte di Cassazione, cui è stata attribuita la decisione di considerare il verbale del coordinamento della sicurezza in cantiere come “automatico aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento”, immagino secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008, articolo 92 c. 1 lettera b), in cui si fa obbligo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di adeguare “il piano di sicurezza e di coordinamento (…) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”.

Aggiornare o adeguare?

Devo dire che il fatto che si possa aggiornare o adeguare un PSC con un verbale di coordinamento non mi fa particolare impressione; che questo sia automatico o manuale è una condizione che credo abbia poco a che vedere, sia con gli obiettivi che la norma si pone, sia con gli strumenti che predispone a questo scopo. Ho sempre pensato che la frase di rito “questo verbale di coordinamento costituisce aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento” non abbia alcuna effettiva funzione, se non quella apotropaica, di allontanare gli spiriti del male, nei quali comunque non credo. Sono sicuro non modifichi di un ette la sostanza del contenuto dell’azione descritta del verbale.
Credo piuttosto che la norma separi l’attività di coordinamento (D.Lgs. 81/2008, art. 92 c. lett. c) da quella di adeguamento (idem, ma lettera b), e che sia importante mantenerle separate, sia nell’interesse degli obiettivi – la prevenzione degli infortuni – che degli operatori, il CSE in primis, che devono essere in grado di dimostrare che il loro comportamento è stato aderente agli obblighi di legge.
Tutta la questione sembra stare in una domanda: quando è necessario adeguare o, meglio, aggiornare un Piano di Sicurezza e Coordinamento? Come tutti i piani, la risposta è il meno possibile: un piano nasce per pianificare gli eventi, e sono questi a doversi adattare ad esso e non viceversa. La necessità di sottoporre un piano a ripetuti adeguamenti è una cosa molto negativa, che deve fare sorgere il dubbio che siano necessari interventi più forti. Delle due l’una, infatti: o il piano è sbagliato, o gli esecutori non sono all’altezza.

I lavori seguono il piano o il piano i lavori?

Sì, ma, dice: “lavori hanno sempre uno svolgimento che non è mai esattamente quello progettato sia per quel che riguarda la cronologia dei lavori, con evidenti riflessi sulle interferenze, sia per le varianti anche minime in corso d’opera”. Già l’utilizzo dell’avverbio sempre è indicatore di una deviazione, che magari ha la sua origine in fattori che sono al di fuori dei lavori stessi, come ad esempio la professionalità dei soggetti coinvolti. Per quanto riguarda le varianti minime invece, i tecnici hanno impiegato più di vent’anni a convincere la magistratura che la sorveglianza del CSE è “alta”; questo significa che le varianti minime non dovrebbero avere impatto sulle previsioni del PSC. Aquila non captat muscas: le aquile non catturano le mosche; una riflessione molto spesso dimenticata dai coordinatori, che comunque sembra continuino ad ostinarsi in quello che in milanese moderno si dice micromanaging, quell’attitudine ad occuparsi degli aspetti minuti delle attività (il rischio specifico), che porta inesorabilmente a tralasciare la vista d’insieme, il coordinamento, che è invece il loro mestiere.
Veniamo nel dettaglio: un adeguamento del piano consiste nella modifica delle previsioni che originariamente esso conteneva. Il PSC è discretizzabile in tre parti: i rischi ed i loro controlli relativi alle situazioni che l’appaltatore può incontrare nell’area di lavoro, le modalità di organizzazione dell’area medesima, la valutazione dei rischi e i relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Il piano – dice la norma – contiene le “prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione”. Quindi si tratta di prescrizioni, e non consigli, che devono essere correlate alla complessità dell’opera da realizzare, ovvero individuate secondo un principio di economia. Questo significa che devono essere motivate da effettive criticità e non gratuite: quando ci vogliono, se ci vogliono. Le scelte progettuali ed organizzative, dice sempre la norma, il D.Lgs. 81/2008 all. XV.2.1.1, devono essere conformi ai principi generali di tutela, quel procedimento logico per l’analisi dei rischi e la definizione dei controlli, che prevede che il rischio se possibile vada evitato e, se ciò non è possibile, gestito attraverso la sua riduzione, la predisposizione di barriere fisiche, di procedure o l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, secondo una scala di priorità che predilige le misure più efficaci.

Quando e cosa adeguare?

Quando e quali possono essere le condizioni che possono venire a modificarsi, “in relazione all’evoluzione dei lavori”? Le prime due parti del PSC, quella in relazione ai rischi presente nelle aree di lavoro e alle modalità di organizzazione della stessa, sono normalmente condizioni statiche, solo in alcuni casi (la seconda) a volte soggette a modificarsi con l’andamento dei lavori, per cui è verosimile pensare che gli unici “adeguamenti” che possono risultare necessari sono quelli dovuti ad errori od omissioni del CSP o a situazioni “impreviste e imprevedibili”. Siccome i costi degli apprestamenti previsti nel PSC vanno poi riconosciuti negli oneri della sicurezza, e noi avremo inclusi solo quelli necessari e non anche ciò che è solo consigliabile, è ragionevole pensare che un adeguamento possa portare alla necessità di riconoscere nuovi e/o diversi apprestamenti ed è quindi necessario passare attraverso una perizia di variante.
Se invece è l’affidatario, che intende strutturare differentemente l’organizzazione del cantiere o variare la qualità degli apprestamenti, questi non è autorizzato a procedere unilateralmente e non è il CSE il soggetto obbligato a “adeguare” il PSC di conseguenza. La norma, il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5 prevede che l’affidatario sia vincolato al rispetto del PSC fino a che il CSE non abbia approvato una proposta di integrazione a questo, che l’impresa deve sottoporgli. Il CSE è autorizzato – si badi bene, non obbligato – ad approvarla quando questa meglio garantisca la sicurezza nel cantiere! Sarà il caso, quindi, che l’affidatario integri la sua proposta con una relazione in cui dimostri questo risultato, in maniera da facilitare la scelta del CSE.Le cose si complicano quando si ragiona sulla terza parte del PSC, quella della valutazione dei rischi e dei relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Questa è l’area dove effettivamente è più facile che si verifichino scostamenti tra quanto pianificato e quanto si va ad eseguire in effetti. Qui, di solito, ci si trova a lavorare in condizioni peggiori. Il problema principale è il ritardo, i tempi si comprimono e le interferenze aumentano. La chiave dell’azione del CSE però deve essere quella di identificare prioritariamente quali sono le cause per cui capitano le deviazioni, perché da questo dipende come queste dovranno essere trattate. Se le eventuali modifiche avvenute, come dice sempre l’art. 92 c. 1 lett. b), dipendono da decisioni prese dalla parte della committenza, ovvero committente, responsabile dei lavori o direttore dei lavori, è indubbio che il CSE se ne debba fare carico, eventualmente relazionandosi con il DL e il RL in caso siano necessari extra costi. Secondo le misure generali di tutela, il controllo dei rischi più efficace, e quindi da prediligere, è quello che annulla il pericolo. Trattandosi di interferenze lavorative, quindi, la misura che dovrebbe essere sempre valutata per prima è quella che vede l’interferenza stessa essere annullata da una conveniente programmazione dei lavori. La determinazione della durata dei lavori, però, è in carico al committente o al responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008, art. 90 c. 1 lett. b), per cui il CSP (o il CSE in caso di modifiche in esecuzione) può trovarsi a non essere nelle condizioni di applicare la misura di tutela più efficace, rendendosi necessario quindi rivolgersi ad altre, di minore incisività. È perfettamente legittimo, quindi che le circostanze – ovvero le decisioni del committente o del RL – impongano al CSE un aggiornamento del PSC che si risolve in una minore tutela della sicurezza dei lavoratori rispetto alla edizione originale.

Rincorrere l’appaltatore o farsi seguire?

Se invece è l’affidatario che non riesce a rispettare la programmazione dei lavori, e quindi le modalità di gestione delle interferenze lavorative, che il CSE si presti a “adeguare” il PSC per rincorre le altrui inefficienze è profondamente sbagliato, perché nessuno accetterebbe di diminuire le richieste di un contratto, pagando il medesimo importo, solo perché la controparte non è in grado di rispettare i propri obblighi. In questa condizione consentire, e formalizzare con un “adeguamento”, una diminuzione delle tutele di sicurezza dei lavoratori, richieste dal PSC, può configurarsi anche come un reato commesso dal CSE. Sì, perché è facile immaginare un capo di imputazione suo a carico nel caso la genesi di un infortunio coinvolga uno di questi “adeguamenti” con diminuzione di tutele. Negligenza, imprudenza e imperizia sono le parole magiche.Il comportamento da consigliare quindi ad un CSE che si trovi ad avere a che fare con una impresa che inizi ad accumulare ritardi è quindi quello di avere un comportamento proattivo: muoversi per anticipare problemi più gravi, magari di concerto con il DL, e chiedere all’affidatario di presentare un piano per prevenire o recuperare il ritardo, completo di analisi dei rischi e definizione dei relativi controlli. Il CSE potrà approvare questo piano, quando ci saranno le condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5, ovvero quando sarà documentato che la tutela dei lavoratori aumenta. Una merce di scambio che sembra adeguata: l’appaltatore, per compensare il disagio che sta provocando a causa del suo ritardo, si impegna ad una maggiore diligenza in cantiere.
In conclusione, cosa si debba considerare in automatico un aggiornamento del PSC o le frasi fatte che si mettono in calce ai documenti, come incantesimi, sono questioni che possono rassicurare il profano: per le dinamiche dei progetti e gli obblighi stabiliti dalla legge occorre qualcosa di più. È la parte più attenta della professione, dei coordinatori in questo caso, che deve farsi carico di andare oltre la superficie, creando, spiegando e diffondendo le buone pratiche. Aspettarsi che il professionista di un’altra materia, il giudice o l’avvocato, indichi all’ingegnere o all’architetto come comportarsi vuole dire disertare dalle proprie responsabilità. Nessuno chiederebbe una cura ad un giudice solo perché ha condannato un medico.

Pubblicato per a prima volta su LinkedIn, il 29 novembre 2019