I permessi di lavoro

Malgrado la valutazione dei rischi sia considerata troppo spesso un adempimento notarile, perseguita con l’obiettivo di produrre un documento di minuziosa capziosità il cui unico fine è quello di evitare le conseguenze penali degli incidenti, in realtà questo strumento può essere declinato in attività estremamente concrete ed operative, la cui flessibilità è tale da mettere in grado di gestire condizioni in cui il cambiamento dei livelli di esposizione al pericolo è uno dei fattori principali dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Alcune attività che vengono svolte in cantiere, infatti, possono avere caratteristiche e pericoli che male si prestano ad essere analizzati e i controlli programmati in anticipo, “a tavolino”: sono tutte quelle situazioni causate dalla transitorietà; pericoli che possono variare a seconda di condizioni che non è possibile o non è economico controllare, intendendo economico nel significato di sforzo commisurato ai risultati. Questi casi devono essere individuati e i rischi valutati “sul posto”, in modo da definire i controlli che devono essere predisposti con i lavori, per minimizzare i rischi. Quello dei permessi di lavoro è un sistema di gestione formale, che ovvero richiede il rispetto di una determinata forma per la sua validità, istituito per garantire che una valutazione preliminare dei rischi venga eseguita prima di intraprendere attività ad alto rischio, allo scopo di definire le condizioni di lavoro che dovranno essere soddisfatte. È consigliabile rivolgersi a sistemi di permessi di lavoro tutte le volte in cui le condizioni di sicurezza per svolgere determinate operazioni lavorative non sono permanentemente presenti negli ambienti di lavoro, quando la situazione iniziale deve essere analizzata, le misure di mitigazione definite e, infine, delle azioni devono essere svolte per raggiungere e mantenere le condizioni di sicurezza accettabili.

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Come gestire le differenze di lingua e cultura nel lavoro all’estero

La sicurezza è un’attività di relazione, e la questione della lingua è fondamentale. Il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro elenca giustamente la questione della comprensione della lingua in cui viene veicolata la formazione e l’informazione sulla sicurezza. La Direttiva Macchine, 2006/42/CE stabilisce analogamente che le macchine devono essere accompagnate dalle istruzioni per l’uso redatte nelle lingue comunitarie ufficiali dello stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato o messa in servizio. Quali sono le strategie da applicare per comunicare la sicurezza all’interno di un ambiente multietnico, sia questo in Italia, con una rilevante popolazione di personale immigrato, che all’estero, quando l’immigrato è il personale italiano?

Come gestire le differenze di lingua e cultura nel lavoro all’estero

ISO 45001 Requisito 5: Il ruolo della leadership

Alcuni dei requisiti più innovativi dello standard ISO 45001:2018 sui sistemi di gestione della sicurezza sono contenuti al capitolo 5 Leadership e partecipazione dei lavoratori. Questi sono esposti in quattro sezioni, di cui ben tre sono dedicate alle responsabilità dell’alta direzione e una alla partecipazione dei lavoratori: strutturazione che rispetta la preminenza che ha l’azione del management nel successo dell’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza.

La clausola 5.1 Leadership e impegno dello standard ISO 45001:2018 definisce la necessità che il top management dimostri la propria diligenza, direttamente e apertamente, rivolgendosi a tutte le parti interessate. Con la nuova norma l’alta direzione non ha alcun alibi, e dovrà essere sottoposta ad audit sui vari temi del funzionamento del sistema e sul loro coinvolgimento in esso come un fatto di routine. Qualora un membro di questa rimandasse a figure operative, questo sarà già di per sé un segnale di problemi già nell’implementazione del sistema.

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Sicurezza all’estero, tra regole e difficoltà

Sempre più imprese italiane stanno sviluppando il loro business fuori dall’Italia. Le situazioni possono essere diverse: nuovi stabilimenti, partecipazione a società locali, cantieri di costruzione, missioni per installazione o manutenzione di impianti. Il modo in cui gestire la sicurezza dei lavoratori impegnati all’estero può diventare un problema. Documentazione e regole Per prima cosa è necessario sapere che i datori di lavoro italiani che intendono assumere lavoratori italiani da impiegare stabilmente all’estero sono tenuti al rispetto di una serie di regole scritte ad hoc: occorre chiedere un’autorizzazione al Ministero del Lavoro e al Ministero degli Affari Esteri e i lavoratori sono soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL. Sono regolamentate le trasferte, i trasferimenti e i distacchi; un buon consulente del lavoro saprà certamente fornire un supporto adeguato. Non dobbiamo dimenticare, però, che esiste anche la legislazione del paese ospitante: al di fuori dell’Unione Europea occorre spesso richiedere un visto per potere svolgere attività lavorative. Le procedure variano caso per caso, possono essere anche impegnative e si è soggetti a sanzioni importanti, nel caso si venga colti a lavorare con visti che non le prevedono. Infine, occorre tenere presente la regolamentazione locale in materia di sicurezza sociale e di contratti di lavoro, con la possibilità di dovere aprire posizioni locali.

Sicurezza all’estero, tra regole e difficoltà

Ruoli organizzativi nei cantieri

Per la realizzazione di grandi progetti di costruzione vengono costituite organizzazioni ad hoc per organizzare e coordinare il lavoro di innumerevoli persone, che contribuiscono tutte al successo del progetto in ragione delle loro competenze, esperienze e attività. Normalmente queste opere vengono eseguite da grandi organizzazioni che sono dettagliatamente strutturate. Tipicamente la struttura “corporate” è articolata per dipartimenti tecnici e per aree geografiche: primi forniscono l’indirizzo ed il supporto tecnico alla squadra che si troverà ad operare in cantiere, mentre le seconde definiscono l’organigramma del cantiere, con personale interno o facendo ricorso al mercato locale o internazionale, in caso di particolari criticità. Può capitare però che più imprese si uniscano per eseguire queste opere, non tanto con il ricorso al subappalto, ma con la condivisione di risorse organizzative e tecniche. Questo avviene di solito quando il progetto affronta temi tecnici particolarmente sofisticati, per i quali sono necessari supporti specialistici, o quando l’entità della commessa è tale da suggerire una condivisione del rischio di impresa: un boccone che può essere troppo impegnativo per una sola organizzazione. Le forme in cui questo può avvenire in Italia sono fondamentalmente due: i consorzi o le società consortili e i raggruppamenti temporanei di imprese, mentre all’estero si parla genericamente di joint venture.

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ISO 45001 Requisito 4: Il contesto

Una delle principali innovazioni introdotte dall’High Level Structure, sintetizzato in HSL, lo standard che la ISO si è data per la progettazione dei nuovi sistemi di gestione, è quella contenuta al capitolo 4, relativa al contesto dell’organizzazione. Tutti gli standard disegnati secondo l’HLS impongono che le organizzazioni costruiscano i propri sistemi di gestione secondo l’idea che l’organizzazione si fa di sé stessa. Non si tratta però di un esercizio solipsista: l’HLS richiede che questa sia analizzata nel suo contesto, specificando che con questo termine si intende il complesso di relazioni che essa intrattiene, magari anche involontariamente, non solo legate al mondo produttivo. Lo standard, infatti, richiede di non limitarsi a considerare il solo ambiente industriale o dove si svolge l’attività dell’organizzazione, ma anche ambiti differenti quali quello sociale, culturale, politico, a seconda di come si vede l’organizzazione stessa. Lo scopo di questo esercizio è definire i fondamenti del sistema di gestione da sviluppare, in maniera che questi siano adeguati all’organizzazione, alla sua dimensione ed alle aspettative dei suoi leader, che poi sono coloro da cui nasce la volontà di implementarlo. Gli standard emessi secondo l’HLS hanno requisiti molto più dinamici di quanto era previsto in passato, e la comprensione dell’organizzazione e del suo contesto consente l’adozione di sistemi di gestione molto più flessibili. Non dimentichiamo che tanti problemi legati alla loro implementazione, derivano da quella che viene percepita come una eccessiva burocratizzazione e appesantimento dei processi: potere dimensionare il proprio sistema di gestione sulle reali necessità dell’organizzazione può costituire senza dubbio un fattore di successo.

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I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina

Una certa confusione semantica, “supervisore” è più comune ed immediato di “preposto”, mentre “dirigente” è più una investitura che una mansione, e una certa inclinazione nazionale all’arzigogolo, hanno fatto sì che molto spesso ci si trovi in difficoltà nel come applicare la norma. Facciamo un poco di chiarezza. Il datore di lavoro, si è detto, è colui che ha la responsabilità di definire la politica aziendale. Mentre nelle organizzazioni più semplici questo è facilmente individuabile nel titolare, in quelle più complesse le cose si fanno un poco più intricate. Nelle società per azioni l’organo che esprime la volontà sociale è l’assemblea dei soci, che nomina un organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, che a sua volta può essere rappresentato da figure come l’amministratore delegato o il presidente.

I dirigenti per la sicurezza: individuazione e nomina

MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente

Il D.Lgs. 231/2001, nato per fronteggiare i reati di corruzione, è stato poi successivamente esteso a contrastare le violazioni in materia di salute, sicurezza ed ambiente. In sostanza, mentre prima del D.Lgs. 231/2001, colui che si fosse reso colpevole di un reato in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente, avrebbe risposto in prima persona secondo il Codice Penale e le leggi collegate, in regime di 231 anche le organizzazioni – le aziende – sono responsabili direttamente per questi reati, qualora questi siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da persone che le rappresentano, amministrano, gestiscono, controllano, anche di fatto, e da coloro che sono soggetti alla direzione o vigilanza di questi. In sostanza, qualora un dirigente, un funzionario, un procuratore, anche senza un incarico formalizzato, o un dipendente commettano un reato di questo genere, che abbia portato o intendesse portare un vantaggio a questa, non solo costoro possono essere giudicati responsabili, ma anche l’azienda può essere sanzionata in vari modi, tra cui sanzioni pecuniarie e limitazioni dell’accesso ai mercati. Il concetto di vantaggio può essere molto ampio: ad esempio, il risparmio ottenuto omettendo di acquistare i DPI necessari a proteggere i lavoratori per una determinata attività, può essere considerato un vantaggio.

MOG 231, sistemi di gestione, deleghe ed efficacia esimente

Standard o legge?

Il rapporto tra norma cogente e norma volontaria, tra le norme di legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e gli standard dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza era già molto discusso ai tempi della BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series; queste discussioni hanno avuto grande parte dibattito che ha portato all’emissione della ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza.

In Italia, così come in gran parte dei paesi del mondo, esiste una legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro molto sviluppata, con ampi collegamenti a prassi condivise nel resto del mondo, frutto dell’appartenenza del nostro Paese ad associazioni ed organismi politici internazionali che hanno stipulato accordi tra i loro membri, primi tra tutti le Nazioni Unite (ONU) e la sua agenzia per il lavoro, l’International Labour Organization (ILO), e l’Unione Europea. È al di fuori di ogni dubbio che la legge mette a carico delle aziende obblighi e responsabilità in relazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera presso questa azienda. In più, le persone fisiche che ricoprono rilevanti ruoli aziendali hanno responsabilità personali verso la tutela dei lavoratori, che derivano direttamente dai ruoli ricoperti e dai poteri esercitati, anziché dall’assegnazione di ruoli fantasiosi.

Leggi l’articolo sul numero 11/2019 di Ambiente e Sicurezza

La gestione dei DPI

I dispositivi di protezione individuale, DPI, sono quelle attrezzature progettate per essere indossate dai lavoratori al fine di proteggerli da uno o più rischi presenti negli ambienti di lavoro, suscettibili di minacciare la loro sicurezza o la loro salute.

A causa del fatto che molti dei DPI utilizzati in cantiere possono essere accessori banali, come scarpe, guanti, elmetti o capi di vestiario, a volte la loro corretta gestione viene trascurata. Questo può essere il sintomo di una più generale impreparazione e incompetenza, che porta a disinteressarsi e a non conoscere le modalità di uso di DPI di utilizzo più complesso, con conseguenze che possono essere tragiche per i lavoratori. I DPI ricadono nella definizione di quelle “misure di prevenzione e protezione” che sono determinate attraverso la valutazione dei rischi, responsabilità del datore di lavoro; la loro scelta deve rispettare i concetti delle misure generali di tutela, quell’insieme di regole che definisce i criteri con cui “attaccare” i pericoli. Il concetto delle misure generali di tutela è che i pericoli devono essere eliminati. Se ciò non è possibile, completamente o parzialmente, l’agente pericoloso deve essere sostituito da un agente meno pericoloso. Il rischio residuo deve essere ancora una volta processato e quanto rimane dell’agente pericoloso deve essere isolato dal lavoratore, con barriere fisiche (cosiddetti controlli ingegneristici). A sua volta, il rischio residuo deve essere gestito cambiando il modo con cui viene eseguito il lavoro: le procedure o controlli amministrativi. Ultimo passo di questo processo, il rischio residuo viene gestito facendo utilizzare DPI ai lavoratori.

Leggi questo articolo sul numero 10/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro-