Scopri i trend che hanno dominato il 2023 nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’analisi degli articoli più letti su questo sito.
Classificato al quinto posto tra gli articoli più letti del 2023, “Abolito il Testo Unico sulla Sicurezza!” racconta di un colpo di scena del 1 aprile che ha visto il sottosegretario al lavoro, Felipe Jesus Catenacci, annunciare la cancellazione del Decreto Legislativo 81 del 2008. Il sottosegretario (inesistente) sostiene che questa riforma semplificherà gli oneri per le imprese senza compromettere la sicurezza dei lavoratori, generando reazioni divergenti: le associazioni imprenditoriali applaudono l’atto di coraggio, mentre i sindacati denunciano il pericolo per la vita e la salute dei lavoratori, annunciando una mobilitazione generale.
Al quarto posto tra gli articoli più letti nel 2023 si trova “Cultura della sicurezza e consapevolezza“, pubblicato su ISL numero 5/2021. L’articolo affronta l’importanza della cultura della sicurezza emersa da approfondite indagini su grandi incidenti lavorativi. Definendo la cultura della sicurezza come un patrimonio di sensibilità, competenze e capacità tecniche, si concentra sulla protezione dei lavoratori, la valutazione dei rischi e la padronanza delle soluzioni tecniche per controllare i pericoli, sottolineando la diversità di questi elementi in ambiti profondamente distanti dell’esperienza umana.
Al terzo posto tra gli articoli più letti nel 2023 su ISL numero 6/2021 si trova “L’uomo che cercava gli errori: i modelli di James T. Reason“. Reason, autore del modello del formaggio svizzero, usa una metafora in cui i processi sono rappresentati come fette di formaggio con buchi che simboleggiano errori umani o guasti. L’incidente è latente finché i buchi non si sovrappongono, sottolineando l’importanza della ridondanza nei sistemi di sicurezza. Reason integra la sua tassonomia con il concetto di difesa profonda di John Wreathall, strutturando il modello delle cause di incidente in cinque elementi, tra cui l’organizzazione, le precondizioni e le difese umane, tecniche e organizzative.
Al secondo posto tra gli articoli più letti del 2023 spicca “Quando chiedere le idoneità alla mansione nei lavori in appalto?“, un contributo originale di questo sito. L’articolo esamina la pratica di richiedere certificati di idoneità alla mansione per i lavoratori in appalto, mettendo in evidenza la mancanza di chiarezza tra le aziende in merito. Si evidenzia il rischio legale associato a questa prassi come precauzione per garantire l’idoneità dei lavoratori appaltatori. Il testo si addentra anche nel contesto normativo del GDPR, sottolineando la necessità di trattare con cautela i dati sanitari dei lavoratori. L’autore suggerisce che la raccolta di certificati potrebbe risultare inutile e propone un’alternativa più intelligente: utilizzare le informazioni aggregate sui dati sanitari e di rischio dei lavoratori prodotte annualmente dal Medico competente aziendale. Infine, l’articolo promuove l’adozione di approcci più efficaci nella gestione del rischio, nel rispetto delle tutele già presenti nel sistema di prevenzione.
L’articolo più letto di questo sito nel 2023, confermando il successo del 2022, è “Quando si aggiorna il Piano di sicurezza e coordinamento?” originariamente pubblicato su LinkedIn nel 2019. Esamina la questione dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione, delineando la distinzione tra “aggiornare” e “adeguare” il PSC, esplorando le circostanze in cui modifiche al piano sono necessarie. Si enfatizza l’importanza di motivare le modifiche in base a criticità effettive, affrontando le sfide legate alle interferenze lavorative e proponendo misure di sicurezza adeguate per gestire i ritardi. Si incoraggia il CSE a essere proattivo nel gestire inefficienze dell’appaltatore e a non accettare riduzioni delle tutele di sicurezza senza una giustificazione documentata. Infine, si sottolinea il ruolo cruciale del professionista nel superare cliché e nel promuovere, spiegare e diffondere buone pratiche.
Grazie a tutti i lettori per la fiducia accordata nel corso di quest’anno! È stato un piacere condividere informazioni e riflessioni con voi. Vi auguro un sereno finale d’anno e i migliori auguri per il 2024. Continuiamo a esplorare, imparare e condividere! A presto! 🌟
Questo video è la mia comunicazione al Seminario organizzato dalla Fondazione Marco Biagi e dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tenutosi il 28 novembre 2023. I documenti ufficiali dell’evento saranno presto resi disponibili.
L’evoluzione del ruolo tradizionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nei luoghi di lavoro verso la figura dell’HSE Manager riflette una spostamento verso un approccio più attivo e strategico. Questo professionista collabora strettamente con la direzione aziendale per garantire un sistema prevenzionistico efficace, superando la mera conformità normativa e promuovendo una cultura aziendale orientata alla sicurezza.
L’HSE Manager può avere un ruolo fondamentale nell’integrare la gestione della sostenibilità aziendale, promuovendo innovazione e aderenza agli standard di sostenibilità. Concentrandosi sulla prevenzione anziché sulla difesa legale, l’HSE Manager può guidare l’azienda verso una crescita responsabile, posizionandola come leader nella sicurezza occupazionale e sostenibilità ambientale.
L’analisi degli errori e delle violazioni nella sicurezza sul lavoro è essenziale per la prevenzione degli incidenti. La costruzione di una cultura della prevenzione richiede una diffusione completa delle informazioni. Gli atti pericolosi, compresi attraverso un approccio olistico, possono essere evitati modificando gli assunti dell’organizzazione del lavoro.
La visione olistica della sicurezza considera fattori lavorativi, umani, legati alle attrezzature e organizzativi. Strategie di controllo e prevenzione si basano sull’identificazione dei fattori critici e l’utilizzo del risk management. La transizione da un approccio reattivo a uno proattivo, analizzando le dinamiche degli infortuni, è cruciale. Investire nella prevenzione, con corretta informazione sulla prevedibilità degli “errori umani”, è fondamentale per ridurre la probabilità di incidenti sul lavoro.
È online la registrazione del webinar dell’8 novembre scorso con SICURAM, dal titolo Gli incidenti stupidi e l’importanza di non abbassare mai la guardia.
Il sistema internazionale di gestione dei rischi, focalizzato sulla valutazione e gestione, si dimostra efficace ovunque tranne che in Italia, suggerendo che il problema risiede nell’implementazione e nell’uso del DVR nel contesto italiano.
Il risk management industriale, evidenziato dai sistemi di gestione come ISO 45001, assume un ruolo centrale nell’assicurare un approccio olistico alla sicurezza e alla gestione dei rischi aziendali. Tuttavia, in Italia, la valutazione dei rischi assume una connotazione più teorica che pragmatica, distante dalle specificità operative, con conseguenze poco concrete. La mancanza di una valutazione del rischio residuo e la definizione chiara delle responsabilità per l’implementazione delle misure di controllo contribuiscono all’inefficacia dell’approccio italiano.
Il DVR italiano, spesso limitato a una descrizione della conformità legale, manca di trasformarsi in uno strumento di gestione del cambiamento. La scala di priorità virtuale indicata dal DVR raramente guida le azioni di miglioramento, e la mancanza di revisione periodica rende difficile verificare l’efficacia delle misure implementate. La necessità di passare da una valutazione teorica a un approccio pratico e operativo emerge come una sfida chiave per migliorare l’efficacia del sistema italiano di valutazione e gestione dei rischi sul luogo di lavoro.
L’HSE manager, o Responsabile del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, svolge un ruolo fondamentale nell’ambito aziendale, garantendo il rispetto delle normative e la promozione di un ambiente di lavoro sicuro. In Italia, il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) rappresenta il punto di partenza per la qualificazione, seguendo le linee guida stabilite dalla UNI 11720, che definisce i requisiti per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto alla prevenzione aziendale.
Tuttavia, per una prospettiva internazionale, la certificazione NEBOSH International General Certificate gioca un ruolo chiave. Questo corso fornisce una panoramica globale delle pratiche di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo che gli HSE manager siano preparati ad affrontare sfide e standard internazionali.
Inoltre, i professionisti nel campo HSE possono ottenere riconoscimenti attraverso i professional board di IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) e IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). La certificazione da parte di questi organismi internazionali offre una validazione aggiuntiva delle competenze dell’HSE manager, dimostrando un impegno verso gli standard più elevati nel settore. La qualificazione internazionale dell’HSE manager è un processo in continua evoluzione, in linea con gli sviluppi normativi e le best practice globali. La combinazione di formazione nazionale, come il RSPP italiano, e certificazioni internazionali come NEBOSH, IOSH e IEMA, offre un quadro completo per gli HSE manager che aspirano a operare su scala globale, garantendo la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro in tutto il mondo.
Il passaggio di attrezzature o la delega di responsabilità ad un appaltatore in un contesto di servizi contrattuali può essere un’operazione delicata e richiede una valutazione accurata di diversi fattori. Sebbene possa sembrare banale, affidare un’attrezzatura significa assumersi una responsabilità che, in caso di incidente, può avere conseguenze rilevanti sul piano economico e sulla reputazione dell’azienda.
Pertanto, è importante non affrontare questo tipo di questioni con leggerezza, ma invece prendere il tempo di valutare attentamente le implicazioni e gli eventuali rischi associati. In questo modo, si possono mettere in atto le misure necessarie per minimizzare i rischi e garantire la sicurezza delle persone e delle attrezzature coinvolte.
Inoltre, una corretta gestione di questi processi può contribuire a migliorare l’efficienza e il rendimento dell’organizzazione nel suo complesso, attraverso una maggiore attenzione alla gestione dei rischi e alla pianificazione delle attività. In definitiva, la gestione consapevole delle attrezzature e delle responsabilità associate può essere un elemento fondamentale per il successo dell’organizzazione.
Innanzitutto, vorrei spendere qualche parola sulla dinamica dell’incidente. Come è noto, in ambito giuridico le indagini hanno come obiettivo quello di definire innanzitutto se è stata violata la legge, e poi, in questo caso, chi è stato responsabile di questa violazione. Chi si occupa direttamente di sicurezza, invece, non cerca responsabili ma ha come obiettivo individuare non solo la violazione, ma da qui le cause che l’anno provocata o resa possibile, per modificare i processi per ottenere il risultato di impedire che la non conformità si ripeta. Ebbene, la scena descritta dagli atti è quella di una totale sciatteria organizzativa: tutti fanno tutto, nessuno sa bene cosa fanno gli altri, e nessuno controlla cosa viene fatto. Un sistema di organizzazione autarchico/anarchica, che troppo spesso vedo nelle nostre aziende. Le persone, i processi lavorativi riescono bene o male a tenere sotto controllo i pericoli solo perché le sicurezze sono ridondanti: un minimo di alfabetizzazione lavorativa di base, un poco di buonsenso e una certa disponibilità economica che rende attrezzature di lavoro abbastanza sicure piuttosto diffuse, fa sì che ci voglia un poco di impegno a farsi male. E infatti, sotto un certo aspetto queste sentenze sono tutte uguali: la descrizione dell’incidente trasuda un livello tale di sciatteria organizzativa, che desta sorpresa che sia avvenuto solo quell’incidente. Il disegnatore faceva anche il magazziniere, tutti usavano il muletto senza addestramento, gli scaffali erano stati scelti e installati in maniera discutibile eccetera eccetera. Nel caso specifico, però, un funzionario ASL mette a verbale che si tratta del terzo infortunio mortale occorso in azienda di recente: prima di questo c’è stato un socio schiacciato da un silos e un lavoratore morto in una esplosione durante una saldatura.
In questa circostanza non ha destato sorpresa la condanna del datore di lavoro, quanto quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: la sentenza di secondo grado gli attribuisce la colpa specifica, correlata alla violazione dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 81 del 2008, dal titolo “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. La colpa generica riguarda una mancanza di diligenza generale che si applica a situazioni comuni, la colpa specifica è associata a una negligenza o imprudenza in relazione a doveri o obbligazioni specifiche in contesti particolari, in questo caso quelle derivanti dalle prescrizioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.
E se il sindacalista va al mare?
Come ho provato a spiegare qualche riga sopra, per inclinazione personale e professionale, sono portato ad approfondire “le cause” di quello che non mi torna, e questa sentenza non mi torna per niente. Ma come! Abbiamo sempre ascoltato e ripetuto nei corsi che il ruolo del RLS è di rappresentanza e di salvaguardia del lavoratore, quasi come un rappresentante sindacale! Sarebbe mai possibile condannare un sindacalista perché, invece di rappresentare i lavoratori, va in spiaggia? Ci deve essere un fraintendimento, qualcosa che non ha funzionato. Un collega mi ha passato la sentenza di secondo grado e il fraintendimento è lì sotto gli occhi di tutti, esattamente come nella sentenza di Cassazione, che la conferma. Personalmente, ritengo che parlare di “compiti del RLS” sia un errore concettuale, un grande fraintendimento.
Durante i corsi di formazione si ripete da ormai quasi trent’anni, che le diverse parole che la legge usa individuano differenti tipi di aspettative nei confronti dei soggetti cui ci si riferisce. Alcuni di questi hanno “obblighi”, come il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori eccetera. L’obbligo è un comportamento la cui violazione è sanzionata dal Testo Unico stesso. Si osserva sempre che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non abbia “obblighi” ma “compiti”, e questo marca la differenza del grado di aspettative sul suo operato. Non avere svolto il proprio “compito” non espone questa figura ad una sanzione del TU, che, infatti, non ne prevede. In effetti, se si va a vedere, è il datore di lavoro il soggetto che viene sanzionato se il RSPP non fa il suo mestiere. I “compiti”, però, sono sufficienti a creare un livello di aspettative tale per cui è possibile istruire un capo di imputazione per delitto colposo per colpa generica in relazione, se queste vengono deluse.
In sostanza, se un RSPP valuta malamente i rischi, viene sanzionato il suo datore di lavoro. Se però, a causa di una valutazione dei rischi superficiali, un lavoratore si fa male, il datore di lavoro può essere imputato per lesioni o omicidio colposo, per colpa specifica, il che significa che il nesso causale prende origine o coinvolge inestricabilmente la violazione dell’obbligo, in questo caso, di valutare i rischi. Anche il RSPP può essere imputato di lesioni colpose o omicidio colposo, questa volta per colpa generica, che significa che saranno considerate le qualità professionali e gli atteggiamenti che ci si attenderebbe da un RSPP ragionevole in quella medesima posizione: la sua perizia, la sua diligenza o la prudenza adottata.
L’opinione è che la sentenza di secondo grado trascuri la precisione semantica che sarebbe consigliabile utilizzare in questi casi, anche perché la norma è oscura e involuta di suo. L’RSPP è il “Responsabile sicurezza prevenzione e protezione”, si parla di “Kg Newton” (o chilogrammi o Newton) e, leggendo, si comprende che il DVR viene considerato non uno strumento di pianificazione, ma un “catalogo dei rischi”. In sostanza, non viene approfondito se la situazione che ha portato all’infortunio fosse stata analizzata e gestita, interrogandosi se le modalità previste fossero adeguate e al livello degli standard industriali (art. 2087 CC docet). Ma l’imprecisione più grande è quando si parla di “compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Obblighi o assegnazioni? Colpa specifica o colpa generica?
Si è detto che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce generalmente “obblighi”, e che fa eccezione per il RSPP, a cui attribuisce “compiti”. Il RLS non ha né compiti né obblighi: il RLS ha attribuzioni. E che cos’è questa attribuzione? In primo luogo, una cosa che si chiama “attribuzione”, ragionevolmente non sarà né un obbligo né tantomeno un compito, altrimenti non si chiamerebbe così. Un criterio generale dell’interpretazione della legge dice che, quando una parola non è definita all’interno dell’ambito in cui deve essere utilizzata, come ad esempio nelle “definizioni” presenti nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, allora si usa il suo significato letterale, che, in questo caso è sinonimo di assegnare. L’etimologia di questo termine viene fatta risalire ad a-tribúere che propriamente significa “dare” o “spartire”. Quindi il RLS non ha obblighi o compiti, ma ha assegnazioni. Al RLS “è dato”. È dato cosa? È dato il contenuto della lista dell’articolo 50: è dato accedere ai luoghi di lavoro, è dato essere consultato, ricevere informazioni. Datori di lavoro e dirigenti sono destinatari degli obblighi – fateci caso – di fare funzionare l’articolo 50 (art. 18 c. 1 lett. s), mentre la norma non prevede punizioni se il RLS non “prende”: il Capo IV, Sezione I, infatti, prevede punizioni per la violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, ma non per il RLS.
In sostanza, la sentenza di secondo grado, e la Corte di Cassazione ha confermato, che il RLS viene condannato per colpa specifica rappresentata dalla violazione “degli obblighi di cui all’articolo 50”, che però non esistono, in quanto la legge mette a suo carico una cosa diversa, le attribuzioni. Nell’economia del TU il mancato rispetto di queste non è considerato un comportamento antigiuridico, e la dimostrazione è che non sono sanzionate. Nei commenti qui su LinkedIn si sono lette tante opinioni, ad esempio c’è chi ha detto che ci sta comunque una condanna per colpa generica: in fondo era un RLS “di plastica” che addirittura faceva parte del consiglio di amministrazione dell’azienda. No. La condanna è per colpa generica sulla base di una violazione inesistente, e comunque credo sia illogico prendere le attribuzioni – il mancato esercizio di diritti – come fondamento di un capo di imputazione per colpa generica. Altri hanno, con più o meno entusiasmo, applaudito al cambio di prospettiva della suprema corte, chi disorientato, chi entusiasta delle nuove magnifiche sorti e progressive che contribuiranno senz’altro a migliorare la protezione dei lavoratori. Modestamente, penso che la legge debba ancora essere applicata del tutto e che, siccome si tratta di concetti che hanno funzionato meglio in tutto il resto di Europa rispetto che in Italia, magari sarebbe il caso di provarci, prima di pensare a cambiare.
Qualcuno dice che le sentenze non si commentano. In realtà la legge viene commentata, forse da quando iniziò ad essere scritta. Si tratta di un artefatto umano, che eredita l’imperfezione dal suo artefice, per cui le sentenze si commentano per migliorare come viene applicata la legge. Qualcuno si è dimenticato di quando il CSE era il “perno della sicurezza”? Altri sostengono che solo gli avvocati o persone con una formazione giuridica possono permettersi di commentarle, perché soli depositari di una conoscenza specifica. E anche qui dissento: uno dei motivi per cui la legge iniziò ad essere scritta è per fissarne e renderne bene comprensibili i contenuti, sottraendoli all’arbitrio dei sacerdoti prima e dei re dopo. Qualsiasi cittadino deve sentire che è possibile commentare un atto giuridico, anche perché spetta a lui valutare i legislatori, per destinare il proprio voto. Si chiama democrazia. Certo, sarebbe il caso che gli argomenti proposti fossero ponderati e bisognerebbe esprimere la propria opinione solo se è sensata. Spero sia questo il caso di queste righe.
L’analisi accurata delle cause degli infortuni sul lavoro è di fondamentale importanza nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale. Identificare le ragioni alla base degli incidenti consente di adottare misure correttive mirate, prevenendo la ripetizione di eventi indesiderati e migliorando complessivamente la sicurezza sul luogo di lavoro. La corretta analisi delle cause fornisce una visione approfondita dei fattori contribuenti agli incidenti, permettendo di individuare non solo le cause immediate, ma anche quelle sottostanti e di radice. Questo approccio stratificato consente di affrontare il problema in maniera completa, affrontando le cause alla loro origine anziché limitarsi a trattare i sintomi.
Questo percorso didattico mira a fornire competenze approfondite nell’analisi delle cause degli infortuni, utilizzando modelli avanzati e metodologie collaudate. La formazione sarà strutturata per comprendere non solo le tecniche di indagine, ma anche l’importanza della coerenza nei passaggi analitici, dalla causa immediata alle radici del problema. Il progetto del corso si basa sull’idea che la prevenzione degli incidenti non debba limitarsi a risolvere singoli casi, ma debba mirare a sviluppare un modello organizzativo teorico, finalizzato a prevenire futuri incidenti, promuovendo un ambiente di lavoro sicuro attraverso l’identificazione e la mitigazione dei fattori di rischio.
La formazione include esercitazioni pratiche per consentire ai partecipanti di applicare concretamente le conoscenze acquisite. Inoltre, sarà posta particolare attenzione a stimolare una comprensione approfondita delle diverse interpretazioni degli eventi, promuovendo un approccio oggettivo e professionale nelle indagini. L’obiettivo finale è dotare i tecnici della sicurezza delle competenze necessarie per condurre indagini efficaci sugli infortuni, contribuendo così a promuovere la sicurezza e il benessere sul luogo di lavoro.