Il 28 aprile prossimo sarà la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. Partita in sordina nel 2003 con una iniziativa dell’International Labour Organization, l’agenzia ONU sul lavoro, negli ultimi anni è diventato un appuntamento molto sentito, grazie anche ad alcune benemerite organizzazioni che ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia, anche nel nostro paese.
Il Decreto Legislativo 231 del 2001 stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione di particolari reati che possono essere commessi a loro interesse o a loro vantaggio, da persone che svolgono la loro attività per loro conto, anche di fatto. In sostanza, qualora un rappresentante, un dirigente o anche un semplice dipendente di una particolare organizzazione, o una persona che agisce come tale, pur senza regolare assunzione o formalizzazione del rapporto professionale, dovesse essere trovata responsabile di avere commesso un particolare reato presupposto, oltre che la persona fisica che ha commesso il reato, ne risponderebbe anche l’organizzazione cui fa riferimento. La norma stabilisce alcune limitazioni della responsabilità dell’organizzazione, le più interessanti sono il fatto che la condotta individuata come reato deve avere come scopo il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per l’ente e l’avere affidato ad un organismo definito il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento di un modello di gestione idoneo a prevenire i reati presupposto.
L’obiettivo di un modello in relazione ai reati contro la salute, la sicurezza e l’ambiente, dovrebbe quindi essere quello di prevenire infortuni, malattie professionali e incidenti ambientali. Un modello è, o dovrebbe essere, un sistema di gestione, integrato da un sistema sanzionatorio sul quale vigila un organismo di vigilanza, ed è funzionale innanzitutto se possiede le caratteristiche previste dallo standard di riferimento, e ne rispetta i requisiti.
Il documento “Foresight Study on the Circular Economy and its effects on Occupational Safety and Health”, “Studio di previsione sull’economia circolare e i suoi effetti sulla sicurezza e la salute sul lavoro” è un interessante pezzo a cavallo tra science fiction e manifesto politico. Gli scenari individuati per il 2040 variano da una età green del latte e del miele (The roaring 40s – fully circular and inclusive), alla descrizione di varie distopie, alcune più inquietanti delle altre.
L’elaborazione culturale del concetto di sostenibilità ha portato ad affermarsi un modello che individua tre pilastri: ambientale, sociale ed economico.
Lo scopo delle indagini per le non conformità, e quindi anche per gli incidenti e gli infortuni, non è quello di individuare un responsabile. Ma di stabilire i fattori che hanno provocato l’evento, allo scopo di correggere i processi e fare in modo che le violazioni non si possano ripetere. Per fare questo dobbiamo determinare i tre livelli di cause: quelle immediate, l’agente che ha provocato l’evento non voluto. Le cause sottostanti, gli atti o le condizioni pericolose che lo hanno reso possibile. Le cause radice, le scelte organizzative e gestionali che sono all’inizio della catena causale che ha portato alla non-conformità.
Il processo descritto dall’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e, solo per i lavori che ricadono nel perimetro di applicazione del Titolo IV, i cantieri temporanei o mobili, all’Allegato XVII, è una delle questioni meno comprese di tutto il Testo Unico. La valutazione dell’idoneità tecnico professionale è il processo che l’industria ha definito per individuare il soggetto cui affidare un appalto, basandosi sui requisiti e sulle aspettative del committente. Non ha alcun senso, come troppo spesso si vede fare, che un’azienda stabilisca che il contratto di appalto debba essere concluso con un appaltatore particolare, e si affidi poi ad uno specialista della sicurezza per qualificarlo, ovvero per raccogliere faticosamente o aiutarlo a produrre i documenti che dovrebbero stabilire che è un soggetto idoneo.
Poi, l’industria italiana sta aspettando da ormai 13 anni che venga finalmente emesso il decreto che definisce il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che doveva essere elaborato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La prima volta fu promesso che sarebbe avvenuto entro la primavera del 2009. Scaduto questo termine si è pensato di decidersi entro l’estate del 2014; un impegno del decreto-legge 69 del 2013, dall’ambizioso titolo Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Il 2014 è passato ormai da sette anni, e si vede che non era poi così urgente.
Per fortuna, gran parte del mondo industriale ha provveduto a definire processi di qualifica o di prequalifica per le aziende che vogliono accedere ai contratti di appalto. Per la maggior parte di tratta di procedimenti amministrativi che hanno come obiettivo tutelare l’investimento economico che le aziende fanno, quando assegnano contratti, e possono riguardare lo stato economico e finanziario, il possesso delle certificazioni volontarie rilevanti, o di quelle obbligatorie o altri adempimenti definiti dalla legge. A seconda dei lavori e di come sono organizzati i diversi settori industriali, la valutazione dell’idoneità tecnico professionale, desiderata ma non precisata dalla norma, può avvenire in tre momenti:
durante, appunto, questo processo di prequalifica, prima quindi della definizione dei possibili contratti d’appalto;
definendo a livello contrattuale i requisiti che l’appaltatore deve possedere, in relazione al possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature;
in fase di negoziazione, in relazione ad uno specifico progetto per un bene o un servizio.
Dopo che avete messo in sicurezza la scena dove si è verificata la non conformità, è il momento di definire il tipo di indagine da sviluppare, per individuare le cause radice della deviazione. Allo scopo di non sprecare le risorse, come prima cosa è necessario esaminare le non conformità per valutare la possibilità di trarne delle indicazioni significative. Il massimo sforzo di indagine dovrebbe essere dedicato a quelle deviazioni che hanno provocato danni, alle persone e alle cose, ma anche a quelle che avrebbero potuto farlo. I cosiddetti alto potenziale. Per fare questo, è consigliabile definire un gruppo che si occuperà in modo formale dell’investigazione.
Una delle domande ricorrenti, nelle organizzazioni che affrontano i sistemi di gestione per la sicurezza per la prima volta, è se il riesame della direzione, che è un requisito statutario di ogni sistema di gestione basato sul ciclo di Deming, equivalga alla riunione periodica che è prevista all’articolo 35 del Decreto Legislativo 81/2008. Il rapporto tra la normativa cogente, che origina dalla relativamente recente legislazione comunitaria, e i sistemi di gestione, che nascono invece da esperienze industriali nordamericane a partire dagli anni Venti del secolo scorso, è molto intrecciato. I primi sistemi di gestione della sicurezza, lo standard BS 8800:1996 Guide to occupational health and safety management systems prima e il BS OHSAS 18001:1999 Occupational Health and Safety Assessment Series, poi, hanno origine con l’espresso obiettivo di aiutare le organizzazioni a rispettare gli adempimenti di legge e dimostrare il rispetto di buone pratiche in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. La Direttiva 89/391/CEE, invece, abbandona completamente la struttura e gli obiettivi delle norme tecniche che erano state scritte fino a quel momento, per andare a regolare le organizzazioni adottando i criteri fino ad allora sviluppati per i sistemi di gestione della qualità. C’è da pensare che i concetti siano i medesimi, e quindi, intercambiabili.
È consigliabile, però, non arrivare troppo rapidamente alle conseguenze estreme, parificando riunione del riesame e riunione periodica. Dal 1989, anno cui risale la direttiva europea che è alla base del nostro Testo Unico su Salute e Sicurezza, i concetti che sono alla base dei sistemi di gestione si sono largamente evoluti e raffinati. Un riesame della direzione, secondo lo standard ISO 45001, è un oggetto molto più complicato e dai potenziali più grandi, rispetto alla riunione dell’articolo 35. Naturalmente, nulla impedisce che questi due adempimenti vengano trattati nella medesima sede, anche se è da tenere presente che lo standard richiede, all’alta direzione, un impegno più importante e più circostanziato, rispetto a quanto previsto dalla norma cogente. Ne è la prova considerare che il requisito della riunione del riesame è che venga svolta dalla direzione… e basta. Mentre alla riunione periodica devono partecipare soggetti che sono estranei al meccanismo decisionale dell’organizzazione: passi il RSPP, ma come la mettiamo con il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza? Un consiglio pratico può essere quello di svolgere le attività previste per la riunione del riesame prima e separatamente, rispetto alla riunione periodica, considerando quest’ultima come solo un momento di sintesi della prima.
Nel luglio scorso, l’ISO ha rilasciato la specifica tecnica ISO/TS 24179:2020 “Human resource management — Occupational health and safety metrics”. Il nuovo standard definisce le formule per il reporting interno ed esterno per ottenere misure comparabili per il monitoraggio e la misurazione delle prestazioni relative alla salute, sicurezza e benessere dell’organizzazione. La specifica tecnica si basa sulle linee guida ISO 30414 Human resource management – Guidelines for internal and external human capital reporting, che forniscono indicazioni utili per la rendicontazione del capitale umano, al fine di supportare la sostenibilità della forza lavoro.
Gli standard Global Report Initiative GRI forniscono una struttura per la reportistica che è il riferimento internazionale per le organizzazioni che vogliano dimostrare le loro prestazioni di sostenibilità.
Si è iniziato ad utilizzare questo termine quando si è capito che gli incidenti gravi sul lavoro (da Chernobyl a Piper Alpha) dovevano essere indagati in profondità e che gli errori umani, le deviazioni procedurali e i fallimenti non erano sufficienti per descrivere ciò che era accaduto.