Standard o legge?

Il rapporto tra norma cogente e norma volontaria, tra le norme di legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e gli standard dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza era già molto discusso ai tempi della BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series; queste discussioni hanno avuto grande parte dibattito che ha portato all’emissione della ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza.

In Italia, così come in gran parte dei paesi del mondo, esiste una legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro molto sviluppata, con ampi collegamenti a prassi condivise nel resto del mondo, frutto dell’appartenenza del nostro Paese ad associazioni ed organismi politici internazionali che hanno stipulato accordi tra i loro membri, primi tra tutti le Nazioni Unite (ONU) e la sua agenzia per il lavoro, l’International Labour Organization (ILO), e l’Unione Europea. È al di fuori di ogni dubbio che la legge mette a carico delle aziende obblighi e responsabilità in relazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera presso questa azienda. In più, le persone fisiche che ricoprono rilevanti ruoli aziendali hanno responsabilità personali verso la tutela dei lavoratori, che derivano direttamente dai ruoli ricoperti e dai poteri esercitati, anziché dall’assegnazione di ruoli fantasiosi.

Leggi l’articolo sul numero 11/2019 di Ambiente e Sicurezza

I lavoratori isolati

Il lavoratore isolato è quel lavoratore che si trova a svolgere la propria attività senza la presenza fisica di altre persone attorno a sé. Si tratta di una condizione che può diventare pericolosa, qualora l’isolamento possa precludere la possibilità di ricevere soccorso, in caso di necessità. Le responsabilità del datore di lavoro sono chiare, sotto questo aspetto: l’art. 15, comma 1), lettera a) stabilisce che «Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza».

Oltre a questo, è obbligato ad organizzare un efficace sistema di gestione delle emergenze che si adatti alle effettive condizioni di lavoro: «Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati» (art. 45, comma 1)».

La condizione di lavoro isolato deve essere analizzata dal datore di lavoro nel rispetto delle priorità stabilite nell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 Misure generali di tutela. In sostanza ragionando sull’applicabilità, in ordine di priorità:

  1. di limitazioni delle attività per le quali è previsto l’impiego di lavoratori isolati;
  2. della predisposizione di procedure per il controllo degli ambienti di lavoro in cui si trovano a prestare la loro opera i lavoratori isolati;
  3. della limitazione del numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolati, definendone i requisiti di idoneità sanitaria e di formazione;
  4. dell’utilizzo di tecniche e apparecchiature per il controllo e il soccorso remoto dei lavoratori isolati.

Leggi il seguito sullo speciale Soluzioni tecniche per la sicurezza numero 1/2019 allegato al numero 4 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Lavori in prossimità o all’interno degli scavi

L’esecuzione di scavi è un’attività molto comune nei cantieri edili. Scavi e movimenti terra vengono eseguiti per la costruzione di fondazioni o di opere di sostegno del terreno e per la posa di condutture. Nella più ampia categoria dei movimenti terra ricadono tutte le operazioni che vengono svolte per rimodellare le superfici, o costruire piazzali, strade o rilevati. In generale gli scavi possono raccolti secondo questa classificazione:

  1. scavi di profondità ed estensione limitate, per l’installazione di cavidotti, tubature, pozzetti o simili, senza pericolo di seppellimento, per cui la profondità massima è stabilita convenzionalmente in 1,5 metri, anche se il pericolo di seppellimento può essere presente anche a questa quota, in particolari circostanze;
  2. trincee di profondità fino a 5 metri. La trincea è uno scavo in cui una delle dimensioni orizzontali – larghezza x lunghezza – prevale ampiamente sull’altra. Il limite dei 5 metri è dovuto al fatto che, fino a questa quota, si trovano con relativa facilità sul mercato attrezzature portatili per la protezione degli scavi;
  3. movimenti terra per la rimodellazione delle aree, come sbancamenti per la costruzione di strade o piazzali e simili;
  4. tutti gli altri scavi, con esclusione dei lavori in sotterraneo, che sono soggetti a tutt’altra disciplina.

Leggi il seguito sul numero 4/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

Lavoratori in solitario

Che il lavoro sia cambiato negli ultimi anni è ormai fuori discussione; assieme a esso, è mutato il modo in cui vi si guarda, assieme alle aspettative legate a esso. Ciò che più legittimamente ci si aspetta è che il lavoro non sia pericoloso per le persone che lo eseguono e che queste siano tutelate verso i potenziali pericoli che incontrano. Negli ultimi anni queste rinnovate sensibilità hanno portato ad analizzare aspetti del lavoro in modi che non erano mai stati presi in considerazione, come nel caso della sicurezza del lavoro in solitario.

Si tratta di una condizione che è sempre esistita (si pensi ai postini, agli autisti, agli agricoltori eccetera); tuttavia, solo recentemente si è sviluppata una particolare sensibilità verso i problemi connessi a lavorare da soli, spesso in zone isolate, con il pericolo di non essere soccorsi tempestivamente o affatto, o di essere soggetti a condizioni ambientali inaspettate, trovandosi quindi impreparati a proteggersi. Il datore di lavoro ha il dovere di considerare anche questi aspetti nella sua valutazione di tutti i rischi lavorativi, anche perché si tratta dei “rischi particolari” previsti all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. Solo per alcune attività la norma e gli standard individuano precise strategie per la gestione del rischio.

Solo alcuni Paesi hanno affrontato in maniera sistematica questo problema, come si vedrà nel seguito.

Leggi l’articolo sul numero 1/2019 di Ambiente e sicurezza

Letteratura professionale

Come scrivere un documento previsto da una norma o da un contratto

Per scrivere un documento i cui requisiti sono previsti da una norma o da un contratto, è opportuno tenere in massima considerazione l’aderenza sia di forma che di contenuto a questi requisiti: l’obiettivo deve essere di documentare un percorso tecnico corrispondente a quanto stabilito dalle regole, non di fare mere asserzioni. Sembra una cosa banale, ma è molto più facile verificare i nostri documenti se condividono con la norma di riferimento struttura e vocabolario. Chi è il responsabile della sicurezza, che norma lo prevede e quali sono le responsabilità a suo carico? Capita anche che chi redige un documento si faccia prendere la mano, e nell’ansia di gestire un particolare processo si metta a regolare anche ambiti che, per legge appartengono ad altre figure. L’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 sta lì a ricordarci che, se esorbitiamo da nostro ruolo, dobbiamo poi anche assumercene le responsabilità.

Occorre avere sempre avere in mente lo scopo del documento che stiamo scrivendo: un report è un resoconto su qualche cosa che è accaduto, che viene redatto per spiegare cosa è successo. Un piano è la definizione di un obiettivo che ci poniamo per la nostra organizzazione, la determinazione delle risorse che si intende schierare e dei processi che queste devono sviluppare per raggiungere l’obiettivo. Una procedura è la spiegazione del comportamento richiesto dalla nostra organizzazione per lo svolgimento di una determinata operazione, più o meno complessa.

Un documento professionale deve essere curato e di facile leggibilità. Sciatto è peggio che sbagliato, perché denota poco impegno nella redazione e conseguentemente mancanza di rispetto nei confronti dei lettori. E poi, di solito le cose vanno a braccetto: un documento sciatto è molto probabile che sia anche sbagliato. Per questo motivo è necessario avere padronanza dei programmi di scrittura: questo faciliterà la costruzione dell’elenco dei punti che il documento deve affrontare. È consigliabile di non esagerare con la frammentazione del testo. Tipicamente il vostro interlocutore, dopo la prima lettura del report o procedura o piano, dovrebbe essere in grado di saltare di volta in volta al capitolo che lo interessa e leggerlo ricevendone una informazione completa, almeno per quello che cerca in quel momento.

Leggi il seguito su AIASMAG n. 3 (1/2019)

Il contesto dell’organizzazione

Lungamente attesa, la nuova norma di fatto è l’evoluzione del più antico BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, a sua volta revisione dell’emissione originale, avvenuta nel 1999.

Il mondo anglosassone, però, aveva iniziato ad approcciare la sicurezza sul lavoro con il criterio del ciclo di Deming, il famoso Plan-Do-Check-Act, fin dal 1991, quando il governo britannico aveva dato alla luce il fortunato manuale HSG65, una guida agli adempimenti normativi nel campo della sicurezza rivolto al management aziendale, ai professionisti e ai rappresentanti dei lavoratori (giunto alla terza edizione nel 2013 e oggi liberamente disponibile per il download su http://www.hse.gov). Qualche anno dopo, nel 1996, il British Standard Institute BSI aveva emesso la norma BS 8800 Guide to occupational health and safety, trasformata appunto nel 1999 nella BS OHSAS 18001.

La nuova norma internazionale è stata fortemente voluta e fortemente discussa: sono state prodotte ben due bozze “ufficiali” (DIS) e hanno partecipato ai lavori dal 2013 alla sua pubblicazione, i delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16. Il suo contenuto, come è ovvio, parte dalla “vecchia” BS OHSAS 18001:2007 e dalle esperienze del suo sviluppo, oltre che dalle convenzioni e sulle linee guida dell’ILO, International Labour Organization. Il risultato, però, implementa nuovi interessanti concetti, alcuni dei quali proprio nel capitolo 4 Contesto dell’organizzazione.

Leggi l’articolo sul numero 8-9/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Committenti e lenders

Le banche internazionali di sviluppo, che sono degli strumenti della politica estera dei governi degli stati membri, allo scopo di scongiurare il più possibile anche solo l’insorgere di questi problemi, hanno da tempo sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. Questi sono requisiti contrattuali, spesso più rigorosi della normativa cogente locale. I committenti di nazioni virtuose, lavorando al di fuori del proprio paese, spesso fanno riferimento a questi standard. Chiaramente, nel caso un argomento sia definito sia dalla norma nazionale che da quella contrattuale, sarà il caso di adottare il comportamento più rigoroso.

Fondamentalmente gli ambiti di interesse sono tre: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali e gli enti. È bene fare chiarezza: le banche perseguono obiettivi politici di massimizzazione del consenso e minimizzazione degli effetti negativi, e il progetto finanziato non è il loro fine, ma solo lo strumento per questi obiettivi. Pensare che, come il Committente, siano interessati fondamentalmente alla realizzazione dell’opera, e che per questo possano avere un approccio negoziabile a tutto il resto, può portare ad avere un brusco risveglio.

Leggi l’articolo sul numero 8/2018 di Ambiente e Sicurezza.

VTP e POS

Nella dinamica del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 l’impresa di costruzione va selezionata, sulla base di criteri che privilegiano una adeguata capacità di eseguire le opere da costruire e chiamata a definire le modalità esecutive del proprio lavoro, attraverso la redazione di un proprio piano di sicurezza, da considerare “complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”, preparato per il progetto (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b).

La valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un potenziale appaltatore, così com’è descritta all’allegato XVII, è un adempimento meramente formale. Limitarsi solo a questo, addirittura può diventare fonte di problemi, tale è la distanza dal reale obiettivo che il testo unico si pone: valutazione del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da analizzare”. Un’analisi condotta secondo i criteri dell’allegato XVII, nulla dice riguardo alla capacità dell’impresa di realizzare professionalmente l’opera e ancora di meno in relazione alla capacità di svolgerla in sicurezza.

Per meglio tutelarsi in relazione non solo ai possibili incidenti, ma anche riguardo agli investimenti economici necessari per un progetto, sarebbe opportuno che i committenti organizzati elaborassero una strategia per i criteri di affidamento dei lavori: le imprese candidate dovrebbero essere analizzate sotto diversi profili, alcuni di questi elencati direttamente dalla norma. Partendo appunto da questa, è fondamentale dimostrare il possesso di capacità organizzative, attraverso informazioni su precedenti lavori analoghi eseguiti, magari con lettere di referenze dei committenti, l’organigramma aziendale, della commessa con i curricula dei tecnici nelle posizioni principali. Le certificazioni relative all’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, della sicurezza o ambientale, dovrebbero essere richieste in questo momento, magari riservandosi di sottoporre i candidati selezionati ad audit, per appurare direttamente come i sistemi sono implementati e con quali risultati.

Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.