I tre principi della cultura della sicurezza | HSE Manager Wolters Kluwer

Si è iniziato ad utilizzare questo termine quando si è capito che gli incidenti gravi sul lavoro (da Chernobyl a Piper Alpha) dovevano essere indagati in profondità e che gli errori umani, le deviazioni procedurali e i fallimenti non erano sufficienti per descrivere ciò che era accaduto. 

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Nico Cereghini: “Mi avete rotto con il pilota-eroe” – Moto.it

Sono un motociclista e mi occupo di sicurezza. Sono in contraddizione? Amo vivere, e guidare con prudenza mi permette alla sera di tornare a casa, per potere vivere, e guidare, anche domani.

Leggete cosa scrive Nico Cereghini, ex pilota e, ora, giornalista. Una persona che ha fatto di più di un governo per l’educazione stradale. Quand’ero ragazzo non mi perdevo una delle sue prove delle moto che sognavo, su Gran Prix, che lui chiudeva immancabilmente con queste parole: casco bene allacciato in testa, luci accese anche di giorno, e prudenza. Sempre.

Ecco, le discussioni. Questo è il punto che mi preme. Io trovo che tutte le posizioni siano legittime, non pretendo di avere la verità in tasca, su tutto sono pronto a discutere. Quello che mi dà veramente noia è la leggerezza con la quale alcuni portano avanti lo stereotipo del pilota duro, forte, temerario, sprezzante del pericolo come “deve” essere un vero eroe. Sono quelli che seguitano a dipingere le corse di moto e di auto come una corrida, il rischio come l’ingrediente principale, ineluttabile e necessario. Io dico: la pensate così? Bene, liberissimi anche di dirlo. Ma non fate finta di ignorare che questa tesi ha delle pesanti conseguenze.

Nico Cereghini: “Mi avete rotto con il pilota-eroe” – MotoGP – Moto.it

Ecco, pensate sempre alle conseguenze di quello che fate. Quando vi divertite così come quando lavorate. Meglio perdere un attimo di vita che la vita in un attimo.

Nella foto, il vostro HSE manager preferito in pista con la sua Ducati 748.

Episodio 3 – I toolbox talk e altre tecniche per coinvolgere | il podcast

È disponibile la terza puntata del podcast Il rischio è il mio mestiere, dove parlo dei toolbox talk e di altre idee semplici che funzionano, per lavorare in sicurezza.

La prima volta che scoprii che esisteva una cosa chiamata “toolbox talk” è stato più di vent’anni fa. L’azienda per la quale lavoravo, si era aggiudicata una commessa in estremo oriente, per un grosso costruttore nordamericano, e il contratto prevedeva la necessità di svolgere un toolbox talk per ogni squadra che iniziava il turno.

I toolbox talk sono riunioni estemporanee, che vengono tenute di solito all’inizio del turno, ogni giorno o, più spesso, una volta alla settimana. Il loro scopo è quello di affrontare i temi relativi alla sicurezza delle attività che dovranno essere svolte, in termini diretti ed informali.

Troppi infortuni: cosa fare con la sicurezza sul lavoro in Italia?

Proviamo ad allargare lo sguardo. Nel 2008 è stato promulgato il Testo Unico, il decreto legislativo 2008. Quell’anno 1.104 infortuni mortali, che sono diventati 1.032 nel 2009 e balzati di nuovo a 1.464 nel 2010. Ma il Testo Unico non ha veramente cambiato le carte in tavola, fondamentalmente si è trattato di una riverniciatura del vecchio Decreto Legislativo 626 del 1994, quello che, adottando i principi della direttiva 89/391/CEE ha inteso modificare radicalmente il modo in cui si gestisce la sicurezza in azienda: da affare meramente tecnico a questione di politica e di organizzazione aziendale. Quanti infortuni mortali ci sono stati nell’anno che ha preceduto la sua entrata in vigore? 1.328. Per gli amanti delle cifre, nel 1994 in Italia sono state lavorate oltre 40 miliardi e mezzo di ore. Sono state quasi 43 miliardi nel 2016 (fonte: ISTAT). Forse ci siamo: adottare normative più avanzate non ha avuto nessun effetto.

Una lettura disincantata e documentata dei ventisette anni di applicazione delle direttive sociali, magari affiancandola allo studio dei paesi dove questi stessi concetti hanno avuto invece successo, potrebbe essere l’occasione per spezzare questa coazione a ripetere, la nostra tendenza come sistema a porci nelle presenti condizioni dolorose, senza che ci rendiamo conto di averle attivamente determinate, né del fatto che si tratta della ripetizione di vecchie esperienze.

Leggi l’articolo Troppi infortuni: cosa fare con la sicurezza sul lavoro in Italia? su Teknoring.

ISO 45001, audit, non conformità e azioni correttive

La risposta a una non conformità, quindi, si sviluppa in due modi:

  • uno sincrono, contingente, per fare fronte alle conseguenze immediate
  • e uno asincrono, ritardato, con il quale si fa rientrare la situazione ad un nuovo livello di normalità, modificando i processi per scongiurare possibili conseguenze future.

Chi affronta questo standard proveniente dalla gestione dei rischi infortunistici, troverà interessante notare come la norma stabilisca di applicare questi concetti non più ai processi lavorativi “fisici” ma a scelte manageriali, un atteggiamento che è già stato evidenziato in altri punti della norma.

Per restare sempre tra le peculiarità dello standard ISO 45001:2018, occorre sottolineare che, in omaggio alla concezione di organizzazione come gruppo sociale che si riunisce per il perseguimento di uno scopo di business e che si dota di un sistema di gestione della sicurezza anche al fine di conservare e migliorare la propria reputazione, il requisito 10.2.b prevede la partecipazione dei lavoratori e il coinvolgimento di altre parti interessate pertinenti. Anche in questo ambito, gli strumenti che la professione ha sviluppato, specialmente in campo internazionale, trovano una delle loro ragioni d’essere. Il comitato della sicurezza, coordinato dallo specialista OHS del sistema di gestione e composto da rappresentanti dei lavoratori e del management, è opportuno sia coinvolto nel processo di definizione dell’azione correttiva.

Leggi l’articolo sul numero 6 di Ambiente & Sicurezza

Il CSE: quello che non deve chiedere

I social che si rivolgono ai professionisti possono essere senz’altro un fattore positivo nello sviluppo di un’attività: migliorano la possibilità di sviluppare contatti e di essere aggiornati sulle novità. L’esperienza però può diventare deludente quando si tratta di scambiarsi opinioni, specialmente se si utilizzano le sole possibilità fornite dai post. Le limitazioni dei contenuti, poche centinaia di battute, impediscono di sviluppare discorsi anche solo appena approfonditi. Inoltre, sempre i post, sembrano essere stati ideati come sostitutivi della normale conversazione, ma la mancanza di tutto l’apparato di comunicazione indiretta, postura, atteggiamento, espressione del volto e del corpo, possono generare e generano di frequente fraintendimenti. È facile percepire come aggressivo quello che non è o che non vuole essere, e allora la conversazione trascende.

Qualche giorno fa, su LinkedIn, mi sono imbattuto in un post relativo all’articolo Compiti del CSE: piani di sicurezza, cooperazione e coordinamento, pubblicato sul benemerito portale Punto Sicuro, che da oltre vent’anni produce contenuti di qualità. Leggendolo, ho notato un paio di cose che ho pensato meritassero essere discusse, con lo scopo – come si diceva una volta – del miglioramento della professione. Siccome non ho nessun interesse a fare polemiche, e mi è sembrato che il mio intervento fosse stato frainteso, ovvero che mi fossi spiegato male, ho deciso di prendermi lo spazio necessario ad articolare il mio pensiero.

Il CSE “non ha richiesto”

In quell’articolo sono rimasto colpito in particolare da un dispositivo della sentenza della Cassazione Penale, Sezione Quarta, numero 2845 del 25 gennaio del 2021, che contesta il comportamento omissivo del CSE perché questi non aveva “richiesto alla ditta appaltatrice l’osservanza di corrette procedure di lavoro”.

La mia opinione è che questa sia una scelta infelice di parole, tanto più che il concetto cui fa riferimento, viene ripetuto poco oltre – “per non avere sollecitato l’appaltatore alla messa a norma del ponteggio”. Ho sempre pensato che il comportamento che deve essere richiesto quando una qualche figura ha delle responsabilità stabilite da una legge, fosse quello richiesto nella legge stessa, ma non leggo in nessuna delle lettere dell’articolo 92 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 che il CSE abbia l’obbligo di richiedere e sollecitare all’appaltatore il rispetto delle norme. A prescindere che esse derivino da norme di legge (la protezione dei lavoratori in generale), o da un contratto ed una legge (il contenuto del PSC). Il CSE, nel caso osservi violazioni al contenuto del PSC o, più in generale, alle buone prassi nella sua accezione più ampia – è così che definirò in maniera molto ampia il contenuto degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1 – non chiede o sollecita: contesta per iscritto e segnala al committente o responsabile dei lavori, con le modalità stabilite dalla lettera e), sempre dell’art. 92 c.1. In caso di pericolo grave e imminente, direttamente contestato, sospende i lavori. Punto.

Per approfondire, questo articolo esamina gli obblighi definiti dall’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008

Oserei anzi dire, che se mi trovassi in una condizione in cui mi accorgo che il CSE ha documentato di avere “richiesto o sollecitato” il rispetto delle regole, senza percorrere i passi appena ricordati, e questa richiesta e sollecitazione entrasse nel nesso di causalità che sfocia in un infortunio, beh, mi sentirei dispiaciuto per il collega che, non avendo compreso bene quali sono gli obblighi legali del ruolo che ricopre, si è incastrato con le proprie mani.

Sì, ma dice, “le opportune azioni di coordinamento e controllo – e qui invece stiamo parlando del comma a) dell’articolo 92 – consistono esattamente nel richiedere e sollecitare  la conformità al PSC e alla corretta applicazione delle procedure di lavoro in sicurezza”.

Coordinamento e controllo

Questa posizione non mi convince. La prima ragione è quella che ho esposto: la legge stabilisce già cosa fare in caso di deviazione dalla norma, senza dire – tra l’altro – che prima è necessario fare un tentativo, diciamo così, conciliatorio: appaltatore che non rispetti le regole, te lo chiedo una volta, poi avviso il committente o il RL. No, non è così.

Suggerimenti su come articolare l’attività ispettiva in cantiere del CSE

Il secondo motivo è, diciamo così, più sottile. Come è noto, il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 deriva da una serie di riscritture della direttiva 92/57/CEE, che definiva regole e processi per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Nonostante i travisamenti che i concetti originali hanno subito, il pensiero di fondo rimane ancora: si tratta di una norma che ha come obiettivo regolare i processi nei progetti di ingegneria civile e non quello di determinare colpevoli. Se provate a leggere la direttiva originale, non troverete da nessuna parte che uno dei ruoli definiti dalla norma ha la responsabilità di controllare che gli altri rispettino le regole. Non c’è scritto da nessuna parte, ad esempio, che il coordinatore in fase di esecuzione verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro in sicurezza da parte dell’appaltatore.

Se ora, con in mente questo concetto, leggete la lettera a) dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, scoprirete che non lo chiede nemmeno il Testo Unico: il CSE verifica che il contenuto di un patto contrattuale, “rinforzato” dalla legge, il PSC, sia applicato dagli appaltatori. Lo fa con azioni di coordinamento, ovvero ordinando le lavorazioni in sequenze organiche nei principi delle misure generali di tutela, e di controllo, e quindi esaminando quanto predisposto dall’affidatario allo scopo di garantirne la conformità a quanto previsto dal PSC.

Ho ricoperto il ruolo di coordinatore in progettazione e di coordinatore in esecuzione per sedici anni, con oltre dieci miliardi di euro di incarichi svolti, giungendo ad essere il riferimento per oltre settanta tecnici impegnati nel coordinamento della sicurezza in tutta Italia.

La pratica professionale

Il CSE non ha la necessità di “richiedere” le cose. L’appaltatore è già obbligato, a questo proposito. Lo dice la legge. Se entriamo nello specifico del cantiere, il fatto che il PSC sia “parte integrante del contratto di appalto” (art. 100 c. 2), fa sì che il suo contenuto sia stato accettato nel momento della sottoscrizione del contratto. L’appaltatore è obbligato, mica glielo devo chiedere!

No perché, sapete, la pratica professionale si evolve anche con la lettura delle sentenze di Cassazione negli articoli sui portali e sui social. Alcuni coordinatori poco riflessivi, già svolgono alcune attività che non hanno nulla a che fare con i propri obblighi di legge, tipo raccogliere i certificati di idoneità alla mansione o le ricevute dei DPI. Hanno visto qualcun altro farlo e gli è sembrato furbo, anche se in realtà sono comportamenti che infrangono qualche legge, ad esempio quella sulla protezione dei dati personali, o potrebbero essere usati per ipotizzare profili di responsabilità, secondo l’articolo 299, esercizio di fatto di poteri direttivi, o per colpa generica. Non vorrei trovarmi, la prossima volta che farò un audit in un cantiere, o una consulenza per un incidente, un bel modulo nuovo nuovo, in cui il CSE chiede all’appaltatore il rispetto delle norme…

Si commentano le sentenze?

Ogni tanto si sente dire che le sentenze non si commentano. E perché? Una sentenza è un artefatto umano, e quindi soggetto ad essere migliorabile, come qualsiasi altro prodotto dell’uomo. In fondo, anche l’atteggiamento della Corte di Cassazione nei confronti del CSE è cambiato nel tempo, passando da considerarlo il perno della sicurezza, anche qui una espressione infelice, ad un ruolo di alta direzione. E immagino che una parte, magari piccola, di questo mutamento sia da attribuire alle discussioni che negli anni sono state fatte nei corsi, nei convegni e nei social.

Credo che sia responsabilità della parte migliore della professione articolare le analisi ed i ragionamenti, spiegarsi senza nascondersi dietro slogan o affermazioni apodittiche, che si suppone non abbiano bisogno di essere dimostrate, con il sottinteso che se non lo sai è perché non sei all’altezza. Il nostro obiettivo deve essere quello di fornire argomenti ad un dibattito misurato e civile.

I near miss | HSE Manager Wolters Kluwer

I near-miss sono eventi pericolosi che, per una combinazione di fattori spaziali e temporali, non hanno prodotto danni né alle cose né alle persone. Una delle condizioni più frustranti per un HSE Manager è quella di implementare un processo per la raccolta dei near miss: è molto difficile farlo funzionare, perché i lavoratori vedono la segnalazione dei near miss come una delazione o l’autodenuncia della loro stessa incapacità. Noi sappiamo che non è così, ma come possiamo fare?

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Cultura della sicurezza e consapevolezza | ISL

Il concetto di cultura della sicurezza è la tendenza del momento. È un termine che si è iniziato ad utilizzare quando si è compresa la necessità di investigare in profondità i grandi incidenti negli ambienti di lavoro, da Chernobyl a Piper Alpha, rendendosi conto che gli errori umani, le deviazioni procedurali e i guasti non erano sufficienti a descrivere ciò che era successo. La risposta a: “qui le cose si fanno così”.

La parola cultura è definita come ciò che concorre alla formazione intellettuale e morale dell’individuo e lo rende consapevole del suo ruolo nella società. La cultura della sicurezza – tanti sostengono – è lo strumento necessario per organizzare, in maniera sistematica la prevenzione e la protezione dei lavoratori dai rischi che possono incontrare sul luogo di lavoro. Declinando questo concetto secondo quello che ci riguarda, quindi, la cultura della sicurezza è un patrimonio misto, di sensibilità, competenze e di capacità tecniche. La sensibilità di considerare la protezione dei lavoratori un fattore primario nell’organizzazione del lavoro, la capacità di valutare i rischi, sapendo individuare le possibili fonti di pericolo e di sapere individuare le conseguenze che queste possono avere. È necessario, infine, padroneggiare le soluzioni tecniche qualificate per controllare i rischi. Si può quindi riflettere come i tre elementi che occorre controllare, afferiscano a tre ambiti profondamente distanti dell’esperienza umana.

Leggi l’articolo Cultura della sicurezza e consapevolezza sul numero 5/2021 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

HSE Manager Wolters Kluwer Italia: La giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro | LinkedIn

Si è celebrata il 28 aprile scorso la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, iniziativa creata nel 2003 dall’International Labour Organization, l’agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza, in un pianeta dove si stima che ogni anno accadano 340 milioni di incidenti sul lavoro con oltre 160 milioni di vittime di malattie professionali.

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Piani di qualità: cosa sono, come si redigono e quali standard li regolano?

Come si sono evoluti i piani di qualità e i relativi sistemi di gestione per la qualità nelle aziende? Dal primo standard ISO 9000 allo standard ISO 10005:2019 che li regolamentano, ecco perché conviene rispettarli.

Perché si redigono i piani di qualità?

Si è soliti redigere piani per gestire attività e processi per i quali sono stati stabiliti particolari requisiti, in qualche modo differenti da quelli seguiti normalmente dall’organizzazione. Le attività possono essere eseguite in contesti già organizzati con sistemi di gestione e possono essere relative a specifici dipartimenti, per i quali viene «ritagliata» una determinata porzione del SGQ, condividendone in parte o totalmente gli obiettivi. Oppure possono riguardare progetti speciali, magari cambiamenti previsti e pianificati dall’organizzazione nei suoi stessi processi, e allora è possibile che siano già stati definiti obiettivi specifici. In ogni caso, la necessità di eseguire le attività secondo un piano di qualità può essere prevista nei contratti di fornitura o di appalto, assieme alla determinazione dei requisiti che l’oggetto del contratto deve avere. Se così si tratta, normalmente il piano di qualità deve essere sottoposto al committente per la sua approvazione.

Lo standard ISO 10005:2019

Lo standard ISO 10005:2019, Gestione per la qualità – Linee guida per i piani della qualità, fornisce strumenti per redigere, riesaminare, accettare, applicare e sottoporre a revisione, secondo il ciclo PDCA, i piani della qualità. È uno standard volontario, non è obbligatorio che le aziende che hanno adottato e certificato il loro SGQ secondo lo standard ISO 9001:2015 lo adottino, e il fatto che esso viene seguito non è certificabile da alcun ente. Rispetta i criteri dell’High Level Structure e l’ultima revisione è stata uniformata ai requisiti della revisione 2015 dello standard di riferimento, ISO 9001. Fornisce comunque interessanti considerazioni anche alle organizzazioni che non sono in possesso di certificazioni per il loro SGQ.

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