L’applicazione quotidiana delle regole della sicurezza…| HSE Manager Wolters Kluwer

… è lontana dagli slogan.

La cultura della sicurezza è l’obiettivo mai raggiungibile interamente, perché è in perpetuo movimento alla fine di un percorso lungo e faticoso di acquisizione di solide e comprovate esperienze tecniche.

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La vera storia delle misure generali di tutela | ISL

La sicurezza, quel sistema di conoscenze e di competenze finalizzato ad agire sui processi lavorativi allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori, è una disciplina che ha cominciato a essere riconosciuta in maniera organica quando la società ha smesso di considerare l’incidente come un evento o una punizione divina, per diventare la conseguenza di condizioni definite dall’uomo. L’elaborazione culturale ha definito modelli ed ha prodotto teorie su come rispondere al problema di evitare che i lavoratori si facessero male. Alcune di queste regole, sviluppate all’interno del mondo industriale, sono state in seguito inserite nelle legislazioni nazionali, diventando obblighi. Ciò è capitato per svariati motivi, normalmente perché hanno dimostrato la loro efficacia, anche se è capitato che la legge abbia singolarmente travisato il processo industriale. È il caso di come la gerarchia dei controlli si è trasformata nelle misure generali di tutela.

La hierarchy of controls è il tentativo del mondo industriale di andare oltre il trial-and-error: le scelte progettuali, nel momento in cui vengono analizzate e discusse, devono passare attraverso questa analisi e possono essere approvate se rispettano i requisiti del processo. Un decennio più tardi, sempre nell’ambiente industriale nordamericano, saranno sviluppati i primi metodi di valutazione quantitativa del rischio, in modo da supportare il processo della hierarchy of controls con evidenze oggettive e non con sensazioni o valutazioni personali. L’ambiente di coltura è sempre l’industria aerospaziale, anche la prima applicazione pratica resa pubblica è considerata il rapporto Reactor Safety Study da parte della U.S. Nuclear Regulatory Commission nel 1975.

Leggi l’articolo La vera storia delle misure generali di tutela sul numero 2/2022 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

Perché non va per niente bene

Vorrei molto pacificamente sviluppare alcune osservazioni per controbattere la valutazione tutto sommato positiva della Legge 215, conversione del Decreto-legge 146 del 2021, che spesso viene presentata come una revisione fondamentale del Testo Unico, il Decreto Legislativo 81 del 2008. Recentemente, poi, ha iniziato a farsi largo una lettura del fenomeno infortunistico basata su una pubblicazione di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, che valuta positivamente che l’Italia si classifichi quindicesima sulle 27 nazioni dell’Unione, nella triste classifica degli infortuni mortali e che propone una lettura a mio avviso parziale e frammentaria, del fenomeno infortunistico del nostro paese. L’affermazione, neanche troppo velata, è che, tutto sommato, non va così male, che in fondo le cose sono migliorate, in paragone agli anni Ottanta, e che i numeri sono “truccati” perché in Italia si considerano anche gli infortuni in itinere e sui mezzi di trasporto, mentre altrove no.

A parte il fatto che, non credo Eurostat vada a raccogliere i dati mandando i modulini ai governi, ma sono convinto conoscano il loro lavoro, e che i dati siano già normalizzati in partenza, vorrei sapere perché un poverocristo investito nel piazzale o un corriere con un’agenda strizzata di consegne non conta. O il ragazzino che ieri ha perso la vita sul furgone dell’azienda.

Io credo che sia maturo il momento per una seria valutazione di come questo paese intende gestire un aspetto fondamentale della sua vita comunitaria: come una persona si guadagna da vivere per sé e per la propria famiglia e come si cerca di fare in modo che possa tornare a casa una volta che ha terminato il lavoro. La legge 215 è un pezzo di legislazione che sinceramente ci potevamo evitare. Trasformazione di un decreto-legge, che la Costituzione prevede possa essere adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza, per dei provvedimenti che, in gran parte, sono semplicemente annunciati, o scritti malamente. Ho già approfondito questi temi: non è così che si legifera. Non abbiamo bisogno di provvedimenti come questi.

Guardiamo ai risultati

È contestabile anche che il Testo unico, nei suoi quattordici anni dalla sua approvazione, abbia prodotto tutti questi risultati. Il SINP, il servizio informativo che doveva raccogliere gli indicatori riguardanti salute e sicurezza, per permettere una più efficace prevenzione, è ancora sulle ginocchia degli dèi – e la legge 215 faticosamente ricostituisce il tavolo tecnico, ormai scaduto, dalla sua prima costituzione, undici anni dopo l’annuncio, nel 2019 – ma è possibile comunque combinare i dati che alcune amministrazioni pubbliche raccolgono e divulgano. Mettendo in correlazione le serie storiche dell’ISTAT, sulle ore lavorate, e dell’INAIL, sugli infortuni mortali denunciati, scopriamo che tra 2009 e 2010 gli indici infortunistici sono bruscamente aumentati, dopo avere raggiunto il punto più basso dall’inizio della serie, e da allora la curva è rimasta pressoché orizzontale, salvo impennarsi l’anno passato, per ovvi motivi contingenti. Intanto, l’Unione europea si vanta che sul suo territorio gli infortuni mortali sul lavoro sono diminuiti del 70% negli ultimi trent’anni . Niente male, veramente niente male.

Infortuni mortali in Italia
Infortuni mortali nell’UE

Ma cosa si può fare? Innanzitutto, sarebbe il caso che il legislatore non ci ne mettesse del suo a rendere le cose più difficili. È necessario un progetto, come dicono giustamente molti, un obiettivo, non iniziative legislative scoordinate, come quelle che vediamo. Da una parte ci si indigna per le cosiddette morti bianche, promettendo di irrigidire le regole, fino ad arrivare a costituire nientemeno che una Procura nazionale che indaghi sugli infortuni sul lavoro, dall’altra si mettono le condizioni perché la mattanza aumenti. Secondo la giornalista Serena Gabanelli uno degli effetti collaterali dei vari bonus che sono stati destinati al settore dell’edilizia è stato l’aumento di infortuni e incidenti mortali, causati dal proliferare di aziende messe in piedi in fretta e furia, per approfittare della disponibilità di denaro, senza competenze, attrezzature, professionalità. Strano, vero? Era così difficile da immaginare prima? E pensare che nell’edilizia si aspetta ancora la patente a punti dal 2009 (art. 27 del D.Lgs. 81/2008).

Il Testo unico ha fallito

Bisogna avere il coraggio di ammettere che l’approccio che è alla base del Testo unico è fallito. Gli ingegneri Gianfranco Amato e Fernando di Fiore – benemeriti – fin dall’agosto del 2009 mantengono aggiornata e condividono una versione ipertestuale della norma, ricca dei riferimenti imprescindibili per la corretta comprensione degli obblighi e delle responsabilità dei vari soggetti interessati. La revisione del febbraio 2022 consta di ben 1151 pagine, scritte nel peggior burocratese, ricche di rimandi e di eccezioni. Non è difficile imbattersi in aziende o in consulenti che hanno il sincero obiettivo di rispettare la legge, ma che non sono in grado di farlo, perché i processi vanno al di là della loro comprensione.

Il meccanismo che è oggi alla base della tutela dei lavoratori può essere semplicemente descritto in questi passaggi:

  • Individuazione dei pericoli, ovvero identificazione delle condizioni in cui il lavoratore può essere soggetto ad incidenti od infortuni.
  • Rispetto della conformità tecnica. Una volta definiti gli scenari lavorativi, il rispetto degli accorgimenti regolamentati, dalla scelta delle attrezzature di lavoro alla formazione e all’addestramento.
  • Valutazione del rischio residuo e miglioramento continuo, che è l’innovazione che la direttiva 89/391/CEE si proponeva.

È possibile dire, con sincerità, che il Testo unico li spiega con chiarezza? Che i processi che impone riescono a raggiungere questi obiettivi con economia ed efficacia? No, non lo è.

Quanti incidenti e infortuni mortali sono riconducibili a violazioni dei requisiti minimi dettati dalla tecnica, e quanti a rischi residui non tenuti in debita considerazione? La sensazione è che l’imponente carico amministrativo provocato dal Testo unico – volente o nolente – abbia fatto passare in secondo piano la considerazione dei banali regole di protezione. Almeno questa è l’impressione di qualcuno che frequenta cantieri e officine da oltre quarant’anni. Le vecchie norme tecniche, la sacra trimurti dei DPR 547, 164 e 320 avevano un vantaggio: indicavano qual era il problema e fornivano una soluzione per affrontarlo. Oggi sembra essere diventato più importante avere un documento di valutazione dei rischi che elenchi tutte le conseguenze possibili e immaginabili, che essersi organizzati per gestirle.

Ripartire dalle norme tecniche

La stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale nazionale è formato da piccole o piccolissime imprese, che non possono permettersi consulenti costosi o adempimenti bizzarri: è necessario dare a queste la possibilità di raggiungere e mantenere la conformità tecnica dei processi lavorativi con poco sforzo. Per arrivarci, i requisiti di base devono essere chiaramente accessibili ed occorre creare una cultura tecnica che reputi importante il loro soddisfacimento. È impossibile arrivare a questo risultato con leggi o provvedimenti normativi, ma occorre divulgare e rendere disponibili buone prassi. In passato l’ISPESL si era assunta questo obiettivo, oggi è un servizio che le associazioni datoriali dovrebbero dare ai loro iscritti. Perché devo cercare un consulente per “mettermi in regola”, se voglio aprire una qualsiasi attività produttiva? Perché la mia associazione di categoria non mi può supportare, fornendomi indicazioni tecniche, proponendomi quei professionisti che possono fare al caso mio? E magari definendo un livello minimo di competenze e di organizzazione che la nuova azienda deve soddisfare, per potersi iscrivere ed avere accesso ai servizi tecnici che le sono necessari?

Milena Gabanelli ha fatto giustamente notare che chiunque può aprire un’azienda di costruzioni e iniziare a lavorare, senza avere particolari competenze. Se per compiere questa operazione fosse necessario essere iscritti ad un’associazione di categoria, e queste definissero regole per la qualificazione, e il suo mantenimento, degli imprenditori e delle aziende, magari le cose cambierebbero? Stiamo assistendo al paradosso che, tra aggiornamento continuo per l’iscrizione agli ordini professionali, per mantenere i requisiti legali a ricoprire determinati ruoli, per l’iscrizione alle associazioni professionali e per la certificazione delle professioni non regolamentate, i consulenti diventano sempre più competenti e i datori di lavoro sempre di meno.

Il Testo unico ha perso di vista l’obiettivo: non serve a nulla che il preposto venga individuato (qualsiasi cosa significhi), che vada in aula ogni due anni (rigorosamente in presenza), che le verifiche finali della formazione rispettino i requisiti che saranno definiti dalla Conferenza Stato-regioni (entro il 30 giugno 2022), che il suo addestramento venga registrato (anche su supporto informatico) e che sia stata verificata l’efficacia della sua formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (come lo vedremo), se poi le protezioni della macchina fustellatrice, o del filatoio, o di qualsiasi altra macchina, vengono rimosse, e tutto questo è considerato accettabile fino a che qualcuno ne fa le spese. Bisogna tornare a valutare l’aspetto tecnico del lavoro, perché lavorare su quello organizzativo ce lo ha fatto trascurare.

Sì, ma dice, l’Europa ci chiede di adottare la tecnica della valutazione dei rischi. La direttiva 89/391/CEE era rivoluzionaria quando uscì e oggi lo rimane. Disgraziatamente è stata fraintesa fin dall’inizio, per un importante divario culturale della nostra cultura professionale, e oggi si stenta a riconoscerla nel Titolo I del Testo unico. Altre nazioni hanno applicato i principi della valutazione dei rischi in maniera più diretta, semplice ed allineata alla teoria che la supporta, senza trasformarla in quell’esercizio bizantino che ne abbiamo fatto in Italia. Già è piuttosto comune imbattersi in DVR che non affrontano i cosiddetti “rischi specifici” secondo i criteri definiti dai vari titoli, ma è anche facile trovare valutazioni in cui ci si riferisce a scale di probabilità e danno, senza che poi vengano utilizzate nell’esame vero e proprio, così come si può scoprire che non è calcolato il rischio residuo, quello che resta dopo che vengono applicati i controlli, per valutare se sia accettabile o meno. E, comunque, in molte aziende chi provasse a fare un giro nei reparti utilizzando il DVR come guida, potrebbe avere delle sorprese nel trovare l’enorme distanza che c’è tra il processo descritto e quello realmente eseguito. Questo adempimento ha preso una deriva che lo ha portato a diventare da strumento tecnico, motivato da una spinta etica, a responsabilità burocratica da dimostrare alle varie parti interessate, organi regolatori e superiori. Un appesantimento giustamente incomprensibile a coloro che producono il reddito dell’azienda, che ha contribuito a diminuire la considerazione che la gestione nella sicurezza ha tra di loro. E il fatto che si valuti necessario ricordare ai capi intermedi (capi squadra, capi cantiere) le loro responsabilità di preposti è la dimostrazione di tutto questo: percepita ma non compresa dal nostro legislatore.

La norma di legge deve definire gli indirizzi del sistema di prevenzione, individuare chiaramente gli obiettivi della sua azione e gli strumenti per raggiungerli. Stop. L’attuale testo unico è diventato l’argomento delle disquisizioni di mandarini che non hanno mai visto una officina o un cantiere. Le norme tecniche devono essere rinnovate e divulgate tra i datori di lavoro dagli enti tecnici e dalle associazioni datoriali, che devono realmente promuovere il progresso tecnico e professionale dei loro iscritti. La valutazione del rischio deve tornare al suo ambito originale, strumento di programmazione e di controllo, e deve essere chiaro che deve essere applicata al rischio residuo, una volta che si sono soddisfatti i requisiti normativi, possibilmente attraverso la promozione dell’adozione di sistemi di gestione per la sicurezza. ISO 45001 è uno standard che ha il potenziale di incidere in maniera rilevante sulla cultura della sicurezza delle organizzazioni.

Il nuovo quadro normativo dopo la conversione del D.L. 146/2021

La registrazione del webinar del 1 febbraio 2022

Gli infortuni sul lavoro sono stati senz’altro uno degli argomenti dell’anno. L’incidente occorso a Luana D’Orazio, giovane operaia madre di un bambino di cinque anni, deceduta in seguito all’Impigliamento in un ingranaggio dell’orditoio che stava utilizzando, ha colpito l’opinione pubblica e da allora, dal 3 maggio 2021, le notizie sugli altri incidenti mortali avvenuti al lavoro sono uscite dalle cronache locali, per diventare un tema del dibattito politico. Le cause degli incidenti sono state attribuite all’assenza o all’inefficacia della formazione dei lavoratori, alla mancanza dei controlli o a un sistema sanzionatorio percepito come non adeguatamente punitivo, nei confronti dei datori di lavoro responsabili di violazioni delle norme sulla tutela dei lavoratori. Per qualche settimana ci si è cullati con l’idea di istituire una Procura nazionale in materia di sicurezza sul lavoro ma poi, il 21 ottobre 2021, il Governo ha emesso il decreto-legge numero 146, convertito con la legge 215, che dedica il Capo III al «Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», modificando in alcune parti il Decreto Legislativo 81 del 2008.

RSPP e coordinatore della sicurezza: quali aspetti regolano il loro rapporto? | Teknoring

Il Titolo I del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri per l’organizzazione delle aziende sotto il profilo della sicurezza. Sappiamo tutti che alla struttura gerarchica viene affiancato un ruolo, il Servizio Prevenzione e Protezione, che non dipende da questa, ma è inteso fornirle un aiuto professionale e specializzato a supporto delle scelte di politica, organizzazione e tecniche, che possono avere ripercussioni sulla tutela dei lavoratori. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, di cui la legge stabilisce le competenze e le capacità professionali, non dirige il servizio, e questo proprio a ribadire la sua distanza dalle decisioni aziendali, ma lo coordina (art. 2 c. 1 lett. f), su designazione del datore di lavoro. Occorre dire che, nella pratica professionale corrente, il RSPP è diventata una figura dotata del suo rilevante carico di operatività: in realtà non si limita ad osservare l’azione sviluppata dalle figure della linea, sollevando una bandierina come il guardalinee quando vede un fallo, ma può essere chiamato dalla propria organizzazione a presidiare a vario titolo i processi impegnativi del sistema.

Nei progetti edili è possibile che questi ruoli possano interagire a vario titolo. Ci sono due condizioni che configurano quattro diversi aspetti del rapporto tra RSPP e coordinatori: i cantieri di edilizia ordinari e quelli che si sviluppano all’interno di stabilimenti produttivi.

Puoi leggere l’articolo RSPP e coordinatore della sicurezza: quali aspetti regolano il loro rapporto? su Teknoring.it

231 e audit HSE | HSE Manager Wolters Kluwer

È necessario, o anche solo consigliabile, inserire esperti in sicurezza e ambiente all’interno dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231 del 2001?

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La 231 inglese: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act del 2007

La particolarità del sistema legale britannico è tale da considerare le persone giuridiche capaci di commettere crimini allo stesso modo delle persone fisiche, per cui, nel passato, si sono verificati casi di organizzazioni indagate per Corporate Manslaughter. Uno degli esempi di scuola è il caso dellHerald of Free Enterprise, il traghetto the affondò all’uscita del porto di Zeebrugge in Belgio, nel marzo del 1987, uccidendo 193 persone tra passeggeri ed equipaggio, anche se il processo si concluse con un verdetto di assoluzione.

Il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act, una legge che ha innovato il concetto di omicidio colposo commesso da una organizzazione nella giurisprudenza britannica, è stata approvata nel 2007 per avere, tra i vari motivi, uno strumento più adeguato per sanzionare questi crimini quando sono commessi nell’ambito di grandi organizzazioni, dal momento che i tecnicismi delle norme in vigore fino ad allora, avevano mostrato qualche limite, fondamentalmente nella necessità di individuare una persona fisica responsabile della condotta criminale, per potere punire l’organizzazione.

Puoi approfondire acquistando il volume D.Lgs. 231/01 e Corporate Criminal liability nel diritto inglese: Focus Sicurezza sul lavoro/Corporate manslaughter e Anticorruzione/bribary act scritto assieme a Fabrizio Salmi e Camilla Marzato.

Riesamina i risultati | HSE Manager Wolters Kluwer

Il sesto passo di una indagine su una non conformità è riesaminare i risultati.

Definire e implementare l’azione correttiva non significa attuare correttamente il cambiamento o raggiungere il risultato fissato negli obiettivi. Nella determinazione dell’azione correttiva occorre precisare chiaramente cosa si vuole raggiungere, basandosi su dati oggettivi e misurabili. Questi poi saranno il riferimento delle verifiche da eseguire in seguito all’ implementazione, per accertarsi di avere soddisfatto le ragioni per cui sono stati modificati i processi.

È consigliabile ripetere dopo qualche tempo il riesame dei risultati raggiunti. Capita infatti che le organizzazioni implementino i processi, ma che ricadano nelle vecchie abitudini dopo poco. È opportuno anche riesaminare periodicamente i risultati delle azioni correttive applicate in risposta a non conformità rilevanti.

Lo strumento utile a determinare questa necessità è la valutazione dei rischi.

In questi episodi abbiamo esaminato i sei passi di una indagine su una non conformità, un incidente o un infortunio:

  1. Rispondi ai rischi immediati.
  2. Definisci il tipo di investigazione.
  3. Raccogli le informazioni.
  4. Analizza gli esiti.
  5. Elabora un piano.
  6. Riesamina i risultati.

Perché il nostro sistema nazionale della prevenzione è inefficace

Ho pubblicato su LinkedIn un post per illustrare questo grafico, che ho preparato per un articolo, ma che mi sembrava interessante condividere in anticipo. La curva descrive il rapporto tra numeri di infortuni mortali denunciati, tratto dalle serie storiche INAIL, e le ore lavorate, ricavato da quelle ISTAT. Si può vedere come gli infortuni mortali, in proporzione con le ore lavorate, in quarant’anni sono diminuiti di circa il 20%. Il grosso però è avvenuto PRIMA dell’adozione delle direttive europee, che sono applicate in Italia dal 1994, anno del Decreto Legislativo 626. Paradossalmente, l’entrata in vigore del Testo Unico coincide con un picco degli infortuni mortali, nel 2009, che da allora (oltre dieci anni fa) sono diminuiti, ma con una decrescita molto lenta, in assoluto e paragonabile a quella che si era raggiunta prima del Testo Unico.

A mio avviso, questo è un segnale molto chiaro di come le politiche sulla sicurezza sul lavoro degli ultimi anni siano inefficaci. Dal 2008 abbiamo avuto il Testo Unico, la Responsabilità Amministrativa degli Enti, finalmente sono stati definiti percorsi di formazione e di addestramento con una logica… eppure tutto questo sembra non avere avuto un grande influsso sui nostri punteggi.

Ho scritto queste righe all’indomani del provvedimento che promette la solita svolta radicale, ma intanto mette su un binario morto il SINP, che è quell’istituto che dovrebbe raccogliere i dati in maniera sistematica, in modo da pianificare e tenere sotto controllo le politiche di prevenzione. In Italia non abbiamo dati, ovvero ciò che si può estrapolare dai database pubblici è poco più di questo che ti mostro. Nell’attesa di informazioni più dettagliate, qual è la risposta alla domanda: un indicatore di questo tipo mi aiuta a prevenire gli infortuni?

Sì, senz’altro.

Cosa ci dice questo grafico? Ci dice sicuramente che il sistema legislativo di prevenzione che è stato imposto dall’Unione non ha avuto la medesima influenza che ha mostrato altrove nel ridurre gli incidenti. Infatti, il documento UE Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 afferma che, tra il 1994 e il 2018 gli infortuni mortali sul lavoro nel territorio dell’unione sono diminuiti di circa il 70%, fornendo inoltre dati tangibili sul loro costo economico e sociale, che in Italia è pari a oltre il 6% del PIL, circa TRE VOLTE il contributo dell’agricoltura al nostro prodotto interno lordo!

Ha quindi senso continuare con un sistema che si è mostrato inefficace? Aumentare le sanzioni, rendere gli obblighi più stringenti? Trasformare una materia prettamente tecnica nella piastra di petri di azzeccagarbugli e spaccatori professionisti di capelli in quattro?

Da The efficacy of industrial safety science constructs for addressing serious
injuries & fatalities
, di M. Dominic Cooper.

Da qualche tempo mostro anche questo grafico: l’andamento trentennale degli infortuni in Gran Bretagna, correlato ad altri dati ed eventi. L’UK trent’anni fa era come noi, oggi ha un terzo dei nostri infortuni e malattie professionali. Come ha fatto? Creando un meccanismo che ha coinvolto le parti sociali, sindacati, industriali, professionisti, che hanno promosso e sostenuto iniziative di miglioramento periodiche (le linee verticali).

Volete un esempio? Conoscete la storia delle CSCS cards? Si tratta di un sistema di qualificazione volontario delle competenze dei lavoratori dell’edilizia, diffuso nel Regno Unito. Nato nel 1995 su iniziativa privata, negli anni 2000 le principali imprese di costruzioni britanniche decisero di adottarlo unilateralmente, per combattere l’aumento degli incidenti nel loro settore, ed oggi è gestito dal CITB, il Construction Industry Training Board, è supportato dal Construction Leadership Council ed è uno standard de-facto: non si entra in cantiere senza CSCS card.

In Italia, invece, si invoca l’intervento demiurgico del governo, salvo poi farlo a pezzi perché inadeguato, velleitario, limitativo. Dal grafico in apertura si può desumere che il legislatore abbia dato ampiamente prova della sua incapacità, per cui sarebbe opportuno che facesse un passo indietro. Come in Gran Bretagna, dovrebbe astenersi dal definire un processo regolatorio nei minimi particolari, per una disciplina tecnica, “limitandosi” a creare i presupposti per il coinvolgimento dei quattro grandi gruppi che vi operano: gli imprenditori, la grande proprietà e gli investitori, i sindacati, i professionisti. Naturalmente, questi dovrebbero modificare il loro atteggiamento e comprendere che il miglioramento del settore non può andare a discapito anche solo degli inteessi di parte interessata.

Ciascuno deve potere rinunciare a qualcosa per ottenere un miglioramento maggiore e più duraturo. Ma è difficile, lo so. Molto meglio proseguire con le grida manzoniane.

Movimentazione manuale dei carichi e disturbi muscoloscheletrici: la valutazione dei rischi al servizio della prevenzione

I disturbi muscoloscheletrici, detti anche DMS, sono il problema che accusano più frequentemente i lavoratori. Un’istantanea della situazione attuale attraverso i dati a disposizione, illustra il piano d’azione proposto dall’Unione Europea ed evidenzia gli strumenti a disposizione.

Qui puoi scaricare lo speciale di Teknoring.