Nuovo Corso e-Learning sulla Patente a Punti nei Cantieri

Ho appena completato la preparazione di un nuovo corso e-learning dedicato alla gestione del sistema della patente a punti nei cantieri. Riconosce 2 crediti formativi e ha un costo di 30 euro + IVA. Ma attenzione, non è il solito e-learning!

Grazie all’uso di uno strumento di sviluppo innovativo, questo corso privilegia l’interattività e l’apprendimento attivo, abbandonando la fruizione passiva a cui siamo abituati. Attraverso contenuti dinamici, quiz e attività pratiche, l’obiettivo è coinvolgere i partecipanti e facilitare una reale comprensione delle tematiche trattate.

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Cosa emerge e cosa manca nel rapporto sulla strage di Brandizzo? | Teknoring

L’incidente di Brandizzo, avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, ha sconvolto l’opinione pubblica quando cinque operai hanno perso la vita sui binari ferroviari a causa di gravi falle nel sistema di sicurezza. La Commissione parlamentare d’inchiesta ha prodotto una relazione sull’incidente, ma il documento manca di una ricostruzione chiara e approfondita dei fatti, non analizzando le cause specifiche che hanno portato alla tragedia e focalizzandosi erroneamente sul comportamento umano come causa principale. Questo approccio ignora i fattori organizzativi, tecnici e sistemici che spesso sono alla base degli incidenti, limitandosi a proposte generiche e senza collegamenti evidenti ai problemi concreti nei processi.

Il concetto di “cultura della sicurezza” viene trattato in modo superficiale, senza proporre strumenti concreti per la sua implementazione, e la partecipazione dal basso, fondamentale per la valutazione dei rischi, viene menzionata senza riferimento a pratiche consolidate come le Job Safety Analysis. A differenza del rapporto sull’incendio della Grenfell Tower a Londra, che ha individuato responsabilità precise e proposto soluzioni concrete, il documento sull’incidente di Brandizzo risulta deludente, mancando di un’analisi chiara e approfondita delle responsabilità e offrendo proposte vaghe non ancorate a problemi concreti.

Per migliorare realmente la sicurezza sul lavoro, è necessario partire dalla conoscenza del sistema, riconoscere le sue falle e adottare misure concrete per correggerle, anziché limitarsi a discorsi generici che, senza azioni reali, non portano alcun progresso significativo.

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Finalmente un nuovo approccio alla sicurezza nei cantieri edili: la bozza del Decreto Ministeriale per la patente a punti | Teknoring

Il nuovo provvedimento non solo migliora la trasparenza e la responsabilità delle imprese, ma promuove anche una cultura della sicurezza più forte e diffusa. Le aziende sono motivate a investire costantemente in sicurezza, consapevoli che questo non solo riduce il rischio di incidenti, ma migliora anche la loro efficienza organizzativa e operativa.

L’adozione di sistemi di gestione avanzati, l’utilizzo di macchinari moderni e l’investimento nella formazione del personale non solo incrementano la loro competitività nelle gare d’appalto, ma consolidano anche una forza lavoro più qualificata e stabile. Questo approccio integrato non solo migliora le prestazioni complessive dell’azienda, ma promuove anche una cultura della sicurezza più solida e radicata.

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Un quesito su imprese comunitarie e normativa italiana sulla sicurezza del lavoro

Un collega, dopo aver letto questo mio articolo su Teknoring, mi ha contattato per discutere un caso specifico: un’impresa comunitaria affidataria di un cantiere per la ristrutturazione di un edificio.

Il consulente dell’impresa sostiene che non vi sia obbligo di applicare la normativa italiana sulla sicurezza sul lavoro relativamente a formazione, sorveglianza sanitaria, eccetera, facendo riferimento alla libertà di prestazione dei servizi nell’UE (artt. da 56 a 62 del TFUE), alla Direttiva 2005/36/CE (e sue modifiche con la Direttiva 2013/55/UE), e alle direttive quadro 89/391/CEE e 92/57/CEE.

È importante sapere che queste Direttive hanno impegnato i paesi membri al loro recepimento, e sono vincolanti per il cittadino nella misura in cui i loro criteri sono stati adottati dalla legislazione nazionale, e non nel loro testo originale. Bisognerà quindi fare riferimento alla legge italiana e, eventualmente, fare ricorso al TAR o alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che può essere avviato tramite una richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice italiano.

Poi, nel nostro paese, vale l’interpretazione letterale della norma, e non si possono applicare i casi per analogia (art. 12 delle Preleggi). Dunque, né la direttiva 89/391/CEE (direttiva quadro su salute e sicurezza, recepita in Italia con il Titolo I del D.Lgs. 81/2008), né la 92/57/CEE (direttiva cantieri, equivalente al Titolo IV) affrontano il tema delle imprese straniere (comunitarie). In particolare, non è scritto da nessuna parte il parallelismo tra requisiti della nazione di origine e quelli italiani. Questo è molto importante, perché l’articolo 3 del Codice Penale stabilisce la validità della legge penale italiana sul territorio dello Stato, a meno che non ci siano eccezioni, che devono essere indicate specificamente e non genericamente. Le violazioni alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 sono sanzionate penalmente, per cui sono valide – alla lettera – per chiunque faccia business in Italia, a prescindere dal paese di provenienza.

Il TFUE, Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, è uno dei principali trattati che definisce le competenze, le politiche e le procedure dell’Unione Europea, compresa la regolamentazione del mercato interno e la cooperazione tra gli stati membri e gli articoli da 49 a 55 trattano il diritto di stabilimento e da 56 a 62 i servizi. In particolare, il TFUE garantisce la libera prestazione dei servizi all’interno dell’UE, permettendo ai prestatori di servizi di operare temporaneamente in un altro Stato membro senza restrizioni di nazionalità o residenza, e con le stesse condizioni applicate ai cittadini di quello Stato (artt. 56, 57, par. 3, e 61 ). Un’impresa straniera ma comunitaria, quindi può fare liberamente business in Italia, ma alle stesse condizioni delle imprese italiane. Anche qui, il TFUE è stato recepito dalla legislazione italiana, e quindi non è possibile fare riferimento a questo in maniera diretta, ma occorre rispettare la norma italiana.

Se volete approfondire questo tema, vi consiglio di leggere la pagina Avviare ed espandere una impresa nell’UE. Spoiler: «Non si può tuttavia dare per scontato che sia possibile fornire servizi senza costituire una società a livello locale. Tutto dipende dalla frequenza, durata e regolarità dei servizi che intendi prestare, oltre che dal tipo di servizio».

Infine, la Direttiva 2005/36/CE che cita il consulente affronta il tema delle professioni regolamentate (ambito di applicazione), che, per brevità, sono quelle elencate in questo sito. Chi esercita una professione regolamentata, quindi, può farsi riconoscere la qualifica professionale nei paesi UE. Come chiunque può vedere, tra queste non ci sono i ruoli previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, comunque, la formazione per la sicurezza difficilmente può essere riconosciuta come qualifica professionale.

In conclusione, la legislazione italiana in materia di sicurezza sul lavoro si applica rigorosamente e indistintamente a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro origine.

Il 15 ottobre prossimo condurrò un webinar su questo argomento. Per informazioni e iscrizioni potete cliccare qui.

Da valutare a gestire: creare una strategia efficace di gestione del rischio | Lieferkettengesetz: Guida Pratica per le Imprese Italiane nella Cornice della Legge Tedesca sulle Catene di Approvvigionamento (Quaderni del Networkaias)

Spesso, all’interno dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) così come nei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo (MOGC), ci si limita alla mera misurazione dei rischi, chiamandola però valutazione. Si fa riferimento alla tecnica della matrice dei rischi, attribuendo valori ai danni e alle probabilità, si calcolano i punteggi, prestando bene attenzione a rimanere all’interno della zona di accettabilità definita. Questo processo, però, dovrebbe essere seguito per definire le priorità e sviluppare gli strumenti per la gestione dell’azienda.

La matrice dei rischi, se elaborata secondo le linee guida di questo documento, si compone di una griglia 4×4=16, ed è di solito suddivisa in quattro aree distinte. L’estensione di ciascuna area non è definita da regole fisse, ma piuttosto dipende dalle decisioni strategiche dell’azienda e dall’atteggiamento nei confronti del rischio, un concetto che si riferisce all’inclinazione di individui, organizzazioni o qualsiasi entità verso l’assunzione di decisioni o l’adozione di azioni che comportano un certo livello di rischio. La propensione al rischio può variare da individuo a individuo o da organizzazione a organizzazione, ed è influenzata da fattori come la tolleranza al rischio, gli obiettivi, le priorità aziendali e le considerazioni di natura finanziaria.

La regione che raccoglie i punteggi più bassi, concentrata intorno alla casella 1, delinea i rischi che vengono considerati accettabili. Infatti, il punteggio di 1 può essere ottenuto solo quando si valuta un danno con un livello bassissimo (R=1), che ha una probabilità di occorrenza altrettanto bassa (P=1). Questo significa che, secondo l’esperto incaricato di valutare la situazione, nell’ambito industriale di riferimento il rischio non è mai stato sperimentato. Le zone rimanenti sono generalmente suddivise in tre aree. Quelle che circondano il valore 4×4=16, indicando che l’esperto prevede che un danno di gravità molto alta (R=4) sia avvenuto diverse volte nell’industria di riferimento (P=4), rappresentano i rischi considerati inaccettabili così come si presentano, perché destinati a verificarsi spesso, con conseguenze molto negative. Vi sono poi i rischi che possono essere tollerati temporaneamente, ma richiedono un intervento prioritario per quanto riguarda i processi correlati. Infine, ci sono quelli che, anche se accettabili per il momento, devono affrontati in un secondo momento, dopo che saranno stati affrontati ed eliminati i rischi più elevati.

Una valutazione del rischio, però, non è completa se non viene accompagnata dalla descrizione delle scelte strategiche che vengono fatte per la loro gestione. Alcune saranno immediate, altre saranno messe in pista in un secondo tempo, altre ancora successivamente, quelle sui processi a rischio più basso. Per quanto riguarda il contenuto tecnico delle scelte, la gerarchia dei controlli è uno strumento valido anche per la valutazione del rischio strategico, e non solo per quello infortunistico: si tratta di un concetto fondamentale nell’ambito della gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché in molte altre aree dove è necessario gestire i rischi in modo efficace, e rappresenta un approccio strutturato e sequenziale per affrontare e ridurre i rischi associati a una determinata attività, situazione o ambiente. L’obiettivo principale della gerarchia dei controlli è quello di minimizzare o eliminare il rischio, proteggendo i beni da tutelare, e consiste in un elenco di tipologie di controlli, ordinati per efficacia. Ecco una spiegazione di ciascun livello, applicata alla gestione della catena degli approvvigionamenti:

  • Eliminazione: se la valutazione dei rischi associati alla fornitura di un prodotto specifico rilevasse una probabilità molto elevata di pratiche scorrette o eticamente discutibili, dovrebbe essere preso in considerazione l’abbandono totale di quel prodotto dai processi operativi aziendali.
  • Sostituzione: nel caso in cui la valutazione dei rischi per determinati fornitori mostri un alto rischio di violazioni dei diritti umani e impatti ambientali negativi, dovrebbe essere valutata l’opzione di sostituire questi fornitori con alternative più etiche e responsabili.
  • Controlli ingegneristici: quando si tratta di fornitori che forniscono materiali critici o prodotti sensibili, potrebbe diventare necessario implementare soluzioni tecnologiche avanzate, come sistemi di tracciamento, per garantire la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti lungo l’intera catena di approvvigionamento.
  • Misure amministrative: nella valutazione dei fornitori, potrebbero essere introdotte procedure di verifica delle referenze, la richiesta di certificazioni di terze parti o audit periodici per garantire che i fornitori rispettino rigorosi standard di qualità, sicurezza e conformità.
  • Protezione individuale: questa categoria nella gerarchia dei controlli del rischio è difficilmente applicabile quando l’oggetto della valutazione dei rischi è il rischio strategico. Questo perché i DPI sono progettati per affrontare rischi specifici sul posto di lavoro, mentre i rischi strategici coinvolgono questioni complesse legate alla pianificazione aziendale, alle decisioni strategiche e a fattori finanziari e operativi. La gestione dei rischi strategici richiede approcci più ampi e mirati, come la pianificazione strategica, l’analisi finanziaria e l’adeguamento delle politiche aziendali, che non sono affrontati efficacemente dai DPI.

L’idea chiave della gerarchia dei controlli è che si dovrebbero esplorare prima le opzioni ai livelli superiori prima di passare ai livelli inferiori. In altre parole, si dovrebbe cercare di eliminare o ridurre il rischio alla fonte prima di affidarsi a misure di protezione individuale o amministrative: questo approccio aiuta a garantire che vengano adottate le misure più efficaci per prevenire incidenti e danni. L’obiettivo dei controlli del rischio è quello di condurre tutti i potenziali rischi a un livello accettabile, quando possibile, o almeno ridurli al livello più basso praticabile; un processo che mira a garantire che siano gestiti in modo da non costituire una minaccia eccessiva per la sicurezza, la salute o altre priorità aziendali. Affinché ciò avvenga, l’analisi non deve solamente stabilire le misure di controllo da adottare per mitigarli, ma deve anche affrontare il concetto di rischio residuo.

Il rischio residuo rappresenta il livello di rischio che si prevede possa rimanere dopo aver implementato le contromisure identificate. Questo aspetto è fondamentale poiché fornisce una prospettiva realistica e trasparente sulle probabilità di esposizione ai rischi rimanenti, nonostante l’attuazione di tutte le azioni preventive. La valutazione del rischio residuo offre una chiara base per prendere decisioni informate riguardo alla gestione dei rischi: in alcuni casi, potrebbe essere accettabile un certo grado di rischio residuo, considerando le risorse disponibili, le implicazioni finanziarie e altre considerazioni, in altri scenari, potrebbe essere necessario rivalutare le misure di controllo o cercare ulteriori azioni da intraprendere per ridurre ulteriormente il rischio residuo a un livello ancora inferiore.

La revisione periodica della valutazione del rischio è un processo che ha due obiettivi primari. Il primo consiste nell’analizzare se i controlli stabiliti inizialmente hanno raggiunto gli effetti attesi, cioè se hanno ridotto il livello residuo di rischio nella misura prevista. In caso contrario, se il rischio non si è ridotto come previsto, questa situazione potrebbe essere considerata una non-conformità, specialmente all’interno di un sistema di gestione strutturato. In questo contesto, diventa necessario intraprendere un’indagine approfondita per individuare le cause radice di questa deviazione, un processo che mira a stabilire azioni correttive finalizzate al ripristino del corretto funzionamento del sistema. Il secondo obiettivo si concentra sulla revisione completa della valutazione del rischio, partendo dal livello di rischio residuo attuale: un passo che viene intrapreso per concentrarsi su quelle che, in conseguenza della prima definizione dei controlli, sono diventate le priorità più rilevanti, al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio. In pratica, ciò significa che, basandosi sull’esperienza e sulla valutazione delle azioni di mitigazione già implementate, è possibile apportare miglioramenti mirati ed efficaci: una iterazione costante che   costituisce un approccio di miglioramento continuo, in cui la valutazione dei rischi è affinata e adattata nel tempo.

Questo articolo è contenuto nel volume Lieferkettengesetz: Guida Pratica per le Imprese Italiane nella Cornice della Legge Tedesca sulle Catene di Approvvigionamento (Quaderni del Networkaias), che potete acquistare su Amazon o scaricare dal sito di AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza (solo i soci).

Infortuni sul lavoro e politica: un fallimento costante

La patente a punti per i cantieri temporanei e mobili sembra essere vicina a diventare realtà. Sembra perché il Governo ha reso pubblico uno «Schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”», che però non è ancora apparso in Gazzetta Ufficiale e del quale non sono state divulgate informazioni sulla emissione.

Il provvedimento modifica l’articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, quello che aveva promesso invano un regolamento per definire il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, entro l’aprile del 2009. Ora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che lo doveva proporre – e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – che doveva dare il suo parere – vengono scavalcati, e il sistema di qualificazione è realtà. Ci sarà ancora un poco da aspettare, però.

La prima notizia è che gli obiettivi originali dell’articolo 27 sono stati ridimensionati: il sistema di qualificazione doveva essere generale – e qui invece, molto meno ambiziosamente, è relativo solo a chi opera nei cantieri edili – ed essere basato su sull’esperienza, competenza e formazione specifica, e sull’adozione di standard contrattuali e organizzativi, compresi quelli relativi agli appalti e al lavoro flessibile, conformi al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, analisi apparentemente troppo ambiziosa per essere sviluppata.

Certificare l’ovvio

La patente a punti viene emessa dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e certifica l’ovvio, ovvero:

  • L’azienda è iscritta alla CCIAA;
  • Datore di lavoro (chissà quando), dirigenti, preposti e lavoratori hanno soddisfatto gli obblighi di formazione;
  • I lavoratori autonomi soddisfano gli obblighi del Decreto Legislativo 81/2008, senza soffermarsi in quell’esercizio inutile di definire quali;
  • Ha un DURC valido;
  • Ha un DVR, comunque sia, perché a trent’anni dalla sua istituzione, istituzioni e comunità professionali non hanno ancora trovato un accordo su come dovrebbe essere redatto, anche a causa della complessità della normativa e degli strumenti di controllo;
  • Ha un DURF valido.

Pensare a come saranno gestite queste informazioni fa venire i brividi: un DURC è valido tre mesi, un DURF quattro: in Italia il settore delle costruzioni vanta 520.212 imprese, escludendo specialisti non edili, come gli impiantisti, e lavoratori autonomi. Secondo il Decreto Dirigenziale n 49 del 27 luglio 2023, la dotazione organica dell’INL consiste in 7.841 addetti, di cui 2.294 ispettori civili, dei quali 240 tecnici, 942 ispettori dell’INPS, 223 ispettori dell’INAIL, 389 militari dell’Arma dei Carabinieri. Questi fanno ispezioni, ed è auspicabile che non siano distolti dalle loro operazioni per processare carte.

Tolleranza zero virgola

Secondo un semplice calcolo matematico, ogni anno tutti i funzionari dell’INL senza qualifica ispettiva, compresi i dirigenti, dovranno processare almeno 650 documenti circa, tra DURC e DURF per imprese edili, senza considerare altre specialità, lavoratori autonomi o variazioni, rinunciando alle loro attuali responsabilità. C’è da chiedersi come saranno gestiti gli aggiornamenti. Molte aziende assumono i lavoratori a tempo determinato, quanto le commesse partono. Come saranno verificati gli obblighi di formazione?

Il nuovo schema di decreto-legge lo ha già previsto: «Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro». Se non ti diciamo niente, tu intanto lavora. Ci penseremo dopo.

Il meccanismo in sé è semplice: la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, che vengono detratti in conseguenza di violazioni, come quelle riportate nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelle condizioni in cui l’ispettore deve procedere alla sospensione delle attività (10 crediti), o nell’Allegato XII, che è quell’elenco di lavori che comportano rischi particolari, come i lavori che comportano rischi di seppellimento, caduta dall’alto, esplosione da ordigni bellici, esposizione a sostanze pericolose, radiazioni ionizzanti, linee elettriche, annegamento, lavoro in pozzi, gallerie, subacquei, cassoni ad aria compressa, impiego di esplosivi e montaggio di elementi prefabbricati pesanti, che sono soggetti a norme speciali per la sicurezza dei lavoratori, ovviamente quando queste non vengono rispettate (7 crediti). Anche la violazione all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, una legge scritta in modo orribile riguardante il lavoro nero, è punita con la perdita di 5 crediti.

La responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro che causa la morte equivale a 20 crediti. Se l’infortunio provoca un’inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro, il datore di lavoro è responsabile per 15 crediti. Per un’inabilità temporanea assoluta che richiede un’astensione dal lavoro di più di quaranta giorni, la responsabilità del datore di lavoro è di dieci crediti. Naturalmente la responsabilità dovrà essere riconosciuta da un tribunale: secondo il Ministero della Giustizia, la durata media dei processi è di tre anni per i procedimenti in primo grado, due anni per i procedimenti in appello e un anno per i procedimenti in Cassazione, per cui i punti saranno decurtati sei anni dopo i fatti, per un ricorso che arriva fino alla suprema corte. Però «nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi». Fioccheranno i ricorsi al TAR.

Una volta superati i quindici crediti, le imprese non potranno più svolgere attività, salvo il completamento dei lavori in corso. Tolleranza zero virgola. Qualsiasi impresa trovata a operare senza la licenza o con meno di quindici crediti sarà multata da 6.000 a 12.000 euro; i punti potranno essere recuperati solo se il responsabile della violazione frequenterà un corso per datore di lavoro, dirigente o preposto, e trasmetterà l’attestato all’INL. Le imprese con l’attestato di qualificazione SOA di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non sono soggette a tali regole.

La tutela apparente

Con questo provvedimento, la politica conferma il suo tradizionale approccio verso la tutela dei lavoratori, evidenziando la caratteristica del nostro sistema normativo. L’obiettivo sembra limitarsi a trasmettere un messaggio alla base elettorale, senza considerare se le modifiche saranno veramente efficaci. La conoscenza e la disponibilità delle risorse per mettere in pratica le nuove regole sembrano essere considerate solo secondarie. Probabilmente, le imprese finiranno per mostrare in cantiere semplicemente la ricevuta di consegna dei documenti all’INL, senza che a questi sia data la capacità di elaborarli correttamente, e continueranno a operare come prima. Questo ennesimo adempimento burocratico sembra non tanto mirare a distinguere le aziende virtuose da quelle meno virtuose, quanto piuttosto a certificare ciò che è ovvio. Dopotutto, credere che esistano imprese degne di nota che non sono iscritte alla CCIAA è abbastanza ingenuo.

Quattro anni fa moriva Luana D’Orazio, la giovane madre straziata da un filatoio a Montemurlo, in provincia di Prato. Dal 3 maggio 2021 l’opinione pubblica ha mostrato un interesse costante verso gli infortuni sul lavoro, e si è iniziata finalmente a diffondere l’idea che non siano più accettabili. A partire da allora i governi che si sono succeduti hanno dato solo risposte superficiali ed inefficaci. Sarebbe ora di smetterla di usare questi argomenti per la campagna elettorale permanente che siamo costretti a subire.

Gestione della sicurezza nel settore delle energie rinnovabili: tendenze e best practices | Teknoring

Il settore delle energie rinnovabili, in crescita costante, richiede una gestione efficace dei rischi legati alle tecnologie innovative come l’energia solare ed eolica. L’innovazione introduce nuovi strumenti e complessità operativa, aumentando la necessità di standard rigorosi per garantire la sicurezza del personale e la sostenibilità ambientale.

La selezione accurata dei fornitori e l’implementazione di tecnologie avanzate sono fondamentali per mantenere un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente, contribuendo al successo e alla crescita del settore.

Puoi leggere l’articolo Gestione della sicurezza nel settore delle energie rinnovabili: tendenze e best practices su Teknoring.

Gli articoli più letti del 2023

Scopri i trend che hanno dominato il 2023 nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’analisi degli articoli più letti su questo sito.

Classificato al quinto posto tra gli articoli più letti del 2023, “Abolito il Testo Unico sulla Sicurezza!” racconta di un colpo di scena del 1 aprile che ha visto il sottosegretario al lavoro, Felipe Jesus Catenacci, annunciare la cancellazione del Decreto Legislativo 81 del 2008. Il sottosegretario (inesistente) sostiene che questa riforma semplificherà gli oneri per le imprese senza compromettere la sicurezza dei lavoratori, generando reazioni divergenti: le associazioni imprenditoriali applaudono l’atto di coraggio, mentre i sindacati denunciano il pericolo per la vita e la salute dei lavoratori, annunciando una mobilitazione generale.

Al quarto posto tra gli articoli più letti nel 2023 si trova “Cultura della sicurezza e consapevolezza“, pubblicato su ISL numero 5/2021. L’articolo affronta l’importanza della cultura della sicurezza emersa da approfondite indagini su grandi incidenti lavorativi. Definendo la cultura della sicurezza come un patrimonio di sensibilità, competenze e capacità tecniche, si concentra sulla protezione dei lavoratori, la valutazione dei rischi e la padronanza delle soluzioni tecniche per controllare i pericoli, sottolineando la diversità di questi elementi in ambiti profondamente distanti dell’esperienza umana.

Al terzo posto tra gli articoli più letti nel 2023 su ISL numero 6/2021 si trova “L’uomo che cercava gli errori: i modelli di James T. Reason“. Reason, autore del modello del formaggio svizzero, usa una metafora in cui i processi sono rappresentati come fette di formaggio con buchi che simboleggiano errori umani o guasti. L’incidente è latente finché i buchi non si sovrappongono, sottolineando l’importanza della ridondanza nei sistemi di sicurezza. Reason integra la sua tassonomia con il concetto di difesa profonda di John Wreathall, strutturando il modello delle cause di incidente in cinque elementi, tra cui l’organizzazione, le precondizioni e le difese umane, tecniche e organizzative.

Al secondo posto tra gli articoli più letti del 2023 spicca “Quando chiedere le idoneità alla mansione nei lavori in appalto?“, un contributo originale di questo sito. L’articolo esamina la pratica di richiedere certificati di idoneità alla mansione per i lavoratori in appalto, mettendo in evidenza la mancanza di chiarezza tra le aziende in merito. Si evidenzia il rischio legale associato a questa prassi come precauzione per garantire l’idoneità dei lavoratori appaltatori. Il testo si addentra anche nel contesto normativo del GDPR, sottolineando la necessità di trattare con cautela i dati sanitari dei lavoratori. L’autore suggerisce che la raccolta di certificati potrebbe risultare inutile e propone un’alternativa più intelligente: utilizzare le informazioni aggregate sui dati sanitari e di rischio dei lavoratori prodotte annualmente dal Medico competente aziendale. Infine, l’articolo promuove l’adozione di approcci più efficaci nella gestione del rischio, nel rispetto delle tutele già presenti nel sistema di prevenzione.

L’articolo più letto di questo sito nel 2023, confermando il successo del 2022, è “Quando si aggiorna il Piano di sicurezza e coordinamento?” originariamente pubblicato su LinkedIn nel 2019. Esamina la questione dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione, delineando la distinzione tra “aggiornare” e “adeguare” il PSC, esplorando le circostanze in cui modifiche al piano sono necessarie. Si enfatizza l’importanza di motivare le modifiche in base a criticità effettive, affrontando le sfide legate alle interferenze lavorative e proponendo misure di sicurezza adeguate per gestire i ritardi. Si incoraggia il CSE a essere proattivo nel gestire inefficienze dell’appaltatore e a non accettare riduzioni delle tutele di sicurezza senza una giustificazione documentata. Infine, si sottolinea il ruolo cruciale del professionista nel superare cliché e nel promuovere, spiegare e diffondere buone pratiche.

Grazie a tutti i lettori per la fiducia accordata nel corso di quest’anno! È stato un piacere condividere informazioni e riflessioni con voi. Vi auguro un sereno finale d’anno e i migliori auguri per il 2024. Continuiamo a esplorare, imparare e condividere! A presto! 🌟

INAIL e Regioni: cultura della sicurezza sul lavoro per il successo del PNRR | ISL

La formazione, gestita da enti accreditati, si concentrerà su strumenti per migliorare l’efficienza e la sicurezza lavorativa, salute e prevenzione, e l’uso di realtà virtuale e aumentata. I corsi affronteranno temi come comunicazione nei cantieri multietnici, impatti della mancata prevenzione e uso di alcol e droghe, contribuendo così agli obiettivi del PNRR.

La collaborazione tra associazioni datoriali e grandi imprese è cruciale per affrontare il deficit culturale nell’operatività e nella formazione, promuovendo la sicurezza sul lavoro e sostenendo gli obiettivi economici del Paese attraverso il PNRR. La riduzione degli infortuni sul lavoro è un elemento strategico per il benessere sociale ed economico, in sintonia con le priorità e gli investimenti delineati nel PNRR.

Puoi leggere l’articolo INAIL e Regioni: cultura della sicurezza sul lavoro per il successo del PNRR sul numero 11/2023 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Quanto è importante la segnaletica temporanea nei cantieri stradali? | Teknoring

L’apparato che il nostro Paese ha predisposto per la gestione dei lavori che si svolgono sulle piattaforme stradali è molto chiaro e di semplice applicazione. Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” definisce gli indirizzi della tutela: secondo l’articolo 21 tutti i lavori che devono essere eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze devono essere autorizzati dal proprietario o dal concessionario della strada. Nell’ambito di quanto viene autorizzato, l’impresa esecutrice è responsabile per l’adozione e il mantenimento in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Nai cantieri stradali che ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del Testo unico per la sicurezza, le modalità per “recinzioni, accessi e segnalazioni”, nonché le prescrizioni relativi ai lavori stradali e autostradali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei confronti dei rischi derivanti dal traffico, devono essere inserite nel Piano di sicurezza e coordinamento, e il rispetto di queste prescrizioni verificato dal coordinatore per l’esecuzione.

Puoi leggere l’articolo completo Quanto è importante la segnaletica temporanea nei cantieri stradali? su Teknoring.