Autore: Antonio Pedna
Lavorare all’estero
Lavoratori in solitario
Che il lavoro sia cambiato negli ultimi anni è ormai fuori discussione; assieme a esso, è mutato il modo in cui vi si guarda, assieme alle aspettative legate a esso. Ciò che più legittimamente ci si aspetta è che il lavoro non sia pericoloso per le persone che lo eseguono e che queste siano tutelate verso i potenziali pericoli che incontrano. Negli ultimi anni queste rinnovate sensibilità hanno portato ad analizzare aspetti del lavoro in modi che non erano mai stati presi in considerazione, come nel caso della sicurezza del lavoro in solitario.
Si tratta di una condizione che è sempre esistita (si pensi ai postini, agli autisti, agli agricoltori eccetera); tuttavia, solo recentemente si è sviluppata una particolare sensibilità verso i problemi connessi a lavorare da soli, spesso in zone isolate, con il pericolo di non essere soccorsi tempestivamente o affatto, o di essere soggetti a condizioni ambientali inaspettate, trovandosi quindi impreparati a proteggersi. Il datore di lavoro ha il dovere di considerare anche questi aspetti nella sua valutazione di tutti i rischi lavorativi, anche perché si tratta dei “rischi particolari” previsti all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. Solo per alcune attività la norma e gli standard individuano precise strategie per la gestione del rischio.
Solo alcuni Paesi hanno affrontato in maniera sistematica questo problema, come si vedrà nel seguito.
Leggi l’articolo sul numero 1/2019 di Ambiente e sicurezza
Letteratura professionale
Come scrivere un documento previsto da una norma o da un contratto
Per scrivere un documento i cui requisiti sono previsti da una norma o da un contratto, è opportuno tenere in massima considerazione l’aderenza sia di forma che di contenuto a questi requisiti: l’obiettivo deve essere di documentare un percorso tecnico corrispondente a quanto stabilito dalle regole, non di fare mere asserzioni. Sembra una cosa banale, ma è molto più facile verificare i nostri documenti se condividono con la norma di riferimento struttura e vocabolario. Chi è il responsabile della sicurezza, che norma lo prevede e quali sono le responsabilità a suo carico? Capita anche che chi redige un documento si faccia prendere la mano, e nell’ansia di gestire un particolare processo si metta a regolare anche ambiti che, per legge appartengono ad altre figure. L’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 sta lì a ricordarci che, se esorbitiamo da nostro ruolo, dobbiamo poi anche assumercene le responsabilità.
Occorre avere sempre avere in mente lo scopo del documento che stiamo scrivendo: un report è un resoconto su qualche cosa che è accaduto, che viene redatto per spiegare cosa è successo. Un piano è la definizione di un obiettivo che ci poniamo per la nostra organizzazione, la determinazione delle risorse che si intende schierare e dei processi che queste devono sviluppare per raggiungere l’obiettivo. Una procedura è la spiegazione del comportamento richiesto dalla nostra organizzazione per lo svolgimento di una determinata operazione, più o meno complessa.
Un documento professionale deve essere curato e di facile leggibilità. Sciatto è peggio che sbagliato, perché denota poco impegno nella redazione e conseguentemente mancanza di rispetto nei confronti dei lettori. E poi, di solito le cose vanno a braccetto: un documento sciatto è molto probabile che sia anche sbagliato. Per questo motivo è necessario avere padronanza dei programmi di scrittura: questo faciliterà la costruzione dell’elenco dei punti che il documento deve affrontare. È consigliabile di non esagerare con la frammentazione del testo. Tipicamente il vostro interlocutore, dopo la prima lettura del report o procedura o piano, dovrebbe essere in grado di saltare di volta in volta al capitolo che lo interessa e leggerlo ricevendone una informazione completa, almeno per quello che cerca in quel momento.
Leggi il seguito su AIASMAG n. 3 (1/2019)
La valutazione strategica dei rischi
In ogni organizzazione si possono distinguere i momenti in cui si prendono le decisioni, si potrebbe dire, utilizzando il gergo dei sistemi di gestione, si definisce e si attua la “politica”, da quelli in cui sono svolte le attività per le quali l’organizzazione è stata creata: il lavoro, le “operations”. Ebbene, per la BS OHSAS 18001 la valutazione dei rischi è una attività che deve essere svolta dallo specialista della salute e sicurezza sul lavoro: presuppone la conoscenza delle norme di legge, i requisiti legali, ma anche di come concretamente le attività lavorative vengono svolte, così come le caratteristiche di pericolosità di attrezzature e materiali. In sostanza la valutazione dei rischi, che molto banalmente in questo caso significa definire il livello di protezione che voglio assicurare ai lavoratori o, più crudamente, che tipo di incidenti o di malattie professionali decido siano accettabili per la mia organizzazione, viene eseguita da un tecnico e non dal datore di lavoro (che è colui che definisce la politica dell’organizzazione) o dal dirigente, che è la figura che fornisce gli stimoli all’organizzazione perché essa venga applicata.
Il fatto di avere questo momento di riflessione sulla politica dell’organizzazione spostato ad un livello “tecnico” e non manageriale, che è comune all’impostazione legislativa delle Direttive europee prima e di quella normativa poi, nella pratica si è dimostrato una disfunzionalità nel sistema di gestione della salute e sicurezza. Sì, è vero che la legge ne fa un obbligo a carico del datore di lavoro, ed è un obbligo sanzionato penalmente, ma è come dire a qualcuno che non guida l’automobile di dare istruzioni all’autista. In conseguenza di questo, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza col tempo è diventato un processo amministrativo, si potrebbe dire quasi notarile, con poco o punto contatto con la realtà; per tornare alla metafora di prima, la risposta solita è: sì, gli ho detto di andare piano. La valutazione dei rischi viene spesso effettuata a posteriori, su scelte manageriali già prese, quindi con scarsa capacità di influenzare le scelte concrete.
Leggi l’articolo sul numero 12/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro
Il nuovo standard ISO 45001
Proteggere i lavoratori dal calore
L’organismo umano è una macchina termica. Scambia energia e lavoro con l’esterno, trasformando l’energia chimica – sotto forma del cibo che ingerisce – in calore e lavoro. Come tutte le macchine termiche, sfrutta il salto tra una sorgente calda ed una sorgente fredda, funziona correttamente solo all’interno di un determinato intervallo di temperatura, e – è necessario aggiungere – umidità, perché il corpo scambia calore con l’esterno in gran parte attraverso il raffreddamento per evaporazione del sudore. Per un organismo che svolge una moderata attività fisica, i parametri corretti dell’ambiente di lavoro sono una temperatura compresa grossomodo tra 19 e 24°C e un valore di umidità relativa tra il 40 e il 60%. Il corpo umano, però, non è solo una macchina, ma è soprattutto un organismo biologico, e il suo funzionamento in condizioni ambientali radicalmente differenti dalle ottimali, non solo fa diminuire drasticamente il suo rendimento, ma può arrivare a pregiudicare il suo funzionamento stesso, provocando la morte.
Un effetto del calore è l’abbassamento della pressione arteriosa, che, assieme alla vasodilatazione periferica, può causare lo stress da calore, ovvero il collasso dei vasi periferici con insufficiente apporto di sangue al cervello. Il colpo di calore è quando la capacità fisiologica di termoregolazione viene compromessa, e si manifesta con malessere, mal di testa, nausea, vomito, vertigini e stati d’ansia e confusionali. La temperatura corporea aumenta rapidamente, si può perdere la conoscenza e il malfunzionamento degli organi interni può condurre alla morte. Infine, l’esposizione ad alte temperature, come si può immaginare, può avere l’effetto di aggravare alcune malattie esistenti.
Come usare i sistemi di incentivazione per la sicurezza dei lavoratori
Come usare i sistemi di incentivazione per la sicurezza dei lavoratori Come adoperarli, quali comportamenti incentivare e quali sono le condizioni perché funzionino veramente, come stimolo e come tutela
I sistemi di incentivazione per la sicurezza dei lavoratori dimostrano l’impegno dell’azienda nell’innalzamento degli standard e, allo stesso tempo, spronano i lavoratori a farsi parte attiva nella gestione della sicurezza. Possono essere rivolti a:
– singoli
– gruppi di lavoratori variamente individuati (ad esempio a chi è coinvolto in attività particolarmente pericolose o a particolari subappaltatori)
– tutti i lavoratori dell’azienda.
Come usare i sistemi di incentivazione per la sicurezza dei lavoratori
L’ebook sul coordinamento della sicurezza
L’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione” raccoglie una serie di articoli che, partendo dal confronto tra il testo della Direttiva Europea 92/57CE sui cantieri temporanei e mobili, con i vari testi di recepimento nell’ordinamento italiano che si sono succeduti negli anni, analizzano la reale prescrizione normativa, suggerendo le strategie più opportune per adempiere al dettato normativo, produrre piani di sicurezza e coordinamento coerenti con la norma e con gli obiettivi che si pone.
L’ebook approfondisce i temi dell’organizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in relazione ai contenuti richiesti dalla norma, del contenuto delle sue prescrizioni, in relazione agli aspetti tecnici e di responsabilità nei confronti del dettato normativo. Viene poi affrontato il tema della determinazione degli oneri della sicurezza, con l’individuazione di cosa debba essere riconosciuto e come, con un excursus dove viene approfondito il meccanismo dei formazione dei prezzi. Largo spazio è dedicato all’approfondimento dell’attività di coordinamento in fase di esecuzione, con l’analisi delle prescrizioni di legge e indicazioni sulle migliori strategie per ottemperare, ottenendo contemporaneamente una efficace azione di coordinamento. In ultimo, vengono analizzati alcuni comportamenti che negli anni sono venuti a fossilizzarsi nella pratica professionale, che però non sono giustificati dal dettato normativo e sono quindi potenzialmente pericolosi.
Puoi acquistare l’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione”a questo link.
Sollevamenti
Le operazioni di sollevamento in cantiere sono quelle attività per mezzo delle quali un carico, che può consistere in materiale sciolto contenuto in un recipiente, sacchi, pallets, parti di strutture come travi o telai così come attrezzature, viene sollevato da un livello ad un altro per mezzo di attrezzature progettate e realizzate specificamente per questo scopo e dei relativi accessori, concepiti per fungere da elemento di adattamento tra le caratteristiche del carico e le specifiche del mezzo di sollevamento.
Queste attività sono da sempre una condizione pericolosa. Le grandi dimensioni delle attrezzature coinvolte e l’entità dei carichi movimentati, in caso di incidente possono provocare conseguenze drammatiche. Senza pretesa di esaustività, durante una operazione di sollevamento:
- il carico può cadere, del tutto o solo in parte;
- il mezzo di sollevamento, gli accessori (catene, funi e brache) e il carico stesso può entrare in contatto con linee elettriche aeree che si sviluppano in prossimità dell’area di lavoro, scaricando il potenziale elettrico verso terra attraverso il mezzo di sollevamento stesso. Oppure, nel caso di linee ad alta tensione, può essere sufficiente avvicinarsi alla linea in tensione per provocare un arco elettrico.
- Un sollevamento mal gestito può condurre ad urtare, con il carico o con il mezzo di sollevamento, edifici o strutture vicine all’area di lavoro, con i pericoli conseguenti alla perdita di controllo del carico o alla caduta di materiale dall’alto.
- Il mezzo di sollevamento può inclinarsi, fino a ribaltarsi, a causa del cedimento del terreno su cui lavora.
- Infine, il mezzo di sollevamento può ribaltarsi, a causa di operazioni durante le quali vengono superati i limiti di equilibrio del sistema, normalmente in fase di traslazione o abbassamento del carico.
Leggi l’articolo sul numero 10/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.