Un aspetto del capitalismo finanziario si sta dimostrando un potenziale stimolo per il miglioramento della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Gli investitori professionali, specialmente quelli dei mercati internazionali, sono particolarmente sensibili alla reputazione delle aziende e sembrano guardare con maggiore interesse quelle organizzazioni che si mostrano attraenti ai consumatori e alla politica, perché riescono a comunicare il loro atteggiamento positivo nei confronti di questi aspetti. La cronaca continua a riportare notizie di cattive condotte nei confronti dei lavoratori e dell’ambiente, ma è un fatto che l’opinione pubblica, specialmente nei paesi più industrializzati e quella dei gruppi di pressione internazionali, ha abbassato il livello di tolleranza per questi eventi.
Nell’aprile del 2021 la Commissione Europea ha proposto al Parlamento e al Consiglio Europeo di rivedere le modalità con le quali alle organizzazioni economiche è richiesto di rendere disponibili quelle che in passato erano definite “informazioni non finanziarie” e che, negli anni, sono diventate le comunicazioni societarie sulla sostenibilità.
Lo scopo delle indagini per le non conformità, e quindi anche per gli incidenti e gli infortuni, non è quello di individuare un responsabile. Ma di stabilire i fattori che hanno provocato l’evento, allo scopo di correggere i processi e fare in modo che le violazioni non si possano ripetere. Per fare questo dobbiamo determinare i tre livelli di cause: quelle immediate, l’agente che ha provocato l’evento non voluto. Le cause sottostanti, gli atti o le condizioni pericolose che lo hanno reso possibile. Le cause radice, le scelte organizzative e gestionali che sono all’inizio della catena causale che ha portato alla non-conformità.
Fino a qualche tempo fa era normale che le aziende che non avevano particolari questioni legate all’ambiente – non i grandi stabilimenti petrolchimici per intenderci, ad esempio – affidassero la gestione degli adempimenti ambientali al Responsabile del servizio prevenzione e protezione. Un scelta che poteva essere il riconoscimento di una certa marginalità di questi aspetti dell’organizzazione: sia la protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore che quella dell’ambiente percepite come lontane dalla produzione. Mentre però l’Italia ha provveduto a regolamentare il ruolo di RSPP sin dal 1994, con il Decreto Legislativo 626, che recepisce per la prima volta la direttiva 89/391/CEE, sull’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e a definire i requisiti della sua qualificazione, con regolamenti sui quali si è intervenuto più volte a partire dal Decreto Legislativo 195 del 2003, che bene o male hanno fornito un certo grado di alfabetizzazione a chi ricopre questo ruolo, nulla è stato fatto per quanto riguarda la formazione ambientale. Questo significa che un Responsabile del servizio prevenzione e protezione, se restiamo al dato nudo degli argomenti che si affrontano per ottenere questa qualifica, non ha alcuna competenza in materia di gestione ambientale, con il corollario che non esiste, in Italia, una summa di conoscenze e abilità che sia condivisa e riconosciuta a livello professionale. Si trovano, però, un insieme di storie e di esperienze personali. Naturalmente ci sono punte di eccellenza e fior di professionisti, ma quello che manca è un syllabus di nozioni culturali e pratiche base e condivise, almeno per quei professionisti maturi che non hanno avuto modo di affrontare questi temi durante il loro periodo di studi.
Ha cercato di porre rimedio a questa situazione la norma italiana UNI 11720, Attività professionali non regolamentate – Manager HSE (Health, Safety, Environment) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza, rilasciata nel luglio del 2018, definendo un livello minimo di requisiti per questo ruolo. L’obiettivo di questo approfondimento non è quello di fornire un supporto all’acquisizione di tutte le nozioni richieste dalla norma, soprattutto perché andando a leggere il contenuto del modulo formativo numero 5 Area tecnica in materia ambientale, si scopre che i requisiti richiesti per puntare alla certificazione come HSE Manager sono piuttosto impegnativi, e si può restare sorpresi sia da quello che è stato incluso che da ciò che è stato omesso. Molto più modestamente, questo lavoro intende fornire ai tecnici gli elementi base relativi agli obblighi e alle soluzioni da impiegare, all’interno di un inquadramento generale più ampio, relativo ai temi e ai movimenti culturali che stanno fungendo come stimolo per il settore. Tutto ciò da utilizzare come punto di partenza per l’approfondimento dei temi più vicini alla politica e all’operatività delle attività che seguono.
Il processo descritto dall’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e, solo per i lavori che ricadono nel perimetro di applicazione del Titolo IV, i cantieri temporanei o mobili, all’Allegato XVII, è una delle questioni meno comprese di tutto il Testo Unico. La valutazione dell’idoneità tecnico professionale è il processo che l’industria ha definito per individuare il soggetto cui affidare un appalto, basandosi sui requisiti e sulle aspettative del committente. Non ha alcun senso, come troppo spesso si vede fare, che un’azienda stabilisca che il contratto di appalto debba essere concluso con un appaltatore particolare, e si affidi poi ad uno specialista della sicurezza per qualificarlo, ovvero per raccogliere faticosamente o aiutarlo a produrre i documenti che dovrebbero stabilire che è un soggetto idoneo.
Poi, l’industria italiana sta aspettando da ormai 13 anni che venga finalmente emesso il decreto che definisce il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, che doveva essere elaborato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La prima volta fu promesso che sarebbe avvenuto entro la primavera del 2009. Scaduto questo termine si è pensato di decidersi entro l’estate del 2014; un impegno del decreto-legge 69 del 2013, dall’ambizioso titolo Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Il 2014 è passato ormai da sette anni, e si vede che non era poi così urgente.
Per fortuna, gran parte del mondo industriale ha provveduto a definire processi di qualifica o di prequalifica per le aziende che vogliono accedere ai contratti di appalto. Per la maggior parte di tratta di procedimenti amministrativi che hanno come obiettivo tutelare l’investimento economico che le aziende fanno, quando assegnano contratti, e possono riguardare lo stato economico e finanziario, il possesso delle certificazioni volontarie rilevanti, o di quelle obbligatorie o altri adempimenti definiti dalla legge. A seconda dei lavori e di come sono organizzati i diversi settori industriali, la valutazione dell’idoneità tecnico professionale, desiderata ma non precisata dalla norma, può avvenire in tre momenti:
durante, appunto, questo processo di prequalifica, prima quindi della definizione dei possibili contratti d’appalto;
definendo a livello contrattuale i requisiti che l’appaltatore deve possedere, in relazione al possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature;
in fase di negoziazione, in relazione ad uno specifico progetto per un bene o un servizio.
Il motivo è semplice: la crisi pandemica e climatica stanno imponendo un cambio di passo. Non è più sufficiente parlare di salute, di sicurezza o di ambiente: occorre allargare lo sguardo e lavorare per fare in modo che le nostre organizzazioni diventino sostenibili e resilienti.
Il principale obiettivo della COP26 è di spingere i paesi a presentare piani per azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050, incoraggiare i paesi colpiti dei cambiamenti climatici a proteggere e recuperare gli ecosistemi e a costruire sistemi per la segnalazione la protezione dagli eventi climatici estremi.
Nel 2021 l’IPCC ha pubblicato il suo sesto rapporto di valutazione – il primo è uscito nel 1990 – uno strumento utilizzato dai governi delle organizzazioni sovranazionali per indirizzare la politica ambientale degli stati. Il rapporto scientifico vero e proprio è affiancato da una serie di strumenti per fare in modo che il messaggio possa arrivare a tutti, e non solo a coloro che sono in possesso di una particolare formazione: il pianeta è in pericolo e noi con lui.
Il suo obiettivo è fornire supporto alle organizzazioni di diverso tipo – comunità a diverso livello, settore pubblico e privato, aziende profit e volontariato – per guidare i post crisi non necessariamente causati solo dalla pandemia, attraverso l’articolazione di tre fasi: riflettere e apprendere da quanto è accaduto, rivedere l’organizzazione dei processi e ripristinare le operazioni.
Il Ministero della salute ha pubblicato il Piano nazionale della prevenzione 2021-2025, il documento che intende definire i programmi per le attività che l’Amministrazione svilupperà in questo periodo. In Italia il Servizio Sanitario è nazionale. L’articolazione amministrativa del nostro paese, però, è tale per cui esiste un’amministrazione centrale, il Ministero della salute, che stabilisce i programmi che saranno però sviluppati dalle amministrazioni regionali. Il documento, quindi, non è immediatamente operativo, ma rimanda necessariamente alla produzione di ventuno piani territoriali – da diciannove regioni e due province autonome – in cui dovrebbero essere articolate le azioni specifiche. Questa condizione continua ad essere la causa di disparità tra i servizi di cui i cittadini possono godere a seconda del loro luogo di residenza, e per questo motivo questo PNP afferma di avere definito, tra l’altro, criteri più rigidi che in passato, per l’individuazione e la rendicontazione degli indicatori.