La digitalizzazione dell’HSE integra tecnologie avanzate come l’Internet of Things (IoT) e l’Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare la gestione e la sicurezza nei contesti lavorativi e ambientali. Le tecnologie avanzate consentono un monitoraggio costante delle condizioni operative, l’identificazione tempestiva dei rischi e la prevenzione di potenziali incidenti attraverso l’analisi predittiva.
Gli HSE Manager devono possedere competenze digitali avanzate per integrare soluzioni digitali nei processi operativi, gestire dati ambientali e implementare tecnologie innovative, rispettando le normative vigenti. Nonostante le sfide legate all’integrazione delle nuove tecnologie e alla formazione del personale, la transizione digitale offre opportunità significative per migliorare la sicurezza e la gestione ambientale, richiedendo una gestione oculata del cambiamento e un’attenzione particolare alla sicurezza dei dati e alla formazione del personale.
La patente a punti per i cantieri temporanei e mobili sembra essere vicina a diventare realtà. Sembra perché il Governo ha reso pubblico uno «Schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”», che però non è ancora apparso in Gazzetta Ufficiale e del quale non sono state divulgate informazioni sulla emissione.
Il provvedimento modifica l’articolo 27 – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, quello che aveva promesso invano un regolamento per definire il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, entro l’aprile del 2009. Ora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che lo doveva proporre – e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – che doveva dare il suo parere – vengono scavalcati, e il sistema di qualificazione è realtà. Ci sarà ancora un poco da aspettare, però.
La prima notizia è che gli obiettivi originali dell’articolo 27 sono stati ridimensionati: il sistema di qualificazione doveva essere generale – e qui invece, molto meno ambiziosamente, è relativo solo a chi opera nei cantieri edili – ed essere basato su sull’esperienza, competenza e formazione specifica, e sull’adozione di standard contrattuali e organizzativi, compresi quelli relativi agli appalti e al lavoro flessibile, conformi al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, analisi apparentemente troppo ambiziosa per essere sviluppata.
Certificare l’ovvio
La patente a punti viene emessa dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e certifica l’ovvio, ovvero:
L’azienda è iscritta alla CCIAA;
Datore di lavoro (chissà quando), dirigenti, preposti e lavoratori hanno soddisfatto gli obblighi di formazione;
I lavoratori autonomi soddisfano gli obblighi del Decreto Legislativo 81/2008, senza soffermarsi in quell’esercizio inutile di definire quali;
Ha un DURC valido;
Ha un DVR, comunque sia, perché a trent’anni dalla sua istituzione, istituzioni e comunità professionali non hanno ancora trovato un accordo su come dovrebbe essere redatto, anche a causa della complessità della normativa e degli strumenti di controllo;
Ha un DURF valido.
Pensare a come saranno gestite queste informazioni fa venire i brividi: un DURC è valido tre mesi, un DURF quattro: in Italia il settore delle costruzioni vanta 520.212 imprese, escludendo specialisti non edili, come gli impiantisti, e lavoratori autonomi. Secondo il Decreto Dirigenziale n 49 del 27 luglio 2023, la dotazione organica dell’INL consiste in 7.841 addetti, di cui 2.294 ispettori civili, dei quali 240 tecnici, 942 ispettori dell’INPS, 223 ispettori dell’INAIL, 389 militari dell’Arma dei Carabinieri. Questi fanno ispezioni, ed è auspicabile che non siano distolti dalle loro operazioni per processare carte.
Secondo un semplice calcolo matematico, ogni anno tutti i funzionari dell’INL senza qualifica ispettiva, compresi i dirigenti, dovranno processare almeno 650 documenti circa, tra DURC e DURF per imprese edili, senza considerare altre specialità, lavoratori autonomi o variazioni, rinunciando alle loro attuali responsabilità. C’è da chiedersi come saranno gestiti gli aggiornamenti. Molte aziende assumono i lavoratori a tempo determinato, quanto le commesse partono. Come saranno verificati gli obblighi di formazione?
Il nuovo schema di decreto-legge lo ha già previsto: «Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro». Se non ti diciamo niente, tu intanto lavora. Ci penseremo dopo.
Il meccanismo in sé è semplice: la patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti, che vengono detratti in conseguenza di violazioni, come quelle riportate nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelle condizioni in cui l’ispettore deve procedere alla sospensione delle attività (10 crediti), o nell’Allegato XII, che è quell’elenco di lavori che comportano rischi particolari, come i lavori che comportano rischi di seppellimento, caduta dall’alto, esplosione da ordigni bellici, esposizione a sostanze pericolose, radiazioni ionizzanti, linee elettriche, annegamento, lavoro in pozzi, gallerie, subacquei, cassoni ad aria compressa, impiego di esplosivi e montaggio di elementi prefabbricati pesanti, che sono soggetti a norme speciali per la sicurezza dei lavoratori, ovviamente quando queste non vengono rispettate (7 crediti). Anche la violazione all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, una legge scritta in modo orribile riguardante il lavoro nero, è punita con la perdita di 5 crediti.
La responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro che causa la morte equivale a 20 crediti. Se l’infortunio provoca un’inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro, il datore di lavoro è responsabile per 15 crediti. Per un’inabilità temporanea assoluta che richiede un’astensione dal lavoro di più di quaranta giorni, la responsabilità del datore di lavoro è di dieci crediti. Naturalmente la responsabilità dovrà essere riconosciuta da un tribunale: secondo il Ministero della Giustizia, la durata media dei processi è di tre anni per i procedimenti in primo grado, due anni per i procedimenti in appello e un anno per i procedimenti in Cassazione, per cui i punti saranno decurtati sei anni dopo i fatti, per un ricorso che arriva fino alla suprema corte. Però «nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi». Fioccheranno i ricorsi al TAR.
Una volta superati i quindici crediti, le imprese non potranno più svolgere attività, salvo il completamento dei lavori in corso. Tolleranza zero virgola. Qualsiasi impresa trovata a operare senza la licenza o con meno di quindici crediti sarà multata da 6.000 a 12.000 euro; i punti potranno essere recuperati solo se il responsabile della violazione frequenterà un corso per datore di lavoro, dirigente o preposto, e trasmetterà l’attestato all’INL. Le imprese con l’attestato di qualificazione SOA di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non sono soggette a tali regole.
La tutela apparente
Con questo provvedimento, la politica conferma il suo tradizionale approccio verso la tutela dei lavoratori, evidenziando la caratteristica del nostro sistema normativo. L’obiettivo sembra limitarsi a trasmettere un messaggio alla base elettorale, senza considerare se le modifiche saranno veramente efficaci. La conoscenza e la disponibilità delle risorse per mettere in pratica le nuove regole sembrano essere considerate solo secondarie. Probabilmente, le imprese finiranno per mostrare in cantiere semplicemente la ricevuta di consegna dei documenti all’INL, senza che a questi sia data la capacità di elaborarli correttamente, e continueranno a operare come prima. Questo ennesimo adempimento burocratico sembra non tanto mirare a distinguere le aziende virtuose da quelle meno virtuose, quanto piuttosto a certificare ciò che è ovvio. Dopotutto, credere che esistano imprese degne di nota che non sono iscritte alla CCIAA è abbastanza ingenuo.
Quattro anni fa moriva Luana D’Orazio, la giovane madre straziata da un filatoio a Montemurlo, in provincia di Prato. Dal 3 maggio 2021 l’opinione pubblica ha mostrato un interesse costante verso gli infortuni sul lavoro, e si è iniziata finalmente a diffondere l’idea che non siano più accettabili. A partire da allora i governi che si sono succeduti hanno dato solo risposte superficiali ed inefficaci. Sarebbe ora di smetterla di usare questi argomenti per la campagna elettorale permanente che siamo costretti a subire.
L’era digitale ha radicalmente trasformato il lavoro, introducendo sia benefici che rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con l’intelligenza artificiale e la sostenibilità che emergono come elementi chiave nella gestione dei luoghi di lavoro. Affrontare i rischi digitali richiede trasparenza, coinvolgimento dei lavoratori e formazione continua per garantire una cultura della sicurezza digitale inclusiva e equa.
L’avvento dell’era digitale ha trasformato radicalmente il panorama lavorativo, con impatti rilevanti sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, dove l’intelligenza artificiale e i robot collaborativi migliorano sia l’efficienza produttiva che la sicurezza dei lavoratori. Il rating ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) assume un ruolo centrale nel mondo aziendale, spingendo le imprese verso la digitalizzazione e la sostenibilità per rispondere alle aspettative degli investitori e dei consumatori, migliorando così la sicurezza interna e l’impegno verso la responsabilità sociale.
Tuttavia, la dipendenza crescente da algoritmi e automazione porta a nuovi rischi per la sicurezza, con la necessità di un monitoraggio umano attivo e politiche di lavoro flessibili per gestire lo stress e l’isolamento derivanti dalla digitalizzazione. La gestione efficace dei rischi digitali richiede trasparenza, coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni riguardanti la tecnologia, adozione di tecnologie con controllo umano e formazione continua per migliorare l’alfabetizzazione digitale e la sicurezza sul posto di lavoro, promuovendo così una cultura della sicurezza digitale inclusiva e equa.
Lo speciale La sicurezza nei luoghi di lavoro nell’era digitale: in quale direzione andiamo? è offerto da Simpledo, a questo link.
Le UNI/PdR sono documenti emessi dall’UNI, l’organizzazione italiana per le norme tecniche, che forniscono linee guida e best practice su tematiche tecniche senza essere vincolanti; la UNI/PdR 149:2023 si concentra sulla formazione in modalità Virtual Classroom System (VCS) per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL). Il documento è suddiviso in nove capitoli che coprono introduzione, scopo, riferimenti normativi, termini e definizioni, principi, aspetti organizzativi e gestionali, caratteristiche tecnologiche, protezione dei dati personali, indicazioni operative e responsabilità.
La prassi, sembra limitata nell’affrontare completamente le sfaccettature emergenti dall’ampio utilizzo della VCS, come l’impatto sociale e psicologico dell’apprendimento a distanza e la formazione dei docenti; tuttavia, il documento potrebbe necessitare di ulteriori sviluppi per affrontare completamente le molteplici sfaccettature legate alla VCS.
Puoi leggere l’articolo Sfide e opportunità delle linee guida UNI/PdR per la formazione a distanza sul numero 12/2023 di ISL.
Scopri i trend che hanno dominato il 2023 nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’analisi degli articoli più letti su questo sito.
Classificato al quinto posto tra gli articoli più letti del 2023, “Abolito il Testo Unico sulla Sicurezza!” racconta di un colpo di scena del 1 aprile che ha visto il sottosegretario al lavoro, Felipe Jesus Catenacci, annunciare la cancellazione del Decreto Legislativo 81 del 2008. Il sottosegretario (inesistente) sostiene che questa riforma semplificherà gli oneri per le imprese senza compromettere la sicurezza dei lavoratori, generando reazioni divergenti: le associazioni imprenditoriali applaudono l’atto di coraggio, mentre i sindacati denunciano il pericolo per la vita e la salute dei lavoratori, annunciando una mobilitazione generale.
Al quarto posto tra gli articoli più letti nel 2023 si trova “Cultura della sicurezza e consapevolezza“, pubblicato su ISL numero 5/2021. L’articolo affronta l’importanza della cultura della sicurezza emersa da approfondite indagini su grandi incidenti lavorativi. Definendo la cultura della sicurezza come un patrimonio di sensibilità, competenze e capacità tecniche, si concentra sulla protezione dei lavoratori, la valutazione dei rischi e la padronanza delle soluzioni tecniche per controllare i pericoli, sottolineando la diversità di questi elementi in ambiti profondamente distanti dell’esperienza umana.
Al terzo posto tra gli articoli più letti nel 2023 su ISL numero 6/2021 si trova “L’uomo che cercava gli errori: i modelli di James T. Reason“. Reason, autore del modello del formaggio svizzero, usa una metafora in cui i processi sono rappresentati come fette di formaggio con buchi che simboleggiano errori umani o guasti. L’incidente è latente finché i buchi non si sovrappongono, sottolineando l’importanza della ridondanza nei sistemi di sicurezza. Reason integra la sua tassonomia con il concetto di difesa profonda di John Wreathall, strutturando il modello delle cause di incidente in cinque elementi, tra cui l’organizzazione, le precondizioni e le difese umane, tecniche e organizzative.
Al secondo posto tra gli articoli più letti del 2023 spicca “Quando chiedere le idoneità alla mansione nei lavori in appalto?“, un contributo originale di questo sito. L’articolo esamina la pratica di richiedere certificati di idoneità alla mansione per i lavoratori in appalto, mettendo in evidenza la mancanza di chiarezza tra le aziende in merito. Si evidenzia il rischio legale associato a questa prassi come precauzione per garantire l’idoneità dei lavoratori appaltatori. Il testo si addentra anche nel contesto normativo del GDPR, sottolineando la necessità di trattare con cautela i dati sanitari dei lavoratori. L’autore suggerisce che la raccolta di certificati potrebbe risultare inutile e propone un’alternativa più intelligente: utilizzare le informazioni aggregate sui dati sanitari e di rischio dei lavoratori prodotte annualmente dal Medico competente aziendale. Infine, l’articolo promuove l’adozione di approcci più efficaci nella gestione del rischio, nel rispetto delle tutele già presenti nel sistema di prevenzione.
L’articolo più letto di questo sito nel 2023, confermando il successo del 2022, è “Quando si aggiorna il Piano di sicurezza e coordinamento?” originariamente pubblicato su LinkedIn nel 2019. Esamina la questione dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione, delineando la distinzione tra “aggiornare” e “adeguare” il PSC, esplorando le circostanze in cui modifiche al piano sono necessarie. Si enfatizza l’importanza di motivare le modifiche in base a criticità effettive, affrontando le sfide legate alle interferenze lavorative e proponendo misure di sicurezza adeguate per gestire i ritardi. Si incoraggia il CSE a essere proattivo nel gestire inefficienze dell’appaltatore e a non accettare riduzioni delle tutele di sicurezza senza una giustificazione documentata. Infine, si sottolinea il ruolo cruciale del professionista nel superare cliché e nel promuovere, spiegare e diffondere buone pratiche.
Grazie a tutti i lettori per la fiducia accordata nel corso di quest’anno! È stato un piacere condividere informazioni e riflessioni con voi. Vi auguro un sereno finale d’anno e i migliori auguri per il 2024. Continuiamo a esplorare, imparare e condividere! A presto! 🌟
La formazione, gestita da enti accreditati, si concentrerà su strumenti per migliorare l’efficienza e la sicurezza lavorativa, salute e prevenzione, e l’uso di realtà virtuale e aumentata. I corsi affronteranno temi come comunicazione nei cantieri multietnici, impatti della mancata prevenzione e uso di alcol e droghe, contribuendo così agli obiettivi del PNRR.
La collaborazione tra associazioni datoriali e grandi imprese è cruciale per affrontare il deficit culturale nell’operatività e nella formazione, promuovendo la sicurezza sul lavoro e sostenendo gli obiettivi economici del Paese attraverso il PNRR. La riduzione degli infortuni sul lavoro è un elemento strategico per il benessere sociale ed economico, in sintonia con le priorità e gli investimenti delineati nel PNRR.
Puoi leggere l’articolo INAIL e Regioni: cultura della sicurezza sul lavoro per il successo del PNRR sul numero 11/2023 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.
Innanzitutto, vorrei spendere qualche parola sulla dinamica dell’incidente. Come è noto, in ambito giuridico le indagini hanno come obiettivo quello di definire innanzitutto se è stata violata la legge, e poi, in questo caso, chi è stato responsabile di questa violazione. Chi si occupa direttamente di sicurezza, invece, non cerca responsabili ma ha come obiettivo individuare non solo la violazione, ma da qui le cause che l’anno provocata o resa possibile, per modificare i processi per ottenere il risultato di impedire che la non conformità si ripeta. Ebbene, la scena descritta dagli atti è quella di una totale sciatteria organizzativa: tutti fanno tutto, nessuno sa bene cosa fanno gli altri, e nessuno controlla cosa viene fatto. Un sistema di organizzazione autarchico/anarchica, che troppo spesso vedo nelle nostre aziende. Le persone, i processi lavorativi riescono bene o male a tenere sotto controllo i pericoli solo perché le sicurezze sono ridondanti: un minimo di alfabetizzazione lavorativa di base, un poco di buonsenso e una certa disponibilità economica che rende attrezzature di lavoro abbastanza sicure piuttosto diffuse, fa sì che ci voglia un poco di impegno a farsi male. E infatti, sotto un certo aspetto queste sentenze sono tutte uguali: la descrizione dell’incidente trasuda un livello tale di sciatteria organizzativa, che desta sorpresa che sia avvenuto solo quell’incidente. Il disegnatore faceva anche il magazziniere, tutti usavano il muletto senza addestramento, gli scaffali erano stati scelti e installati in maniera discutibile eccetera eccetera. Nel caso specifico, però, un funzionario ASL mette a verbale che si tratta del terzo infortunio mortale occorso in azienda di recente: prima di questo c’è stato un socio schiacciato da un silos e un lavoratore morto in una esplosione durante una saldatura.
In questa circostanza non ha destato sorpresa la condanna del datore di lavoro, quanto quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: la sentenza di secondo grado gli attribuisce la colpa specifica, correlata alla violazione dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 81 del 2008, dal titolo “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. La colpa generica riguarda una mancanza di diligenza generale che si applica a situazioni comuni, la colpa specifica è associata a una negligenza o imprudenza in relazione a doveri o obbligazioni specifiche in contesti particolari, in questo caso quelle derivanti dalle prescrizioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.
E se il sindacalista va al mare?
Come ho provato a spiegare qualche riga sopra, per inclinazione personale e professionale, sono portato ad approfondire “le cause” di quello che non mi torna, e questa sentenza non mi torna per niente. Ma come! Abbiamo sempre ascoltato e ripetuto nei corsi che il ruolo del RLS è di rappresentanza e di salvaguardia del lavoratore, quasi come un rappresentante sindacale! Sarebbe mai possibile condannare un sindacalista perché, invece di rappresentare i lavoratori, va in spiaggia? Ci deve essere un fraintendimento, qualcosa che non ha funzionato. Un collega mi ha passato la sentenza di secondo grado e il fraintendimento è lì sotto gli occhi di tutti, esattamente come nella sentenza di Cassazione, che la conferma. Personalmente, ritengo che parlare di “compiti del RLS” sia un errore concettuale, un grande fraintendimento.
Durante i corsi di formazione si ripete da ormai quasi trent’anni, che le diverse parole che la legge usa individuano differenti tipi di aspettative nei confronti dei soggetti cui ci si riferisce. Alcuni di questi hanno “obblighi”, come il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori eccetera. L’obbligo è un comportamento la cui violazione è sanzionata dal Testo Unico stesso. Si osserva sempre che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non abbia “obblighi” ma “compiti”, e questo marca la differenza del grado di aspettative sul suo operato. Non avere svolto il proprio “compito” non espone questa figura ad una sanzione del TU, che, infatti, non ne prevede. In effetti, se si va a vedere, è il datore di lavoro il soggetto che viene sanzionato se il RSPP non fa il suo mestiere. I “compiti”, però, sono sufficienti a creare un livello di aspettative tale per cui è possibile istruire un capo di imputazione per delitto colposo per colpa generica in relazione, se queste vengono deluse.
In sostanza, se un RSPP valuta malamente i rischi, viene sanzionato il suo datore di lavoro. Se però, a causa di una valutazione dei rischi superficiali, un lavoratore si fa male, il datore di lavoro può essere imputato per lesioni o omicidio colposo, per colpa specifica, il che significa che il nesso causale prende origine o coinvolge inestricabilmente la violazione dell’obbligo, in questo caso, di valutare i rischi. Anche il RSPP può essere imputato di lesioni colpose o omicidio colposo, questa volta per colpa generica, che significa che saranno considerate le qualità professionali e gli atteggiamenti che ci si attenderebbe da un RSPP ragionevole in quella medesima posizione: la sua perizia, la sua diligenza o la prudenza adottata.
L’opinione è che la sentenza di secondo grado trascuri la precisione semantica che sarebbe consigliabile utilizzare in questi casi, anche perché la norma è oscura e involuta di suo. L’RSPP è il “Responsabile sicurezza prevenzione e protezione”, si parla di “Kg Newton” (o chilogrammi o Newton) e, leggendo, si comprende che il DVR viene considerato non uno strumento di pianificazione, ma un “catalogo dei rischi”. In sostanza, non viene approfondito se la situazione che ha portato all’infortunio fosse stata analizzata e gestita, interrogandosi se le modalità previste fossero adeguate e al livello degli standard industriali (art. 2087 CC docet). Ma l’imprecisione più grande è quando si parla di “compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Obblighi o assegnazioni? Colpa specifica o colpa generica?
Si è detto che il D.Lgs. 81/2008 attribuisce generalmente “obblighi”, e che fa eccezione per il RSPP, a cui attribuisce “compiti”. Il RLS non ha né compiti né obblighi: il RLS ha attribuzioni. E che cos’è questa attribuzione? In primo luogo, una cosa che si chiama “attribuzione”, ragionevolmente non sarà né un obbligo né tantomeno un compito, altrimenti non si chiamerebbe così. Un criterio generale dell’interpretazione della legge dice che, quando una parola non è definita all’interno dell’ambito in cui deve essere utilizzata, come ad esempio nelle “definizioni” presenti nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, allora si usa il suo significato letterale, che, in questo caso è sinonimo di assegnare. L’etimologia di questo termine viene fatta risalire ad a-tribúere che propriamente significa “dare” o “spartire”. Quindi il RLS non ha obblighi o compiti, ma ha assegnazioni. Al RLS “è dato”. È dato cosa? È dato il contenuto della lista dell’articolo 50: è dato accedere ai luoghi di lavoro, è dato essere consultato, ricevere informazioni. Datori di lavoro e dirigenti sono destinatari degli obblighi – fateci caso – di fare funzionare l’articolo 50 (art. 18 c. 1 lett. s), mentre la norma non prevede punizioni se il RLS non “prende”: il Capo IV, Sezione I, infatti, prevede punizioni per la violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, ma non per il RLS.
In sostanza, la sentenza di secondo grado, e la Corte di Cassazione ha confermato, che il RLS viene condannato per colpa specifica rappresentata dalla violazione “degli obblighi di cui all’articolo 50”, che però non esistono, in quanto la legge mette a suo carico una cosa diversa, le attribuzioni. Nell’economia del TU il mancato rispetto di queste non è considerato un comportamento antigiuridico, e la dimostrazione è che non sono sanzionate. Nei commenti qui su LinkedIn si sono lette tante opinioni, ad esempio c’è chi ha detto che ci sta comunque una condanna per colpa generica: in fondo era un RLS “di plastica” che addirittura faceva parte del consiglio di amministrazione dell’azienda. No. La condanna è per colpa generica sulla base di una violazione inesistente, e comunque credo sia illogico prendere le attribuzioni – il mancato esercizio di diritti – come fondamento di un capo di imputazione per colpa generica. Altri hanno, con più o meno entusiasmo, applaudito al cambio di prospettiva della suprema corte, chi disorientato, chi entusiasta delle nuove magnifiche sorti e progressive che contribuiranno senz’altro a migliorare la protezione dei lavoratori. Modestamente, penso che la legge debba ancora essere applicata del tutto e che, siccome si tratta di concetti che hanno funzionato meglio in tutto il resto di Europa rispetto che in Italia, magari sarebbe il caso di provarci, prima di pensare a cambiare.
Qualcuno dice che le sentenze non si commentano. In realtà la legge viene commentata, forse da quando iniziò ad essere scritta. Si tratta di un artefatto umano, che eredita l’imperfezione dal suo artefice, per cui le sentenze si commentano per migliorare come viene applicata la legge. Qualcuno si è dimenticato di quando il CSE era il “perno della sicurezza”? Altri sostengono che solo gli avvocati o persone con una formazione giuridica possono permettersi di commentarle, perché soli depositari di una conoscenza specifica. E anche qui dissento: uno dei motivi per cui la legge iniziò ad essere scritta è per fissarne e renderne bene comprensibili i contenuti, sottraendoli all’arbitrio dei sacerdoti prima e dei re dopo. Qualsiasi cittadino deve sentire che è possibile commentare un atto giuridico, anche perché spetta a lui valutare i legislatori, per destinare il proprio voto. Si chiama democrazia. Certo, sarebbe il caso che gli argomenti proposti fossero ponderati e bisognerebbe esprimere la propria opinione solo se è sensata. Spero sia questo il caso di queste righe.
Sebbene abbia introdotto l’obbligo di formazione per i datori di lavoro, il contenuto sembra essere il minimo richiesto, e la valutazione dell’efficacia della formazione appare come un adempimento burocratico. L’accordo presenta alcune contraddizioni con la legge e lascia alcune questioni irrisolte, come la formazione dei coordinatori per la sicurezza.
Questo solleva preoccupazioni su una possibile confusione nel settore della sicurezza sul lavoro. Resta da vedere come questi problemi saranno affrontati nella versione finale dell’accordo e come influenzeranno il settore.
Il prossimo 15 settembre parteciperò al convegno Sicurezza sul lavoro, oltre gli obblighi di legge, organizzato per i 25 anni di Lisa Servizi. Il convegno si terrà all’Hotel Ai Pini, di Venezia Mestre, ammissione su invito, ma sarà anche trasmesso in diretta streaming su Facebook, Linkedin e YouTube, puoi cliccare per iscriverti.
La mia comunicazione si concentrerà sull’andamento degli infortuni sul lavoro in Italia prima e dopo l’implementazione delle direttive europee: l’Italia mostra numeri preoccupanti in termini di infortuni mortali e non mortali, posizionandosi tra i primi paesi in Europa per entrambi i tipi di incidenti. Questa situazione ha notevoli implicazioni economiche, con i costi degli infortuni che incidono significativamente sul PIL italiano, limitando la competitività del paese. Inoltre, la qualità del sistema sanitario e della protezione sociale in Italia è un punto critico, in quanto i lavoratori infortunati sono costretti a sostenere una parte significativa dei costi delle cure mediche, sollevando interrogativi sulla qualità delle cure e sulla necessità di migliorare l’efficienza del sistema.
Si rifletterà sulla cultura aziendale, la formazione dei lavoratori e la responsabilità individuale nel contesto degli infortuni sul lavoro. Infine, si sottolineerà la necessità di un cambiamento significativo nell’approccio italiano alla sicurezza sul lavoro, dalla mera adesione formale all’effettiva attuazione delle norme. Sotto questo aspetto, il modello britannico di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sarà citato come esempio di successo nella trasformazione di un sistema in passato con prestazioni comparabili a quello italiano a un livello di eccellenza globale. Fattori chiave includono l’adozione di obiettivi chiari, la semplificazione normativa, la correlazione tra definizione e repressione delle norme, e un investimento nelle competenze professionali.