Gli infortuni sul lavoro sono stati senz’altro uno degli argomenti dell’anno passato. L’incidente occorso a Luana D’Orazio, giovane operaia madre di un bambino di cinque anni, deceduta in seguito all’Impigliamento in un ingranaggio dell’orditoio che stava utilizzando, ha colpito l’opinione pubblica e da allora, dal 3 maggio 2021, le notizie sugli altri incidenti mortali avvenuti al lavoro sono uscite dalle cronache locali, per diventare un tema del dibattito politico.
Le cause degli incidenti sono state attribuite all’assenza o all’inefficacia della formazione dei lavoratori, alla mancanza dei controlli o a un sistema sanzionatorio percepito come non adeguatamente punitivo, nei confronti dei datori di lavoro responsabili di violazioni delle norme sulla tutela dei lavoratori. Per qualche settimana ci si è cullati con l’idea di istituire una Procura nazionale in materia di sicurezza sul lavoro ma poi, il 21 ottobre 2021, il Governo ha emesso il decreto-legge numero 146, convertito con la legge 215, che dedica il Capo III al «Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», modificando in alcune parti il Decreto Legislativo 81 del 2008.
La sicurezza non è un valore da integrare in quelli aziendali, ma una necessità, e l’obiettivo principale è la conformità normativa, la compliance, nel latino dell’inizio del XXI secolo. Le nostre piccole e medie aziende difficilmente vengono strutturate secondo le buone prassi organizzative che l’industria ha sviluppato e le decisioni sono prese affidandosi più alla personalità di coloro che ricoprono i ruoli di vertice, che a processi strutturati. Questo ha portato ad una generale sottovalutazione dei problemi legati alla tutela del lavoratore. Non viene riconosciuta la specifica preparazione di coloro che lavorano in questo settore e si autorizzano, fino anche a promuovere, soggetti a basso livello di competenze a eseguire deviazioni da processi lavorativi complessi, che hanno reso necessario l’apporto di diverse conoscenze per la loro definizione, sulla base della totale sottovalutazione dei rischi che vi sono correlati. È la cronaca degli ultimi mesi: la modifica di attrezzature complesse da parte di soggetti illetterati, per motivi risibili legati alla produzione, è stata alla base di alcuni di quegli infortuni mortali che hanno impressionato l’opinione pubblica.
La cultura della sicurezza è l’obiettivo mai raggiungibile interamente, perché è in perpetuo movimento alla fine di un percorso lungo e faticoso di acquisizione di solide e comprovate esperienze tecniche.
La sicurezza, quel sistema di conoscenze e di competenze finalizzato ad agire sui processi lavorativi allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori, è una disciplina che ha cominciato a essere riconosciuta in maniera organica quando la società ha smesso di considerare l’incidente come un evento o una punizione divina, per diventare la conseguenza di condizioni definite dall’uomo. L’elaborazione culturale ha definito modelli ed ha prodotto teorie su come rispondere al problema di evitare che i lavoratori si facessero male. Alcune di queste regole, sviluppate all’interno del mondo industriale, sono state in seguito inserite nelle legislazioni nazionali, diventando obblighi. Ciò è capitato per svariati motivi, normalmente perché hanno dimostrato la loro efficacia, anche se è capitato che la legge abbia singolarmente travisato il processo industriale. È il caso di come la gerarchia dei controlli si è trasformata nelle misure generali di tutela.
La hierarchy of controls è il tentativo del mondo industriale di andare oltre il trial-and-error: le scelte progettuali, nel momento in cui vengono analizzate e discusse, devono passare attraverso questa analisi e possono essere approvate se rispettano i requisiti del processo. Un decennio più tardi, sempre nell’ambiente industriale nordamericano, saranno sviluppati i primi metodi di valutazione quantitativa del rischio, in modo da supportare il processo della hierarchy of controls con evidenze oggettive e non con sensazioni o valutazioni personali. L’ambiente di coltura è sempre l’industria aerospaziale, anche la prima applicazione pratica resa pubblica è considerata il rapporto Reactor Safety Study da parte della U.S.Nuclear Regulatory Commission nel 1975.
When it comes to collecting data, it’s essential to reflect on the organization of the process. This reflection may occur when starting a new project or revising a management system. It’s also necessary to consider improving the system’s performance during the review phase. Sometimes, clients may analyze OHS performance indicators when selecting a contractor for major infrastructure projects. The contractor may be required to produce a report with specific content and well-selected indicators. However, different services may collect or request data without coordination within the contractor’s organization. This can lead to inefficiencies and decrease the authority of the services. Coordinating data collection efforts is crucial to avoid misinterpretation of its importance.
Globalization has led to the widespread use of Anglo-Saxon terminology in business, including “KPI.” Key Performance Indicators measure process performance and are often analyzed in corporate decision-making. The two main elements for identifying KPIs are:
that the indicator is measurable;
that the process is such that it is possible to intervene in it so that the defined indicator shows a variation.
Defining, collecting, and processing KPIs require three implicit requirements. Firstly, the organization must have the means and willingness to intervene. Secondly, the company must perceive the collection of indicators as necessary. Lastly, collecting information should be organized, where departments request the same information differently without proper communication. This confusing process can lead to a negative perception of the KPI collection process.
While Italy has clear standards for defining accidents at work and updating relevant parameters and indicators, international reporting needs more consistency. Most of the world calculates the injury frequency index as the number of injuries per million hours worked. However, North America and other areas that follow OSHA measure it as the number of injuries every 200,000 hours. This has caused confusion and inconsistency, as neither the ISO 2018 standard for occupational health and safety management systems nor related standards specifically address this issue.
Contrary to popular belief, there are well-structured international references that address and regulate this topic organically. It would be beneficial for our organizations to consider them.
The Global Reporting Initiative
The Global Reporting Initiative is a non-profit organization that assists companies, governments, and NGOs communicate their impact on the economy, environment, and society. They aim to develop standards that can be utilized by organizations of any size, type, or location to report on their sustainability performance. The GRI became an independent entity in 2002 and had its principles endorsed by the United Nations Environment Program (UNEP).
Many organizations now publish sustainability reports annually, not just a select few. Some see it as a commercial necessity to stay relevant, while others use it to demonstrate their commitment to sustainable development to various stakeholders. These reports are meant to show transparency and accountability, improve performance, and attract customers and investors. They were first created in the 1980s by the chemical industry to address severe image problems. Overall, sustainability reports should reflect an organization’s dedication to sustainable practices.
According to GRI, organizations that share information about their activities are responsible and transparent to their stakeholders. Reporting helps organizations manage their impact and become trustworthy and sustainable. GRI standards are divided into two levels.
universal standards, relating to the foundations of their use, to general explanations, identifiable as series 100 (101, 102, 103) and the management approach, series 200 (from 201 to 206);
specific standards for certain topics, divided into the environment (from 301 to 308) and economy and society (from 401 to 419). The standard for worker health and safety reporting is 403.
Come tutte le attività aziendali, la decisione di utilizzare un veicolo per il #trasporto di persone è soggetta ad alcune analisi, principalmente relative alla sua sostenibilità economica e alla valutazione dei rischi per i lavoratori; secondo la legge, il secondo criterio dovrebbe avere la precedenza rispetto al primo. I motivi del viaggio devono essere analizzati secondo le misure generali di tutela: lo spostamento è realmente necessario? Può essere sostituito da altre soluzioni come, ad esempio, la trasmissione di istruzioni o, negli ultimi tempi, lo svolgimento di videoconferenze?
Vorrei molto pacificamente sviluppare alcune osservazioni per controbattere la valutazione tutto sommato positiva della Legge 215, conversione del Decreto-legge 146 del 2021, che spesso viene presentata come una revisione fondamentale del Testo Unico, il Decreto Legislativo 81 del 2008. Recentemente, poi, ha iniziato a farsi largo una lettura del fenomeno infortunistico basata su una pubblicazione di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, che valuta positivamente che l’Italia si classifichi quindicesima sulle 27 nazioni dell’Unione, nella triste classifica degli infortuni mortali e che propone una lettura a mio avviso parziale e frammentaria, del fenomeno infortunistico del nostro paese. L’affermazione, neanche troppo velata, è che, tutto sommato, non va così male, che in fondo le cose sono migliorate, in paragone agli anni Ottanta, e che i numeri sono “truccati” perché in Italia si considerano anche gli infortuni in itinere e sui mezzi di trasporto, mentre altrove no.
A parte il fatto che, non credo Eurostat vada a raccogliere i dati mandando i modulini ai governi, ma sono convinto conoscano il loro lavoro, e che i dati siano già normalizzati in partenza, vorrei sapere perché un poverocristo investito nel piazzale o un corriere con un’agenda strizzata di consegne non conta. O il ragazzino che ieri ha perso la vita sul furgone dell’azienda.
Io credo che sia maturo il momento per una seria valutazione di come questo paese intende gestire un aspetto fondamentale della sua vita comunitaria: come una persona si guadagna da vivere per sé e per la propria famiglia e come si cerca di fare in modo che possa tornare a casa una volta che ha terminato il lavoro. La legge 215 è un pezzo di legislazione che sinceramente ci potevamo evitare. Trasformazione di un decreto-legge, che la Costituzione prevede possa essere adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza, per dei provvedimenti che, in gran parte, sono semplicemente annunciati, o scritti malamente. Ho già approfondito questi temi: non è così che si legifera. Non abbiamo bisogno di provvedimenti come questi.
È contestabile anche che il Testo unico, nei suoi quattordici anni dalla sua approvazione, abbia prodotto tutti questi risultati. Il SINP, il servizio informativo che doveva raccogliere gli indicatori riguardanti salute e sicurezza, per permettere una più efficace prevenzione, è ancora sulle ginocchia degli dèi – e la legge 215 faticosamente ricostituisce il tavolo tecnico, ormai scaduto, dalla sua prima costituzione, undici anni dopo l’annuncio, nel 2019 – ma è possibile comunque combinare i dati che alcune amministrazioni pubbliche raccolgono e divulgano. Mettendo in correlazione le serie storiche dell’ISTAT, sulle ore lavorate, e dell’INAIL, sugli infortuni mortali denunciati, scopriamo che tra 2009 e 2010 gli indici infortunistici sono bruscamente aumentati, dopo avere raggiunto il punto più basso dall’inizio della serie, e da allora la curva è rimasta pressoché orizzontale, salvo impennarsi l’anno passato, per ovvi motivi contingenti. Intanto, l’Unione europea si vanta che sul suo territorio gli infortuni mortali sul lavoro sono diminuiti del 70% negli ultimi trent’anni . Niente male, veramente niente male.
Ma cosa si può fare? Innanzitutto, sarebbe il caso che il legislatore non ci ne mettesse del suo a rendere le cose più difficili. È necessario un progetto, come dicono giustamente molti, un obiettivo, non iniziative legislative scoordinate, come quelle che vediamo. Da una parte ci si indigna per le cosiddette morti bianche, promettendo di irrigidire le regole, fino ad arrivare a costituire nientemeno che una Procura nazionale che indaghi sugli infortuni sul lavoro, dall’altra si mettono le condizioni perché la mattanza aumenti. Secondo la giornalista Serena Gabanelli uno degli effetti collaterali dei vari bonus che sono stati destinati al settore dell’edilizia è stato l’aumento di infortuni e incidenti mortali, causati dal proliferare di aziende messe in piedi in fretta e furia, per approfittare della disponibilità di denaro, senza competenze, attrezzature, professionalità. Strano, vero? Era così difficile da immaginare prima? E pensare che nell’edilizia si aspetta ancora la patente a punti dal 2009 (art. 27 del D.Lgs. 81/2008).
Il Testo unico ha fallito
Bisogna avere il coraggio di ammettere che l’approccio che è alla base del Testo unico è fallito. Gli ingegneri Gianfranco Amato e Fernando di Fiore – benemeriti – fin dall’agosto del 2009 mantengono aggiornata e condividono una versione ipertestuale della norma, ricca dei riferimenti imprescindibili per la corretta comprensione degli obblighi e delle responsabilità dei vari soggetti interessati. La revisione del febbraio 2022 consta di ben 1151 pagine, scritte nel peggior burocratese, ricche di rimandi e di eccezioni. Non è difficile imbattersi in aziende o in consulenti che hanno il sincero obiettivo di rispettare la legge, ma che non sono in grado di farlo, perché i processi vanno al di là della loro comprensione.
Il meccanismo che è oggi alla base della tutela dei lavoratori può essere semplicemente descritto in questi passaggi:
Individuazione dei pericoli, ovvero identificazione delle condizioni in cui il lavoratore può essere soggetto ad incidenti od infortuni.
Rispetto della conformità tecnica. Una volta definiti gli scenari lavorativi, il rispetto degli accorgimenti regolamentati, dalla scelta delle attrezzature di lavoro alla formazione e all’addestramento.
Valutazione del rischio residuo e miglioramento continuo, che è l’innovazione che la direttiva 89/391/CEE si proponeva.
È possibile dire, con sincerità, che il Testo unico li spiega con chiarezza? Che i processi che impone riescono a raggiungere questi obiettivi con economia ed efficacia? No, non lo è.
Quanti incidenti e infortuni mortali sono riconducibili a violazioni dei requisiti minimi dettati dalla tecnica, e quanti a rischi residui non tenuti in debita considerazione? La sensazione è che l’imponente carico amministrativo provocato dal Testo unico – volente o nolente – abbia fatto passare in secondo piano la considerazione dei banali regole di protezione. Almeno questa è l’impressione di qualcuno che frequenta cantieri e officine da oltre quarant’anni. Le vecchie norme tecniche, la sacra trimurti dei DPR 547, 164 e 320 avevano un vantaggio: indicavano qual era il problema e fornivano una soluzione per affrontarlo. Oggi sembra essere diventato più importante avere un documento di valutazione dei rischi che elenchi tutte le conseguenze possibili e immaginabili, che essersi organizzati per gestirle.
La stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale nazionale è formato da piccole o piccolissime imprese, che non possono permettersi consulenti costosi o adempimenti bizzarri: è necessario dare a queste la possibilità di raggiungere e mantenere la conformità tecnica dei processi lavorativi con poco sforzo. Per arrivarci, i requisiti di base devono essere chiaramente accessibili ed occorre creare una cultura tecnica che reputi importante il loro soddisfacimento. È impossibile arrivare a questo risultato con leggi o provvedimenti normativi, ma occorre divulgare e rendere disponibili buone prassi. In passato l’ISPESL si era assunta questo obiettivo, oggi è un servizio che le associazioni datoriali dovrebbero dare ai loro iscritti. Perché devo cercare un consulente per “mettermi in regola”, se voglio aprire una qualsiasi attività produttiva? Perché la mia associazione di categoria non mi può supportare, fornendomi indicazioni tecniche, proponendomi quei professionisti che possono fare al caso mio? E magari definendo un livello minimo di competenze e di organizzazione che la nuova azienda deve soddisfare, per potersi iscrivere ed avere accesso ai servizi tecnici che le sono necessari?
Milena Gabanelli ha fatto giustamente notare che chiunque può aprire un’azienda di costruzioni e iniziare a lavorare, senza avere particolari competenze. Se per compiere questa operazione fosse necessario essere iscritti ad un’associazione di categoria, e queste definissero regole per la qualificazione, e il suo mantenimento, degli imprenditori e delle aziende, magari le cose cambierebbero? Stiamo assistendo al paradosso che, tra aggiornamento continuo per l’iscrizione agli ordini professionali, per mantenere i requisiti legali a ricoprire determinati ruoli, per l’iscrizione alle associazioni professionali e per la certificazione delle professioni non regolamentate, i consulenti diventano sempre più competenti e i datori di lavoro sempre di meno.
Il Testo unico ha perso di vista l’obiettivo: non serve a nulla che il preposto venga individuato (qualsiasi cosa significhi), che vada in aula ogni due anni (rigorosamente in presenza), che le verifiche finali della formazione rispettino i requisiti che saranno definiti dalla Conferenza Stato-regioni (entro il 30 giugno 2022), che il suo addestramento venga registrato (anche su supporto informatico) e che sia stata verificata l’efficacia della sua formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (come lo vedremo), se poi le protezioni della macchina fustellatrice, o del filatoio, o di qualsiasi altra macchina, vengono rimosse, e tutto questo è considerato accettabile fino a che qualcuno ne fa le spese. Bisogna tornare a valutare l’aspetto tecnico del lavoro, perché lavorare su quello organizzativo ce lo ha fatto trascurare.
Sì, ma dice, l’Europa ci chiede di adottare la tecnica della valutazione dei rischi. La direttiva 89/391/CEE era rivoluzionaria quando uscì e oggi lo rimane. Disgraziatamente è stata fraintesa fin dall’inizio, per un importante divario culturale della nostra cultura professionale, e oggi si stenta a riconoscerla nel Titolo I del Testo unico. Altre nazioni hanno applicato i principi della valutazione dei rischi in maniera più diretta, semplice ed allineata alla teoria che la supporta, senza trasformarla in quell’esercizio bizantino che ne abbiamo fatto in Italia. Già è piuttosto comune imbattersi in DVR che non affrontano i cosiddetti “rischi specifici” secondo i criteri definiti dai vari titoli, ma è anche facile trovare valutazioni in cui ci si riferisce a scale di probabilità e danno, senza che poi vengano utilizzate nell’esame vero e proprio, così come si può scoprire che non è calcolato il rischio residuo, quello che resta dopo che vengono applicati i controlli, per valutare se sia accettabile o meno. E, comunque, in molte aziende chi provasse a fare un giro nei reparti utilizzando il DVR come guida, potrebbe avere delle sorprese nel trovare l’enorme distanza che c’è tra il processo descritto e quello realmente eseguito. Questo adempimento ha preso una deriva che lo ha portato a diventare da strumento tecnico, motivato da una spinta etica, a responsabilità burocratica da dimostrare alle varie parti interessate, organi regolatori e superiori. Un appesantimento giustamente incomprensibile a coloro che producono il reddito dell’azienda, che ha contribuito a diminuire la considerazione che la gestione nella sicurezza ha tra di loro. E il fatto che si valuti necessario ricordare ai capi intermedi (capi squadra, capi cantiere) le loro responsabilità di preposti è la dimostrazione di tutto questo: percepita ma non compresa dal nostro legislatore.
La norma di legge deve definire gli indirizzi del sistema di prevenzione, individuare chiaramente gli obiettivi della sua azione e gli strumenti per raggiungerli. Stop. L’attuale testo unico è diventato l’argomento delle disquisizioni di mandarini che non hanno mai visto una officina o un cantiere. Le norme tecniche devono essere rinnovate e divulgate tra i datori di lavoro dagli enti tecnici e dalle associazioni datoriali, che devono realmente promuovere il progresso tecnico e professionale dei loro iscritti. La valutazione del rischio deve tornare al suo ambito originale, strumento di programmazione e di controllo, e deve essere chiaro che deve essere applicata al rischio residuo, una volta che si sono soddisfatti i requisiti normativi, possibilmente attraverso la promozione dell’adozione di sistemi di gestione per la sicurezza. ISO 45001 è uno standard che ha il potenziale di incidere in maniera rilevante sulla cultura della sicurezza delle organizzazioni.
Gli infortuni sul lavoro sono stati senz’altro uno degli argomenti dell’anno. L’incidente occorso a Luana D’Orazio, giovane operaia madre di un bambino di cinque anni, deceduta in seguito all’Impigliamento in un ingranaggio dell’orditoio che stava utilizzando, ha colpito l’opinione pubblica e da allora, dal 3 maggio 2021, le notizie sugli altri incidenti mortali avvenuti al lavoro sono uscite dalle cronache locali, per diventare un tema del dibattito politico. Le cause degli incidenti sono state attribuite all’assenza o all’inefficacia della formazione dei lavoratori, alla mancanza dei controlli o a un sistema sanzionatorio percepito come non adeguatamente punitivo, nei confronti dei datori di lavoro responsabili di violazioni delle norme sulla tutela dei lavoratori. Per qualche settimana ci si è cullati con l’idea di istituire una Procura nazionale in materia di sicurezza sul lavoro ma poi, il 21 ottobre 2021, il Governo ha emesso il decreto-legge numero 146, convertito con la legge 215, che dedica il Capo III al «Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», modificando in alcune parti il Decreto Legislativo 81 del 2008.
Il Titolo I del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri per l’organizzazione delle aziende sotto il profilo della sicurezza. Sappiamo tutti che alla struttura gerarchica viene affiancato un ruolo, il Servizio Prevenzione e Protezione, che non dipende da questa, ma è inteso fornirle un aiuto professionale e specializzato a supporto delle scelte di politica, organizzazione e tecniche, che possono avere ripercussioni sulla tutela dei lavoratori. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, di cui la legge stabilisce le competenze e le capacità professionali, non dirige il servizio, e questo proprio a ribadire la sua distanza dalle decisioni aziendali, ma lo coordina (art. 2 c. 1 lett. f), su designazione del datore di lavoro. Occorre dire che, nella pratica professionale corrente, il RSPP è diventata una figura dotata del suo rilevante carico di operatività: in realtà non si limita ad osservare l’azione sviluppata dalle figure della linea, sollevando una bandierina come il guardalinee quando vede un fallo, ma può essere chiamato dalla propria organizzazione a presidiare a vario titolo i processi impegnativi del sistema.
Nei progetti edili è possibile che questi ruoli possano interagire a vario titolo. Ci sono due condizioni che configurano quattro diversi aspetti del rapporto tra RSPP e coordinatori: i cantieri di edilizia ordinari e quelli che si sviluppano all’interno di stabilimenti produttivi.
La particolarità del sistema legale britannico è tale da considerare le persone giuridiche capaci di commettere crimini allo stesso modo delle persone fisiche, per cui, nel passato, si sono verificati casi di organizzazioni indagate per Corporate Manslaughter. Uno degli esempi di scuola è il caso dell’Herald of Free Enterprise, il traghetto the affondò all’uscita del porto di Zeebrugge in Belgio, nel marzo del 1987, uccidendo 193 persone tra passeggeri ed equipaggio, anche se il processo si concluse con un verdetto di assoluzione.
Il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, una legge che ha innovato il concetto di omicidio colposo commesso da una organizzazione nella giurisprudenza britannica, è stata approvata nel 2007 per avere, tra i vari motivi, uno strumento più adeguato per sanzionare questi crimini quando sono commessi nell’ambito di grandi organizzazioni, dal momento che i tecnicismi delle norme in vigore fino ad allora, avevano mostrato qualche limite, fondamentalmente nella necessità di individuare una persona fisica responsabile della condotta criminale, per potere punire l’organizzazione.
Puoi approfondire acquistando il volume D.Lgs. 231/01 e Corporate Criminal liability nel diritto inglese: Focus Sicurezza sul lavoro/Corporate manslaughter e Anticorruzione/bribary act scritto assieme a Fabrizio Salmi e Camilla Marzato.