Questo articolo nasce da una esperienza, fatta in AIAS Academy, nella quale un gruppo formato da Gilberto Crevena, l’autore di queste note e altri, si è domandato come realizzare concretamente il processo di valutazione dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa, che si è recentemente affacciato alla cronaca. Sono riconoscente a tutti i colleghi per la profondità dei loro stimoli. Chiaramente errori, omissioni o superficialità sono tutti da attribuire a me.
La necessità di misurare i risultati, per potere regolare lo sforzo in ragione degli obiettivi da raggiungere, non è solo una questione di buonsenso, ma anche un portato dei sistemi di gestione. In un ciclo PDCA, infatti, le attività operative sono tenute sotto controllo attraverso la predisposizione di un sistema di misurazione e di monitoraggio, per consentire di raccogliere dati utili a modificare la pianificazione vari processi, allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti. In sostanza si tiene sotto controllo che l’output delle attività raggiunga i risultati voluti, variando gli input dei vari sottoprocessi e la loro articolazione, che contribuiscono all’esito finale. In un viaggio, si accelera o rallenta il veicolo, in relazione alle condizioni del viaggio e al raggiungimento delle tappe intermedie, per assicurarsi di arrivare alla meta all’orario prestabilito.
Il singolo corso di formazione alla sicurezza ha un obiettivo più ampio di quello di fornire semplicemente nozioni: l’ambizione di mettere in moto un processo di rielaborazione interna al discente, che auspicabilmente dovrà sfociare in un miglioramento della sua consapevolezza dei pericoli e nel miglioramento della sua cultura della sicurezza. A questo obiettivo occorre concedere un certo tempo per potere essere raggiunto, durante il quale il lavoratore può essere esposto alle influenze negative provenienti dal proprio ambiente di lavoro che possono agire in senso contrario agli obiettivi della formazione, ma anche semplicemente abbassare il livello di priorità percepita verso il cambiamento, facendo dimenticare rapidamente le nozioni acquisite e la necessità di metterle alla prova.
Puoi leggere l’articolo Verificare l’efficacia della formazione durante il lavoro su ISL numero 4 del 2023.
In generale, le protezioni delle parti pericolose di attrezzature ed impianti non devono essere rimosse. Il Decreto legislativo 81 del 2008 lo mette ben chiaro, ad esempio descrivendo gli obblighi del lavoratore: non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Esistono quindi condizioni in cui questo è ammissibile. Lo standard UNI EN ISO 14118:2018 Sicurezza del macchinario – Prevenzione dell’avviamento inatteso, elenca dodici situazioni in cui può essere necessaria la presenza di persone in zone pericolose delle attrezzature o degli impianti. Sono le ispezioni, le azioni correttive come la risoluzione di bloccaggi e simili, le regolazioni, il carico e scarico manuale, la sostituzione degli utensili, la lubrificazione, la pulizia, lo smantellamento, le manutenzioni e le riparazioni, le prove e le verifiche, il lavoro sui circuiti di alimentazione e i lavori di manutenzione straordinaria.
Le procedure LOTO sono state create dall’industria per garantire un livello di sicurezza accettabile anche in quelle condizioni in cui occorre rimuovere le protezioni che prevengono il lavoratore di entrare in una prossimità che può diventare pericolosa, rispetto all’attrezzatura o all’impianto sul quale sta operando. LOTO sta per lock-out (blocca) tag-out, (installa una etichetta), e sono misure di sicurezza che si applicano quando si lavora su impianti o macchinari elettrici, meccanici o idraulici. Lo scopo di queste procedure è quello di isolare le fonti di energia pericolose e impedire che vengano riattivate accidentalmente o intenzionalmente durante le operazioni di manutenzione o riparazione. In sostanza, si blocca il dispositivo di avviamento dell’attrezzatura e dell’impianto con un lucchetto (lock-out) la cui chiave è in possesso di chi sta svolgendo l’intervento, e si colloca una etichetta che spiega che quella attrezzatura è disattivata per motivi di sicurezza (tag-out). Nel caso si tratti di una attrezzatura o un impianto complesso, sul quale dovranno intervenire più squadre, ogni squadra può applicare il proprio lucchetto (se non esiste sufficiente spazio sono in commercio blocchi che permettono di farlo) e l’attrezzatura potrà ripartire solo quando l’ultima di esse avrà rimosso il proprio, perché i lavori sono terminati.
Ho frequentato un istituto tecnico e le regole della grammatica di gran parte delle materie che ho studiato erano le norme tecniche. Sono gli anni si in cui ci si appassiona alle cose. Qualcuno impara a suonare la chitarra, qualcun altro trova la sua vocazione professionale, magari politica. Alcuni religiosa. A me e ai miei compagni di classe piacevano i motori. Conoscere le norme tecniche ci metteva in grado di compiere quella magia per cui eravamo in grado di realizzare nelle officine della nostra scuola i pezzi speciali che avremmo montato sui nostri motorini: pulegge, ingranaggi. Con l’obiettivo di andare più veloce!
Vi siete mai chiesti perché un bullone M10 realizzato, facciamo, in Brianza, riesce ad avvitarsi perfettamente con un dado M10 prodotto, per dire, a Shangai? È perché il mondo industriale ha deciso di sviluppare regole condivise per i propri prodotti. In Italia abbiamo la UNI, l’ente italiano di normazione, che nasce nel 1921 come “comitato generale per l’unificazione meccanica”, UNIM. Negli stessi anni, per i medesimi obiettivi, ad esempio negli Stati Uniti viene fondata l’ANSI, American National Standards Institute e in Germania la DIN, Deutsches Institut für Normung, istituto tedesco per la standardizzazione, per dire.
Con il tempo gli enti di normazione hanno allargato il loro lavoro dai prodotti alle organizzazioni. Sono nati i sistemi di gestione. Prima con l’obiettivo della qualità, poi con quello di supportare le aziende a proteggere l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori.
La formazione sulla sicurezza sul lavoro è un aspetto cruciale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in qualsiasi ambiente lavorativo. Negli ultimi anni, ci sono state numerose tendenze nella formazione sulla sicurezza sul lavoro, che riflettono l’evoluzione delle tecnologie, delle normative e delle pratiche aziendali. Quali sono queste tendenze e come stanno influenzando la formazione sulla sicurezza sul lavoro?
La formazione sulla sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti i settori. Le tendenze emergenti nella formazione sulla sicurezza sul lavoro stanno offrendo nuove opportunità per migliorare la formazione e proteggere i lavoratori da rischi e pericoli sul posto di lavoro.
Puoi leggere l’articolo Quali sono gli ultimi trend della formazione sulla sicurezza sul lavoro e come si evolvono? cliccando a questo link.
A partire dal 2008 in Italia le lesioni colpose gravi e gravissime e l’omicidio colposo, avvenuto con la violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro, possono essere contestate anche alle persone giuridiche, alle aziende, oltre che alle associazioni prive di personalità giuridica. Se il reato è stato commesso per un interesse dell’organizzazione, o per procurarle un vantaggio, da una persona che risponde, in senso lato, all’organizzazione stessa, quindi non necessariamente un dipendente, un dirigente o un procuratore di questa, allora l’organizzazione può essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria, o a sanzioni amministrative che impattano sulla sua capacità di produrre valore per i proprietari o gli azionisti.
Nel nostro Paese è in corso un ampio dibattito sull’efficacia di un sistema meramente repressivo per la prevenzione degli infortuni, perlopiù tra gli attori tecnici e professionali, con una partecipazione molto scarsa di quelli istituzionali. È necessario osservare che la 231 non si limita ad allargare l’area della repressione dalle persone fisiche alle organizzazioni, ma propone una azione preventiva nei confronti di questi reati, con strumenti e finalità prettamente tecniche.
Lo sviluppo di una forte cultura della sicurezza passa anche attraverso la corretta considerazione dei sistemi di regole all’interno delle politiche aziendali: non qualcosa da invocare quando le cose vanno male, per potere dimostrare che la direzione ha fatto la sua parte, ma un approccio sistematico ai diversi aspetti della governance aziendale.
Sembra che sempre più persone si siano spostando per garantirsi una vita dignitosa. Per quale motivo un essere umano, per la sola ventura di essere nato nell’Africa subsahariana o in Asia centrale, non ha il diritto di aspirare al medesimo livello di benessere del suo omologo che ha avuto la fortuna di venire alla luce a Treviso, Italia, o magari a Frensdorf, Germania, Crawfordville, USA, o Dandenong, Australia? Tutti questi avvenimenti rendono necessario ai governi dedicare sempre maggior risorse a controllare le conseguenze di questi avvenimenti, sottraendole alla difesa, all’istruzione, alla sanità e ai servizi sociali. Questo genera scontento tra i cittadini e pregiudica l’efficacia della politica pubblica.
I principi ESG sono la risposta che la leadership mondiale sta cercando di dare ai problemi epocali che si stanno manifestando in questi anni.
L’Unione Europea è stata fondata nel 1957 con il Trattato di Roma tra Francia, Germania, Italia e i Paesi Bassi, con il nome di Comunità economica europea (CEE). Lo scopo della CEE era quello di creare un’area comune di libero scambio e di stabilizzare gli scambi economici tra i paesi membri. Nel corso degli anni, la CEE si è evoluta in Unione europea (UE), che ha ampliato il suo obiettivo originale per includere la cooperazione politica e la creazione di un’unione monetaria. Nel 1992, il Trattato di Maastricht ha formalmente creato l’Unione europea e ha stabilito l’euro come moneta comune tra alcuni paesi membri. Attualmente, l’UE è composta da 27 paesi membri che lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni in materia di commercio, politica estera, ambiente e sicurezza.
Tra gli strumenti sviluppati per allineare le pratiche economiche nei paesi membri, ci sono anche le direttive UE sulla rendicontazione economica, che sono state studiate per garantire la comparabilità e la trasparenza dei bilanci delle società quotate in borsa in Europa. Questo allo scopo di consentire agli investitori e al pubblico in generale, di valutare la performance e la situazione finanziaria delle società e di prendere decisioni informate.
In Italia, secondo l’Istituto Centrale di Statistica, ISTAT, la dimensione media delle imprese è di 3,8 addetti; un po’ più elevata nell’industria (5,8) che nei servizi (3,2) . Inoltre, l’adozione di nuove normative o il cambiamento di quelle esistenti può comportare un impegno di tempo e risorse per adeguare le attività aziendali alle nuove disposizioni.
Il sistema di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) in Italia è disciplinato da un impianto legislativo basato sulla legislazione comunitaria e nazionale, nonché sui contratti collettivi nazionali e aziendali. La principale carenza dell’impianto legislativo italiano in ambito di SSL è legata alla difficoltà di garantire il miglioramento nel tempo delle prestazioni relative alla sicurezza delle imprese.
Il nostro Paese, infatti, da decenni presenta sempre le stesse statistiche mediocri di incidenti e infortuni. Inoltre, l’adeguamento delle attività aziendali alle normative e standard in materia di SSL può comportare un impegno di tempo e risorse per le imprese che queste non si possono permettere, a causa della loro dimensione e della cattiva qualità della norma stessa, che non ne facilita l’applicazione e a causa anche di importanti freni culturali.
Puoi scaricare lo speciale Compliance normativa in ambito HSE: criticità e possibili novità a questo link (registrazione richiesta).
Continuo a vedere aziende che richiedono ai loro appaltatori di consegnare i certificati di idoneità alla mansione dei loro lavoratori, nell’ambito dello scambio di informazioni relative all’affidamento di contratti d’appalto all’interno delle aziende. Quando chiedo i motivi di questa prassi, i più non sanno rispondere. Perché? – dicono – non si deve fare così? Non ci si organizza con l’obiettivo di rispettare la legge studiandola o, almeno, leggendola. Semplicemente qualcuno ha iniziato a raccogliere questi dati e gli si è andati dietro.
Altri affermano che lo fanno perché vogliono essere certi che i lavoratori dei propri appaltatori siano idonei allo svolgimento delle attività affidate. Questa affermazione è molto pericolosa, perché ci si sta precostituendo almeno un capo di imputazione per il reato di pericolo di esercizio di fatto di poteri direttivi, secondo l’articolo 299 del Decreto Legislativo 81 del 2008 che, possibilmente ha la possibilità di trasformarsi in un capo di imputazione per lesioni colpose gravi e gravissime, o omicidio colposo, per colpa specifica.
GDPR è l’acronimo di General Data Protection Regulation, ovvero Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: è una normativa europea in materia di protezione dei dati personali che è entrata in vigore il 25 maggio 2018. Questa norma stabilisce le regole per la raccolta, l’utilizzo, la conservazione, la trasmissione e la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea (UE). Si applica a tutte le organizzazioni che raccolgono, trattano o utilizzano dati personali di persone fisiche residenti nell’UE, indipendentemente dalla loro posizione geografica.
ll GDPR definisce i dati personali come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (art. 4, n. 1). I dati sanitari rientrano nella categoria dei dati personali e sono considerati “dati sensibili” ai sensi del GDPR, in quanto possono rivelare informazioni sulla salute di un individuo. Secondo il GDPR, i dati sensibili comprendono, tra gli altri, “dati personali relativi alla salute fisica o mentale di una persona fisica” (art. 9, n. 1). Il certificato di idoneità alla mansione è stato concepito per trasmettere, all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro, alcune informazioni riguardanti la salute del lavoratore come, ad esempio, la sua idoneità alla mansione, che può essere assoluta, parziale o limitata. Queste informazioni rientrano tra i dati personali protetti dal GDPR e possono essere trattati solo secondo le normative applicabili.
In particolare, i dati che riguardano la salute fisica o mentale di una persona sono protetti dal GDPR e possono essere trattati solo in base a eccezioni specifiche previste dalla legge o con il consenso esplicito dell’interessato. L’articolo 9 comma 2 del GDPR elenca i casi in cui è possibile trattare i dati personali relativi alla salute, e nessuna voce può essere direttamente riferita ad un affidamento di un appalto.
Chi può trattare i dati contenuti nei certificati di idoneità alla mansione?
La normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Decreto Legislativo 81 del 2008, indica quali sono i ruoli che hanno l’obbligo di trattare queste informazioni. Sono il datore di lavoro ed i dirigenti – D.Lgs. 81/2008, art. 18 c. 1 lett. c): «nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza» e, naturalmente, il medico competente (art. 25). Non sono in questo elenco altre figure rilevanti del sistema di prevenzione aziendale: i preposti, i rappresentanti dei lavoratori e, sorprendentemente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’articolo 26, obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione, non registra quest’obbligo, a carico di nessuno, figuriamoci il datore di lavoro committente. Morale: l’unica possibilità per un datore di lavoro committente, per gestire i certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori dei suoi appaltatori, è richiedere il permesso ai titolari dei dati: i lavoratori.
Il GDPR stabilisce che i dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, equità e trasparenza, e solo per scopi determinati, espliciti e legittimi. Inoltre, i dati personali non possono essere conservati per periodi più lunghi di quelli necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti. Entrando più in dettaglio, il trattamento delle informazioni contenute nei certificati di idoneità alla mansione, rientra nella categoria di “dati sensibili” e richiede un livello elevato di protezione ai sensi del GDPR. Per gestire questi dati in conformità al GDPR, è necessario seguire i seguenti passaggi:
Identificare le informazioni sanitarie che si gestiscono e determinare la base giuridica per il loro trattamento.
Informare le persone interessate su come verranno utilizzati i loro dati, incluso il tipo di informazioni che si raccolgono, il motivo per cui sono necessari e chi avrà accesso ai dati.
Impostare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati sanitari, come la crittografia e la protezione da accessi non autorizzati.
Rispettare la richiesta di accesso, cancellazione o portabilità dei dati da parte dei titolari dei dati.
Designare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) se necessario.
Tenere traccia delle attività di trattamento dei dati sanitari e tenere registri adeguati.
Seguire le procedure appropriate in caso di violazione dei dati sanitari.
È importante notare che il trattamento dei dati sanitari può essere soggetto a normative specifiche in materia di salute e privacy, oltre al GDPR. Pertanto, è fondamentale essere a conoscenza delle normative specifiche del settore e del paese in cui si svolgono le attività di trattamento dei dati sanitari.
Informativa. Autorizzazione dei titolari richiesta e ottenuta. Modalità sicure per la gestione dei dati. Registrazione delle attività di trattamento. Consentire l’accessibilità a questi dati ai titolari? Siamo sicuri che tutto questo sia rispettato? Magari in un cantiere? E, soprattutto, che ne valga la pena?
Non prendiamoci in giro. La raccolta dei certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori in appalto, che qualche organizzazione committente fa, non serve a nulla. Non ho mai visto committenti supervisionare le e attività affidate, controllando costantemente che i lavoratori fossero idonei alla mansione specifica. Al limite il committente può predisporre un controllo sul rispetto delle scadenze per le visite periodiche. Deve essere chiaro che lo fa gratuitamente, quasi sicuramente violando la legge, per accertarsi che i propri appaltatori adempiano ad un obbligo specifico. Con buona pace delle capacità organizzative che dovrebbero essere valutate in fase di selezione dell’appaltatore, auspicabilmente per rivolgersi ad una impresa che è in grado di tenere sotto controllo questi adempimenti in autonomia.
Se proprio si crede sia necessario verificare che i propri appaltatori siano diligenti nello svolgimento della sorveglianza sanitaria, perché non considerare le “informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”, che il Medico competente aziendale deve produrre ogni anno, entro il primo trimestre, per trasmetterle ai servizi territoriali? Innanzitutto, si tratta, appunto, di dati aggregati, le persone che hanno fornito la base delle informazioni non sono individuabili, i dati non sono personali e quindi il loro trattamento è al di fuori del campo di applicazione del GDPR.
Le informazioni che questa relazione trasmette sono facilmente verificabili scorrendo l’allegato 3B del Decreto Legislativo 81 del 2008: lavoratori occupati, lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, lavoratori che sono stati effettivamente sottoposti a visita durante il periodo, con esiti, sempre aggregati. Quanto basta per verificare se l’appaltatore è stato diligente: se i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono, diciamo, 100 e le visite nell’anno di riferimento sono state 10, c’è qualcosa che non va. Lo stesso se il panorama dei rischi lavorativi che il medico ha registrato è radicalmente differente da quello cui verosimilmente saranno esposti i lavoratori per le attività appaltate.
Il nostro sistema della prevenzione è inserito all’interno di una più ampia organizzazione delle tutele generali. Un vero professionista sa trovare il controllo del rischio più efficace – anche quello amministrativo – sapendo rispettare tutte le salvaguardie. Che, non dimentichiamo, sono il frutto di una lunga stagione di lotte e di conquiste. Non vorremo mica trasformarci in un sistema totalitario di stampo orientale qualsiasi, magari solo per sciatteria?
Nella foto, la Dhobi Ghat la più grande lavanderia a cielo aperto di Mumbay.
Scritto assieme a Helmut Lansbergen, consulente, auditor ISO 9001, ISO 28001, ISO 45001 e SA 8000 e docente.
Il termine inglese dumping individua la pratica commerciale scorretta di immettere sul mercato beni o servizi a prezzi che non coprono i costi per la loro produzione, in modo da manipolare il mercato. Il dumping sociale è il mancato rispetto delle leggi in materia di sicurezza, diritti del lavoratore e tutela ambientale, che consente a un’impresa di ridurre i costi di produzione e quindi di vendere le proprie merci a prezzi molto più bassi di quelli di mercato.
Sweatshop, è un termine della lingua inglese, testimoniato a partire dal 1892 per indicare luoghi di lavoro caratterizzati da condizioni povere, insicure e socialmente inaccettabili. In particolare, è interessante constatare che il termine sweat non indica solo il sudore, ma nel XIX secolo ha assunto anche il significato di lavoro pesante sottopagato.
Le buone prassi internazionali, i concetti ESG, hanno iniziato quindi a responsabilizzare le grandi organizzazioni che, essendo al vertice della propria filiera produttiva, hanno approfittato, a volte bassamente, dell’esternalizzazione dei processi produttivi, affidando la produzione ai cosiddetti sweatshop situati in paesi stranieri a bassissimo reddito, in modo da lucrare enormemente sui vantaggi economici generati dal rivendere le merci prodotte in economia, a caro prezzo nel primo mondo. Per la legge del contrappasso ora l’opinione pubblica e la legge, più o meno timidamente, chiedono loro di rendersi garanti delle condizioni lavorative non solo dei lavoratori che sono assunti direttamente da loro, ma anche e soprattutto di quelli impiegati lungo la catena di forniture, in milanese moderno supply chain: tutti coloro che sono coinvolti nei processi produttivi: appaltatori, subappaltatori e fornitori.