Sollevamenti

Le operazioni di sollevamento in cantiere sono quelle attività per mezzo delle quali un carico, che può consistere in materiale sciolto contenuto in un recipiente, sacchi, pallets, parti di strutture come travi o telai così come attrezzature, viene sollevato da un livello ad un altro per mezzo di attrezzature progettate e realizzate specificamente per questo scopo e dei relativi accessori, concepiti per fungere da elemento di adattamento tra le caratteristiche del carico e le specifiche del mezzo di sollevamento.

Queste attività sono da sempre una condizione pericolosa. Le grandi dimensioni delle attrezzature coinvolte e l’entità dei carichi movimentati, in caso di incidente possono provocare conseguenze drammatiche. Senza pretesa di esaustività, durante una operazione di sollevamento:

  1. il carico può cadere, del tutto o solo in parte;
  2. il mezzo di sollevamento, gli accessori (catene, funi e brache) e il carico stesso può entrare in contatto con linee elettriche aeree che si sviluppano in prossimità dell’area di lavoro, scaricando il potenziale elettrico verso terra attraverso il mezzo di sollevamento stesso. Oppure, nel caso di linee ad alta tensione, può essere sufficiente avvicinarsi alla linea in tensione per provocare un arco elettrico.
  3. Un sollevamento mal gestito può condurre ad urtare, con il carico o con il mezzo di sollevamento, edifici o strutture vicine all’area di lavoro, con i pericoli conseguenti alla perdita di controllo del carico o alla caduta di materiale dall’alto.
  4. Il mezzo di sollevamento può inclinarsi, fino a ribaltarsi, a causa del cedimento del terreno su cui lavora.
  5. Infine, il mezzo di sollevamento può ribaltarsi, a causa di operazioni durante le quali vengono superati i limiti di equilibrio del sistema, normalmente in fase di traslazione o abbassamento del carico.

Leggi l’articolo sul numero 10/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Pianificare l’estero

Nonostante il possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001 sia diventata ormai una conditio sine qua non per concorrere all’assegnazione di grandi progetti infrastrutturali in ambito internazionale è inteso che il cantiere dovrà essere gestito attraverso un sistema di gestione progettato ad hoc. Il contratto di appalto, infatti, normalmente richiede la produzione di una serie di piani, strategici per la gestione del progetto, che devono essere sottoposti alla verifica del Cliente per approvazione. A questa è legata l’erogazione di anticipi sull’importo dei lavori, anche rilevanti.

Capita che le specifiche siano definite sia dalle norme contrattuali o statutarie dei Lenders (richiamate dal contratto di appalto), dalle norme del paese dove si eseguono i lavori e possono essere anche attività già definite dai documenti aziendali di sistema. In linea di massima è difficile trovarsi di fronte a grandi dilemmi tecnici, dal momento che questi regolamenti provengono normalmente dalla medesima matrice internazionale. Di solito, la scadenza più immediata alla firma del contratto è la produzione del set di istruzioni e documentazioni per il cliente, anche perché, come detto, può essere propedeutica all’erogazione di anticipi; anche se è opportuno verificare quali siano i tempi di discussione e di approvazione della documentazione che deve essere sottoposta per l’approvazione alle Amministrazioni locali, al fine di non sottovalutare la questione, e accumulare ritardi.

Leggi l’articolo sul numero 10/2018 di Ambiente e Sicurezza.

Imprese italiane all’estero? Attenti alla sicurezza. Intervista a Federico Olivo

Imprese italiane all’estero? Attenti alla sicurezza. Intervista a Federico Olivo

Fondatore e amministratore delegato di Vistra, Olivo assiste imprese italiane nella gestione degli aspetti di QHSE internazionale. Abbiamo parlato con lui di sicurezza Federico Olivo e Andrea Martini

Conosco da tempo i fondatori di Vistra, Federico Olivo e Andrea Martini. Li ho rincontrati dopo diversi anni fa e sono rimasto impressionato dallo sviluppo che la loro creatura ha avuto nel frattempo. L’Italia sembra vivere del perpetuo dualismo tra Milano, capitale degli affari, e Roma, dove l’industria principale è la politica: non è retorica che esiste una provincia prospera perché industriosa. Il nord-est è una di queste, particolarmente affascinante perché è ancora vivo il retaggio di apertura all’esterno, la prospettiva cosmopolita che fu prima della Repubblica di Venezia e poi dell’Impero Absburgico. Come tante altre aziende italiane, anche questa azienda negli anni della crisi si è rivolta all’estero.

Imprese italiane all’estero? Attenti alla sicurezza. Intervista a Federico Olivo

Sorveglianza sanitaria: parliamone

Sorveglianza sanitaria: parliamone Il protocollo sanitario non è un semplice adempimento di legge, ma assume un ruolo determinante per la gestione della salute dei lavoratori. Ecco perché un termine è fondamentale: collaborazione

La sorveglianza sanitaria è un’attività prevista dalla legge. Il decreto legislativo n. 81/2008, al Titolo I, Capo III, Sezione V, ne definisce i contenuti, anche se importanti spunti sono contenuti qua e là nello stesso Testo Unico, per non dire delle attività che possono essere considerate ad essa riferibili, come ad esempio quelle previste dal Decreto Legislativo n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 pone rilevanti condizioni alla gestione delle informazioni sulla sorveglianza sanitaria: i «dati relativi alla salute» sono garantiti da pesanti tutele.

Sorveglianza sanitaria: parliamone

HSE, cambiare mentalità per sfidare i mercati: intervista a Michele Andreano

HSE, cambiare mentalità per sfidare i mercati: intervista a Michele Andreano Penalista di lunga esperienza nel settore dell’organizzazione delle aziende, l’avvocato Andreano riflette con noi sulle nuove sfide in materia di ambiente e sicurezza

La gestione delle tematiche relative a sicurezza e ambiente all’interno di grandi organizzazioni, è necessariamente una sintesi di diverse discipline: la sicurezza e gli infortuni sul lavoro, i reati ambientali sono uno spettro per qualsiasi dirigente, manager o delegato di funzioni per le sanzioni amministrative e penali previste.

Qualche anno fa ho avuto modo di incontrare l’avvocato Michele Andreano, penalista anconetano di nascita ma ormai romano per professione, capofila dell’omonima società di professionisti con sede a Roma e filiali a Milano, Napoli e Ancona, oltre ad una fittissima rete internazionale costruita “seguendo le aziende per il mondo”. Ho sentito l’avvocato Andreano per porgli qualche domanda.

HSE, cambiare mentalità per sfidare i mercati: intervista a Michele Andreano

Il contesto dell’organizzazione

Lungamente attesa, la nuova norma di fatto è l’evoluzione del più antico BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, a sua volta revisione dell’emissione originale, avvenuta nel 1999.

Il mondo anglosassone, però, aveva iniziato ad approcciare la sicurezza sul lavoro con il criterio del ciclo di Deming, il famoso Plan-Do-Check-Act, fin dal 1991, quando il governo britannico aveva dato alla luce il fortunato manuale HSG65, una guida agli adempimenti normativi nel campo della sicurezza rivolto al management aziendale, ai professionisti e ai rappresentanti dei lavoratori (giunto alla terza edizione nel 2013 e oggi liberamente disponibile per il download su http://www.hse.gov). Qualche anno dopo, nel 1996, il British Standard Institute BSI aveva emesso la norma BS 8800 Guide to occupational health and safety, trasformata appunto nel 1999 nella BS OHSAS 18001.

La nuova norma internazionale è stata fortemente voluta e fortemente discussa: sono state prodotte ben due bozze “ufficiali” (DIS) e hanno partecipato ai lavori dal 2013 alla sua pubblicazione, i delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16. Il suo contenuto, come è ovvio, parte dalla “vecchia” BS OHSAS 18001:2007 e dalle esperienze del suo sviluppo, oltre che dalle convenzioni e sulle linee guida dell’ILO, International Labour Organization. Il risultato, però, implementa nuovi interessanti concetti, alcuni dei quali proprio nel capitolo 4 Contesto dell’organizzazione.

Leggi l’articolo sul numero 8-9/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Committenti e lenders

Le banche internazionali di sviluppo, che sono degli strumenti della politica estera dei governi degli stati membri, allo scopo di scongiurare il più possibile anche solo l’insorgere di questi problemi, hanno da tempo sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. Questi sono requisiti contrattuali, spesso più rigorosi della normativa cogente locale. I committenti di nazioni virtuose, lavorando al di fuori del proprio paese, spesso fanno riferimento a questi standard. Chiaramente, nel caso un argomento sia definito sia dalla norma nazionale che da quella contrattuale, sarà il caso di adottare il comportamento più rigoroso.

Fondamentalmente gli ambiti di interesse sono tre: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali e gli enti. È bene fare chiarezza: le banche perseguono obiettivi politici di massimizzazione del consenso e minimizzazione degli effetti negativi, e il progetto finanziato non è il loro fine, ma solo lo strumento per questi obiettivi. Pensare che, come il Committente, siano interessati fondamentalmente alla realizzazione dell’opera, e che per questo possano avere un approccio negoziabile a tutto il resto, può portare ad avere un brusco risveglio.

Leggi l’articolo sul numero 8/2018 di Ambiente e Sicurezza.

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare Dal linguaggio sbagliato alla documentazione non richiesta, da subaffidamenti spericolati a team di lavoro non idonei: una lista di ‘cattive pratiche’ per il coordinatore della sicurezza nei cantieri

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sul coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali. L’analisi dei problemi che si verificano durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere L’idea di questo articolo è quella raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare durante il coordinamento per la sicurezza nel cantiere e che possono essere di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

Coordinamento per la sicurezza nel cantiere: nove cose da evitare

Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

VTP e POS

Nella dinamica del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 l’impresa di costruzione va selezionata, sulla base di criteri che privilegiano una adeguata capacità di eseguire le opere da costruire e chiamata a definire le modalità esecutive del proprio lavoro, attraverso la redazione di un proprio piano di sicurezza, da considerare “complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”, preparato per il progetto (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1 lettera b).

La valutazione dell’idoneità tecnico professionale di un potenziale appaltatore, così com’è descritta all’allegato XVII, è un adempimento meramente formale. Limitarsi solo a questo, addirittura può diventare fonte di problemi, tale è la distanza dal reale obiettivo che il testo unico si pone: valutazione del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da analizzare”. Un’analisi condotta secondo i criteri dell’allegato XVII, nulla dice riguardo alla capacità dell’impresa di realizzare professionalmente l’opera e ancora di meno in relazione alla capacità di svolgerla in sicurezza.

Per meglio tutelarsi in relazione non solo ai possibili incidenti, ma anche riguardo agli investimenti economici necessari per un progetto, sarebbe opportuno che i committenti organizzati elaborassero una strategia per i criteri di affidamento dei lavori: le imprese candidate dovrebbero essere analizzate sotto diversi profili, alcuni di questi elencati direttamente dalla norma. Partendo appunto da questa, è fondamentale dimostrare il possesso di capacità organizzative, attraverso informazioni su precedenti lavori analoghi eseguiti, magari con lettere di referenze dei committenti, l’organigramma aziendale, della commessa con i curricula dei tecnici nelle posizioni principali. Le certificazioni relative all’implementazione di sistemi di gestione, della qualità, della sicurezza o ambientale, dovrebbero essere richieste in questo momento, magari riservandosi di sottoporre i candidati selezionati ad audit, per appurare direttamente come i sistemi sono implementati e con quali risultati.

Leggi l’articolo sul numero 5/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.