ISO 45001 Requisito 4: Il contesto

Una delle principali innovazioni introdotte dall’High Level Structure, sintetizzato in HSL, lo standard che la ISO si è data per la progettazione dei nuovi sistemi di gestione, è quella contenuta al capitolo 4, relativa al contesto dell’organizzazione. Tutti gli standard disegnati secondo l’HLS impongono che le organizzazioni costruiscano i propri sistemi di gestione secondo l’idea che l’organizzazione si fa di sé stessa. Non si tratta però di un esercizio solipsista: l’HLS richiede che questa sia analizzata nel suo contesto, specificando che con questo termine si intende il complesso di relazioni che essa intrattiene, magari anche involontariamente, non solo legate al mondo produttivo. Lo standard, infatti, richiede di non limitarsi a considerare il solo ambiente industriale o dove si svolge l’attività dell’organizzazione, ma anche ambiti differenti quali quello sociale, culturale, politico, a seconda di come si vede l’organizzazione stessa. Lo scopo di questo esercizio è definire i fondamenti del sistema di gestione da sviluppare, in maniera che questi siano adeguati all’organizzazione, alla sua dimensione ed alle aspettative dei suoi leader, che poi sono coloro da cui nasce la volontà di implementarlo. Gli standard emessi secondo l’HLS hanno requisiti molto più dinamici di quanto era previsto in passato, e la comprensione dell’organizzazione e del suo contesto consente l’adozione di sistemi di gestione molto più flessibili. Non dimentichiamo che tanti problemi legati alla loro implementazione, derivano da quella che viene percepita come una eccessiva burocratizzazione e appesantimento dei processi: potere dimensionare il proprio sistema di gestione sulle reali necessità dell’organizzazione può costituire senza dubbio un fattore di successo.

Leggi l’articolo sul numero 1/2020 di Ambiente & Sicurezza

I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina

Una certa confusione semantica, “supervisore” è più comune ed immediato di “preposto”, mentre “dirigente” è più una investitura che una mansione, e una certa inclinazione nazionale all’arzigogolo, hanno fatto sì che molto spesso ci si trovi in difficoltà nel come applicare la norma. Facciamo un poco di chiarezza. Il datore di lavoro, si è detto, è colui che ha la responsabilità di definire la politica aziendale. Mentre nelle organizzazioni più semplici questo è facilmente individuabile nel titolare, in quelle più complesse le cose si fanno un poco più intricate. Nelle società per azioni l’organo che esprime la volontà sociale è l’assemblea dei soci, che nomina un organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, che a sua volta può essere rappresentato da figure come l’amministratore delegato o il presidente.

I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina

L’attività ispettiva del CSE in cantiere

Per una corretta gestione delle responsabilità in capo al coordinatore per l’esecuzione, sarebbe bene che egli avesse a che fare in cantiere con un piano di sicurezza e coordinamento redatto rispettando rigidamente i criteri normativi, perché la responsabilità principale del CSE è verificare l’applicazione del piano. Se il piano è inadeguato, se – a parere del CSE – non prende in considerazione situazioni particolari, questi deve parlarne con il committente o il responsabile dei lavori, per trovare una soluzione condivisa. Allo stesso modo sarebbe opportuno che il coordinatore per l’esecuzione, nella sua operatività si attenesse strettamente al controllo delle prescrizioni del piano ed al comportamento previsto dalla norma. Esorbitare dal proprio ruolo, richiedere alle imprese prestazioni e documentazione non prevista né dal PSC né dalla norma non è un comportamento professionale, e la maggior parte delle volte diventa controproducente sotto il profilo dell’attribuzione delle responsabilità in caso di incidente: fare il mestiere di qualcun altro perché non si riesce a fare il proprio non è mai una politica produttiva.

L’attività ispettiva del CSE in cantiere

Comunicare la sicurezza in cantiere

La comunicazione è un fattore essenziale per la gestione della sicurezza nei cantieri edili. La comunicazione, infatti, informa e aumenta la consapevolezza degli obiettivi della sicurezza a tutti i livelli gerarchici dell’organizzazione, inclusi gli appaltatori, i subappaltatori e i fornitori. La comunicazione ha come obiettivo rendere consapevoli i lavoratori e i tecnici dei pericoli degli obblighi da rispettare, delle regole da seguire e delle attrezzature che debbono (o non possono) essere utilizzate in cantiere. Si fa comunicazione quando si forniscono le istruzioni per svolgere i lavori e attività particolari.

La comunicazione può essere declinata in modi differenti. Può essere formale, quando il messaggio procede attraverso canali prestabiliti che possono essere i segnali di sicurezza, il contenuto di corsi di formazione, i rapporti di verifica e di sopralluogo, il contenuto dei verbali di incontri e riunioni. Poi c’è la comunicazione informale, che viene trasmessa attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone. Le attività di supervisione e di sorveglianza, poi, vengono comunicate con la registrazione dei controlli, dei toolbox talks e di altre attività del genere e mediante la registrazione delle ispezioni e dei controlli.

Leggi l’articolo sul numero 12/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente

Il D.Lgs. 231/2001, nato per fronteggiare i reati di corruzione, è stato poi successivamente esteso a contrastare le violazioni in materia di salute, sicurezza ed ambiente. In sostanza, mentre prima del D.Lgs. 231/2001, colui che si fosse reso colpevole di un reato in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente, avrebbe risposto in prima persona secondo il Codice Penale e le leggi collegate, in regime di 231 anche le organizzazioni – le aziende – sono responsabili direttamente per questi reati, qualora questi siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che le rappresentano, amministrano, gestiscono, controllano, anche di fatto, e da coloro che sono soggetti alla direzione o vigilanza di questi. In sostanza, qualora un dirigente, un funzionario, un procuratore, anche senza un incarico formalizzato, o un dipendente commettano un reato di questo genere, che abbia portato o intendesse portare un vantaggio a questa, non solo costoro possono essere giudicati responsabili, ma anche l’azienda può essere sanzionata in vari modi, tra cui sanzioni pecuniarie e limitazioni dell’accesso ai mercati. Il concetto di vantaggio può essere molto ampio: ad esempio, il risparmio ottenuto omettendo di acquistare i DPI necessari a proteggere i lavoratori per una determinata attività, può essere considerato un vantaggio.

MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente

Quando si aggiorna il Piano di sicurezza e coordinamento?

Nei giorni scorsi su Linkedin è sorto un dibattito attorno una sentenza della Corte di Cassazione, cui è stata attribuita la decisione di considerare il verbale del coordinamento della sicurezza in cantiere come “automatico aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento”, immagino secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008, articolo 92 c. 1 lettera b), in cui si fa obbligo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di adeguare “il piano di sicurezza e di coordinamento (…) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”.

Aggiornare o adeguare?

Devo dire che il fatto che si possa aggiornare o adeguare un PSC con un verbale di coordinamento non mi fa particolare impressione; che questo sia automatico o manuale è una condizione che credo abbia poco a che vedere, sia con gli obiettivi che la norma si pone, sia con gli strumenti che predispone a questo scopo. Ho sempre pensato che la frase di rito “questo verbale di coordinamento costituisce aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento” non abbia alcuna effettiva funzione, se non quella apotropaica, di allontanare gli spiriti del male, nei quali comunque non credo. Sono sicuro non modifichi di un ette la sostanza del contenuto dell’azione descritta del verbale.
Credo piuttosto che la norma separi l’attività di coordinamento (D.Lgs. 81/2008, art. 92 c. lett. c) da quella di adeguamento (idem, ma lettera b), e che sia importante mantenerle separate, sia nell’interesse degli obiettivi – la prevenzione degli infortuni – che degli operatori, il CSE in primis, che devono essere in grado di dimostrare che il loro comportamento è stato aderente agli obblighi di legge.
Tutta la questione sembra stare in una domanda: quando è necessario adeguare o, meglio, aggiornare un Piano di Sicurezza e Coordinamento? Come tutti i piani, la risposta è il meno possibile: un piano nasce per pianificare gli eventi, e sono questi a doversi adattare ad esso e non viceversa. La necessità di sottoporre un piano a ripetuti adeguamenti è una cosa molto negativa, che deve fare sorgere il dubbio che siano necessari interventi più forti. Delle due l’una, infatti: o il piano è sbagliato, o gli esecutori non sono all’altezza.

I lavori seguono il piano o il piano i lavori?

Sì, ma, dice: “lavori hanno sempre uno svolgimento che non è mai esattamente quello progettato sia per quel che riguarda la cronologia dei lavori, con evidenti riflessi sulle interferenze, sia per le varianti anche minime in corso d’opera”. Già l’utilizzo dell’avverbio sempre è indicatore di una deviazione, che magari ha la sua origine in fattori che sono al di fuori dei lavori stessi, come ad esempio la professionalità dei soggetti coinvolti. Per quanto riguarda le varianti minime invece, i tecnici hanno impiegato più di vent’anni a convincere la magistratura che la sorveglianza del CSE è “alta”; questo significa che le varianti minime non dovrebbero avere impatto sulle previsioni del PSC. Aquila non captat muscas: le aquile non catturano le mosche; una riflessione molto spesso dimenticata dai coordinatori, che comunque sembra continuino ad ostinarsi in quello che in milanese moderno si dice micromanaging, quell’attitudine ad occuparsi degli aspetti minuti delle attività (il rischio specifico), che porta inesorabilmente a tralasciare la vista d’insieme, il coordinamento, che è invece il loro mestiere.
Veniamo nel dettaglio: un adeguamento del piano consiste nella modifica delle previsioni che originariamente esso conteneva. Il PSC è discretizzabile in tre parti: i rischi ed i loro controlli relativi alle situazioni che l’appaltatore può incontrare nell’area di lavoro, le modalità di organizzazione dell’area medesima, la valutazione dei rischi e i relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Il piano – dice la norma – contiene le “prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione”. Quindi si tratta di prescrizioni, e non consigli, che devono essere correlate alla complessità dell’opera da realizzare, ovvero individuate secondo un principio di economia. Questo significa che devono essere motivate da effettive criticità e non gratuite: quando ci vogliono, se ci vogliono. Le scelte progettuali ed organizzative, dice sempre la norma, il D.Lgs. 81/2008 all. XV.2.1.1, devono essere conformi ai principi generali di tutela, quel procedimento logico per l’analisi dei rischi e la definizione dei controlli, che prevede che il rischio se possibile vada evitato e, se ciò non è possibile, gestito attraverso la sua riduzione, la predisposizione di barriere fisiche, di procedure o l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, secondo una scala di priorità che predilige le misure più efficaci.

Quando e cosa adeguare?

Quando e quali possono essere le condizioni che possono venire a modificarsi, “in relazione all’evoluzione dei lavori”? Le prime due parti del PSC, quella in relazione ai rischi presente nelle aree di lavoro e alle modalità di organizzazione della stessa, sono normalmente condizioni statiche, solo in alcuni casi (la seconda) a volte soggette a modificarsi con l’andamento dei lavori, per cui è verosimile pensare che gli unici “adeguamenti” che possono risultare necessari sono quelli dovuti ad errori od omissioni del CSP o a situazioni “impreviste e imprevedibili”. Siccome i costi degli apprestamenti previsti nel PSC vanno poi riconosciuti negli oneri della sicurezza, e noi avremo inclusi solo quelli necessari e non anche ciò che è solo consigliabile, è ragionevole pensare che un adeguamento possa portare alla necessità di riconoscere nuovi e/o diversi apprestamenti ed è quindi necessario passare attraverso una perizia di variante.
Se invece è l’affidatario, che intende strutturare differentemente l’organizzazione del cantiere o variare la qualità degli apprestamenti, questi non è autorizzato a procedere unilateralmente e non è il CSE il soggetto obbligato a “adeguare” il PSC di conseguenza. La norma, il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5 prevede che l’affidatario sia vincolato al rispetto del PSC fino a che il CSE non abbia approvato una proposta di integrazione a questo, che l’impresa deve sottoporgli. Il CSE è autorizzato – si badi bene, non obbligato – ad approvarla quando questa meglio garantisca la sicurezza nel cantiere! Sarà il caso, quindi, che l’affidatario integri la sua proposta con una relazione in cui dimostri questo risultato, in maniera da facilitare la scelta del CSE.Le cose si complicano quando si ragiona sulla terza parte del PSC, quella della valutazione dei rischi e dei relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Questa è l’area dove effettivamente è più facile che si verifichino scostamenti tra quanto pianificato e quanto si va ad eseguire in effetti. Qui, di solito, ci si trova a lavorare in condizioni peggiori. Il problema principale è il ritardo, i tempi si comprimono e le interferenze aumentano. La chiave dell’azione del CSE però deve essere quella di identificare prioritariamente quali sono le cause per cui capitano le deviazioni, perché da questo dipende come queste dovranno essere trattate. Se le eventuali modifiche avvenute, come dice sempre l’art. 92 c. 1 lett. b), dipendono da decisioni prese dalla parte della committenza, ovvero committente, responsabile dei lavori o direttore dei lavori, è indubbio che il CSE se ne debba fare carico, eventualmente relazionandosi con il DL e il RL in caso siano necessari extra costi. Secondo le misure generali di tutela, il controllo dei rischi più efficace, e quindi da prediligere, è quello che annulla il pericolo. Trattandosi di interferenze lavorative, quindi, la misura che dovrebbe essere sempre valutata per prima è quella che vede l’interferenza stessa essere annullata da una conveniente programmazione dei lavori. La determinazione della durata dei lavori, però, è in carico al committente o al responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008, art. 90 c. 1 lett. b), per cui il CSP (o il CSE in caso di modifiche in esecuzione) può trovarsi a non essere nelle condizioni di applicare la misura di tutela più efficace, rendendosi necessario quindi rivolgersi ad altre, di minore incisività. È perfettamente legittimo, quindi che le circostanze – ovvero le decisioni del committente o del RL – impongano al CSE un aggiornamento del PSC che si risolve in una minore tutela della sicurezza dei lavoratori rispetto alla edizione originale.

Rincorrere l’appaltatore o farsi seguire?

Se invece è l’affidatario che non riesce a rispettare la programmazione dei lavori, e quindi le modalità di gestione delle interferenze lavorative, che il CSE si presti a “adeguare” il PSC per rincorre le altrui inefficienze è profondamente sbagliato, perché nessuno accetterebbe di diminuire le richieste di un contratto, pagando il medesimo importo, solo perché la controparte non è in grado di rispettare i propri obblighi. In questa condizione consentire, e formalizzare con un “adeguamento”, una diminuzione delle tutele di sicurezza dei lavoratori, richieste dal PSC, può configurarsi anche come un reato commesso dal CSE. Sì, perché è facile immaginare un capo di imputazione suo a carico nel caso la genesi di un infortunio coinvolga uno di questi “adeguamenti” con diminuzione di tutele. Negligenza, imprudenza e imperizia sono le parole magiche.Il comportamento da consigliare quindi ad un CSE che si trovi ad avere a che fare con una impresa che inizi ad accumulare ritardi è quindi quello di avere un comportamento proattivo: muoversi per anticipare problemi più gravi, magari di concerto con il DL, e chiedere all’affidatario di presentare un piano per prevenire o recuperare il ritardo, completo di analisi dei rischi e definizione dei relativi controlli. Il CSE potrà approvare questo piano, quando ci saranno le condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5, ovvero quando sarà documentato che la tutela dei lavoratori aumenta. Una merce di scambio che sembra adeguata: l’appaltatore, per compensare il disagio che sta provocando a causa del suo ritardo, si impegna ad una maggiore diligenza in cantiere.
In conclusione, cosa si debba considerare in automatico un aggiornamento del PSC o le frasi fatte che si mettono in calce ai documenti, come incantesimi, sono questioni che possono rassicurare il profano: per le dinamiche dei progetti e gli obblighi stabiliti dalla legge occorre qualcosa di più. È la parte più attenta della professione, dei coordinatori in questo caso, che deve farsi carico di andare oltre la superficie, creando, spiegando e diffondendo le buone pratiche. Aspettarsi che il professionista di un’altra materia, il giudice o l’avvocato, indichi all’ingegnere o all’architetto come comportarsi vuole dire disertare dalle proprie responsabilità. Nessuno chiederebbe una cura ad un giudice solo perché ha condannato un medico.

Pubblicato per a prima volta su LinkedIn, il 29 novembre 2019

Standard o legge?

Il rapporto tra norma cogente e norma volontaria, tra le norme di legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e gli standard dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza era già molto discusso ai tempi della BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series; queste discussioni hanno avuto grande parte dibattito che ha portato all’emissione della ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza.

In Italia, così come in gran parte dei paesi del mondo, esiste una legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro molto sviluppata, con ampi collegamenti a prassi condivise nel resto del mondo, frutto dell’appartenenza del nostro Paese ad associazioni ed organismi politici internazionali che hanno stipulato accordi tra i loro membri, primi tra tutti le Nazioni Unite (ONU) e la sua agenzia per il lavoro, l’International Labour Organization (ILO), e l’Unione Europea. È al di fuori di ogni dubbio che la legge mette a carico delle aziende obblighi e responsabilità in relazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera presso questa azienda. In più, le persone fisiche che ricoprono rilevanti ruoli aziendali hanno responsabilità personali verso la tutela dei lavoratori, che derivano direttamente dai ruoli ricoperti e dai poteri esercitati, anziché dall’assegnazione di ruoli fantasiosi.

Leggi l’articolo sul numero 11/2019 di Ambiente e Sicurezza

La gestione dei DPI

I dispositivi di protezione individuale, DPI, sono quelle attrezzature progettate per essere indossate dai lavoratori al fine di proteggerli da uno o più rischi presenti negli ambienti di lavoro, suscettibili di minacciare la loro sicurezza o la loro salute.

A causa del fatto che molti dei DPI utilizzati in cantiere possono essere accessori banali, come scarpe, guanti, elmetti o capi di vestiario, a volte la loro corretta gestione viene trascurata. Questo può essere il sintomo di una più generale impreparazione e incompetenza, che porta a disinteressarsi e a non conoscere le modalità di uso di DPI di utilizzo più complesso, con conseguenze che possono essere tragiche per i lavoratori. I DPI ricadono nella definizione di quelle “misure di prevenzione e protezione” che sono determinate attraverso la valutazione dei rischi, responsabilità del datore di lavoro; la loro scelta deve rispettare i concetti delle misure generali di tutela, quell’insieme di regole che definisce i criteri con cui “attaccare” i pericoli. Il concetto delle misure generali di tutela è che i pericoli devono essere eliminati. Se ciò non è possibile, completamente o parzialmente, l’agente pericoloso deve essere sostituito da un agente meno pericoloso. Il rischio residuo deve essere ancora una volta processato e quanto rimane dell’agente pericoloso deve essere isolato dal lavoratore, con barriere fisiche (cosiddetti controlli ingegneristici). A sua volta, il rischio residuo deve essere gestito cambiando il modo con cui viene eseguito il lavoro: le procedure o controlli amministrativi. Ultimo passo di questo processo, il rischio residuo viene gestito facendo utilizzare DPI ai lavoratori.

Leggi questo articolo sul numero 10/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro-

Attrezzature in pressione in cantiere

In un cantiere edile le condizioni in cui si può avere a che fare con attrezzature in pressione possono essere di due tipi:

  1. quando per i lavori vengono utilizzate attrezzature in pressione;
  2. quando le attività lavorative vengono svolte in aree in cui sono presenti attrezzature in pressione per l’esecuzione di lavorazioni non connesse con il cantiere come, ad esempio, all’interno di stabilimenti industriali.

Le attrezzature in pressione che possono essere utilizzate durante i lavori di costruzione sono principalmente impianti ad aria compressa per il funzionamento di utensili quali martelli demolitori e simili, nonché gli strumenti meccanici utilizzati per le manutenzione delle attrezzature, sia nel caso nel cantiere esista una officina, che nel caso che questi interventi vengano fatti sul luogo dei lavori. Alcune attrezzature utilizzano l’aria compressa come propellente, ad esempio le attrezzature per la verniciatura o per l’applicazione del betoncino proiettato, utilizzato per lavori di consolidamento geotecnici o per interventi su grandi strutture in calcestruzzo, o di particelle di varia natura, per la sabbiatura di manufatti in acciaio o calcestruzzo, o la rimozione delle superfici di estese strutture in c.a. Nei cantieri poi possono essere presenti un numero ragguardevole di attrezzature che per il loro lavoro utilizzano fluidi in pressione, come escavatori e macchine movimento terra, autogrù e piattaforme aeree idrauliche, pompe di ogni genere, da quelle per la raccolta delle acque di scavo alle autopompe che proiettano boli di calcestruzzo a distanze considerevoli per i getti nelle posizioni più inaccessibili. Infine cantieri di ampie dimensioni possono essere attrezzati con una importante dotazione impiantistica che può comprendere sistemi di riscaldamento dell’acqua con generazione di vapore, scambiatori di calore e impianti di raffreddamento che vengono utilizzati per svariate attività, dal riscaldamento o raffreddamento del calcestruzzo, per lavori in ambienti estremamente inospitali, alle attività di supporto di officine, campi industriali o residenziali, costruiti per i lavori.

Leggi l’articolo sul numero 8-9/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

High Level Structure

La ISO 45001 Occupational health and safety management systems, in italiano UNI ISO 45001, Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, è lo standard per i sistemi di gestione recentemente emesso dalla International Organization for Standardization, nel marzo del 2018: si tratta del primo standard realmente internazionale sui sistemi di gestione applicati a salute e sicurezza sul lavoro.

Gli standard per i sistemi di gestione sono degli insiemi di regole formali, sviluppati per supportare le organizzazioni nel raggiungimento dei loro obiettivi di business. La loro origine risale al tempo della Seconda guerra mondiale, quando i governi delle potenze alleate, la cui coalizione si definiva “Nazioni Unite”, crearono il United Nations Standards Coordinating Committee, in breve UNSCC, allo scopo di ottimizzare lo sforzo industriale attraverso la standardizzazione della produzione bellica. In questi anni si può datare la nascita dei sistemi di gestione per la qualità. Terminato il conflitto, nel clima di grandi speranze della ricostruzione, nel 1946 a Londra il UNSCC si fonde con la International Federation of Standardizing Associations, creata nel 1926 New York ma con sede in Svizzera, per creare la ISO, che non è una sigla ma la parola greca per “uguale” o “affine”, a simboleggiare gli obiettivi dell’organizzazione. La ISO è stata aiutata a muovere i primi passi dall’International Electrotechnical Commission (IEC, commissione internazionale per l’elettrotecnica) che, fondata nel 1908, ha ospitato il primo ufficio ISO a Londra.

Leggi l’articolo sul numero 8/2019 di Ambiente e Sicurezza