La valutazione strategica dei rischi

In ogni organizzazione si possono distinguere i momenti in cui si prendono le decisioni, si potrebbe dire, utilizzando il gergo dei sistemi di gestione, si definisce e si attua la “politica”, da quelli in cui sono svolte le attività per le quali l’organizzazione è stata creata: il lavoro, le “operations”. Ebbene, per la BS OHSAS 18001 la valutazione dei rischi è una attività che deve essere svolta dallo specialista della salute e sicurezza sul lavoro: presuppone la conoscenza delle norme di legge, i requisiti legali, ma anche di come concretamente le attività lavorative vengono svolte, così come le caratteristiche di pericolosità di attrezzature e materiali. In sostanza la valutazione dei rischi, che molto banalmente in questo caso significa definire il livello di protezione che voglio assicurare ai lavoratori o, più crudamente, che tipo di incidenti o di malattie professionali decido siano accettabili per la mia organizzazione, viene eseguita da un tecnico e non dal datore di lavoro (che è colui che definisce la politica dell’organizzazione) o dal dirigente, che è la figura che fornisce gli stimoli all’organizzazione perché essa venga applicata.

Il fatto di avere questo momento di riflessione sulla politica dell’organizzazione spostato ad un livello “tecnico” e non manageriale, che è comune all’impostazione legislativa delle Direttive europee prima e di quella normativa poi, nella pratica si è dimostrato una disfunzionalità nel sistema di gestione della salute e sicurezza. Sì, è vero che la legge ne fa un obbligo a carico del datore di lavoro, ed è un obbligo sanzionato penalmente, ma è come dire a qualcuno che non guida l’automobile di dare istruzioni all’autista. In conseguenza di questo, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza col tempo è diventato un processo amministrativo, si potrebbe dire quasi notarile, con poco o punto contatto con la realtà; per tornare alla metafora di prima, la risposta solita è: sì, gli ho detto di andare piano. La valutazione dei rischi viene spesso effettuata a posteriori, su scelte manageriali già prese, quindi con scarsa capacità di influenzare le scelte concrete.

Leggi l’articolo sul numero 12/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

L’ebook sul coordinamento della sicurezza

L’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione” raccoglie una serie di articoli che, partendo dal confronto tra il testo della Direttiva Europea 92/57CE sui cantieri temporanei e mobili, con i vari testi di recepimento nell’ordinamento italiano che si sono succeduti negli anni, analizzano la reale prescrizione normativa, suggerendo le strategie più opportune per adempiere al dettato normativo, produrre piani di sicurezza e coordinamento coerenti con la norma e con gli obiettivi che si pone.

L’ebook approfondisce i temi dell’organizzazione del piano di sicurezza e coordinamento, in particolare in relazione ai contenuti richiesti dalla norma, del contenuto delle sue prescrizioni, in relazione agli aspetti tecnici e di responsabilità nei confronti del dettato normativo. Viene poi affrontato il tema della determinazione degli oneri della sicurezza, con l’individuazione di cosa debba essere riconosciuto e come, con un excursus dove viene approfondito il meccanismo dei formazione dei prezzi. Largo spazio è dedicato all’approfondimento dell’attività di coordinamento in fase di esecuzione, con l’analisi delle prescrizioni di legge e indicazioni sulle migliori strategie per ottemperare, ottenendo contemporaneamente una efficace azione di coordinamento. In ultimo, vengono analizzati alcuni comportamenti che negli anni sono venuti a fossilizzarsi nella pratica professionale, che però non sono giustificati dal dettato normativo e sono quindi potenzialmente pericolosi.

Puoi acquistare l’ebook “Sicurezza nei cantieri: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione”a questo link.

Sollevamenti

Le operazioni di sollevamento in cantiere sono quelle attività per mezzo delle quali un carico, che può consistere in materiale sciolto contenuto in un recipiente, sacchi, pallets, parti di strutture come travi o telai così come attrezzature, viene sollevato da un livello ad un altro per mezzo di attrezzature progettate e realizzate specificamente per questo scopo e dei relativi accessori, concepiti per fungere da elemento di adattamento tra le caratteristiche del carico e le specifiche del mezzo di sollevamento.

Queste attività sono da sempre una condizione pericolosa. Le grandi dimensioni delle attrezzature coinvolte e l’entità dei carichi movimentati, in caso di incidente possono provocare conseguenze drammatiche. Senza pretesa di esaustività, durante una operazione di sollevamento:

  1. il carico può cadere, del tutto o solo in parte;
  2. il mezzo di sollevamento, gli accessori (catene, funi e brache) e il carico stesso può entrare in contatto con linee elettriche aeree che si sviluppano in prossimità dell’area di lavoro, scaricando il potenziale elettrico verso terra attraverso il mezzo di sollevamento stesso. Oppure, nel caso di linee ad alta tensione, può essere sufficiente avvicinarsi alla linea in tensione per provocare un arco elettrico.
  3. Un sollevamento mal gestito può condurre ad urtare, con il carico o con il mezzo di sollevamento, edifici o strutture vicine all’area di lavoro, con i pericoli conseguenti alla perdita di controllo del carico o alla caduta di materiale dall’alto.
  4. Il mezzo di sollevamento può inclinarsi, fino a ribaltarsi, a causa del cedimento del terreno su cui lavora.
  5. Infine, il mezzo di sollevamento può ribaltarsi, a causa di operazioni durante le quali vengono superati i limiti di equilibrio del sistema, normalmente in fase di traslazione o abbassamento del carico.

Leggi l’articolo sul numero 10/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Pianificare l’estero

Nonostante il possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001 sia diventata ormai una conditio sine qua non per concorrere all’assegnazione di grandi progetti infrastrutturali in ambito internazionale è inteso che il cantiere dovrà essere gestito attraverso un sistema di gestione progettato ad hoc. Il contratto di appalto, infatti, normalmente richiede la produzione di una serie di piani, strategici per la gestione del progetto, che devono essere sottoposti alla verifica del Cliente per approvazione. A questa è legata l’erogazione di anticipi sull’importo dei lavori, anche rilevanti.

Capita che le specifiche siano definite sia dalle norme contrattuali o statutarie dei Lenders (richiamate dal contratto di appalto), dalle norme del paese dove si eseguono i lavori e possono essere anche attività già definite dai documenti aziendali di sistema. In linea di massima è difficile trovarsi di fronte a grandi dilemmi tecnici, dal momento che questi regolamenti provengono normalmente dalla medesima matrice internazionale. Di solito, la scadenza più immediata alla firma del contratto è la produzione del set di istruzioni e documentazioni per il cliente, anche perché, come detto, può essere propedeutica all’erogazione di anticipi; anche se è opportuno verificare quali siano i tempi di discussione e di approvazione della documentazione che deve essere sottoposta per l’approvazione alle Amministrazioni locali, al fine di non sottovalutare la questione, e accumulare ritardi.

Leggi l’articolo sul numero 10/2018 di Ambiente e Sicurezza.

Il contesto dell’organizzazione

Lungamente attesa, la nuova norma di fatto è l’evoluzione del più antico BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, a sua volta revisione dell’emissione originale, avvenuta nel 1999.

Il mondo anglosassone, però, aveva iniziato ad approcciare la sicurezza sul lavoro con il criterio del ciclo di Deming, il famoso Plan-Do-Check-Act, fin dal 1991, quando il governo britannico aveva dato alla luce il fortunato manuale HSG65, una guida agli adempimenti normativi nel campo della sicurezza rivolto al management aziendale, ai professionisti e ai rappresentanti dei lavoratori (giunto alla terza edizione nel 2013 e oggi liberamente disponibile per il download su http://www.hse.gov). Qualche anno dopo, nel 1996, il British Standard Institute BSI aveva emesso la norma BS 8800 Guide to occupational health and safety, trasformata appunto nel 1999 nella BS OHSAS 18001.

La nuova norma internazionale è stata fortemente voluta e fortemente discussa: sono state prodotte ben due bozze “ufficiali” (DIS) e hanno partecipato ai lavori dal 2013 alla sua pubblicazione, i delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16. Il suo contenuto, come è ovvio, parte dalla “vecchia” BS OHSAS 18001:2007 e dalle esperienze del suo sviluppo, oltre che dalle convenzioni e sulle linee guida dell’ILO, International Labour Organization. Il risultato, però, implementa nuovi interessanti concetti, alcuni dei quali proprio nel capitolo 4 Contesto dell’organizzazione.

Leggi l’articolo sul numero 8-9/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Committenti e lenders

Le banche internazionali di sviluppo, che sono degli strumenti della politica estera dei governi degli stati membri, allo scopo di scongiurare il più possibile anche solo l’insorgere di questi problemi, hanno da tempo sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. Questi sono requisiti contrattuali, spesso più rigorosi della normativa cogente locale. I committenti di nazioni virtuose, lavorando al di fuori del proprio paese, spesso fanno riferimento a questi standard. Chiaramente, nel caso un argomento sia definito sia dalla norma nazionale che da quella contrattuale, sarà il caso di adottare il comportamento più rigoroso.

Fondamentalmente gli ambiti di interesse sono tre: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali e gli enti. È bene fare chiarezza: le banche perseguono obiettivi politici di massimizzazione del consenso e minimizzazione degli effetti negativi, e il progetto finanziato non è il loro fine, ma solo lo strumento per questi obiettivi. Pensare che, come il Committente, siano interessati fondamentalmente alla realizzazione dell’opera, e che per questo possano avere un approccio negoziabile a tutto il resto, può portare ad avere un brusco risveglio.

Leggi l’articolo sul numero 8/2018 di Ambiente e Sicurezza.

Coordinamento della sicurezza: dieci cose da non fare

Manuali e articoli sulla stampa specializzata normalmente descrivono i comportamenti che devono essere tenuti nello svolgimento delle attività professionali. Il recepimento in Italia della direttiva europea 92/57/CE sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la sua concreta applicazione, hanno visto in questi anni il fiorire di una serie di “bad practices”, di cui siamo ancora ben lungi non solo da liberarci, ma da riconoscere come tali.

Da qui è nata l’idea di questo articolo: raccogliere gli esempi più frequenti ed analizzare i problemi che essi possono creare, di gran lunga più impegnativi di quelli che possono risolvere. Il motivo principale di questi comportamenti è dovuto al fatto che il concetto di “piano” era largamente non esplorato all’interno della categoria dei tecnici che si sono trovati ad applicare la norma. “Piano” presuppone un articolazione di intenti in un periodo temporale. I tecnici italiani erano più adusi al concetto di “progetto”, che presuppone la manipolazione di quantità materiali. E così il piano della sicurezza, da insieme di regole e di informazioni, si è trasformato in un “progetto della sicurezza”, con forniture di materiali oggettivamente riscontrabili, e pagabili: i famigerati oneri della sicurezza che il mondo ci invidia.

La norma, inoltre, è stata riscritta malamente dal legislatore italiano. I motivi sono in parte la distanza culturale di cui si è scritto sopra, in parte un atteggiamento ipocrita e massimalista. Come si può definire, infatti, il meccanismo per cui le originali indicazioni della 92/57/CE sono state aumentate di numero, complicate e si è provveduto ad introdurne di nuove, spesso nella negligenza di quello che era l’ordinamento generale?

Il meccanismo sanzionatorio, infine, è appunto, solo sanzionatorio e, di fatto, non prevede la possibilità di interloquire o di negoziare con gli enti preposti al controllo dei cantieri. Di fatto al tecnico o alle imprese sanzionate per un reato di puro pericolo è più conveniente pagare la sanzione pecuniaria piuttosto che discuterla in un tribunale. Una valutazione più competente e più distaccata ha saputo farsi largo in gran parte solo con sentenze per incidenti, in Cassazione, provocando allineamenti alle reali disposizioni di legge nelle valutazioni in tempi lunghissimi.

Leggi l’articolo sul numero 6/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.