Quando si aggiorna il Piano di sicurezza e coordinamento?

Nei giorni scorsi su Linkedin è sorto un dibattito attorno una sentenza della Corte di Cassazione, cui è stata attribuita la decisione di considerare il verbale del coordinamento della sicurezza in cantiere come “automatico aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento”, immagino secondo le previsioni del D.Lgs. 81/2008, articolo 92 c. 1 lettera b), in cui si fa obbligo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di adeguare “il piano di sicurezza e di coordinamento (…) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”.

Aggiornare o adeguare?

Devo dire che il fatto che si possa aggiornare o adeguare un PSC con un verbale di coordinamento non mi fa particolare impressione; che questo sia automatico o manuale è una condizione che credo abbia poco a che vedere, sia con gli obiettivi che la norma si pone, sia con gli strumenti che predispone a questo scopo. Ho sempre pensato che la frase di rito “questo verbale di coordinamento costituisce aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento” non abbia alcuna effettiva funzione, se non quella apotropaica, di allontanare gli spiriti del male, nei quali comunque non credo. Sono sicuro non modifichi di un ette la sostanza del contenuto dell’azione descritta del verbale.
Credo piuttosto che la norma separi l’attività di coordinamento (D.Lgs. 81/2008, art. 92 c. lett. c) da quella di adeguamento (idem, ma lettera b), e che sia importante mantenerle separate, sia nell’interesse degli obiettivi – la prevenzione degli infortuni – che degli operatori, il CSE in primis, che devono essere in grado di dimostrare che il loro comportamento è stato aderente agli obblighi di legge.
Tutta la questione sembra stare in una domanda: quando è necessario adeguare o, meglio, aggiornare un Piano di Sicurezza e Coordinamento? Come tutti i piani, la risposta è il meno possibile: un piano nasce per pianificare gli eventi, e sono questi a doversi adattare ad esso e non viceversa. La necessità di sottoporre un piano a ripetuti adeguamenti è una cosa molto negativa, che deve fare sorgere il dubbio che siano necessari interventi più forti. Delle due l’una, infatti: o il piano è sbagliato, o gli esecutori non sono all’altezza.

I lavori seguono il piano o il piano i lavori?

Sì, ma, dice: “lavori hanno sempre uno svolgimento che non è mai esattamente quello progettato sia per quel che riguarda la cronologia dei lavori, con evidenti riflessi sulle interferenze, sia per le varianti anche minime in corso d’opera”. Già l’utilizzo dell’avverbio sempre è indicatore di una deviazione, che magari ha la sua origine in fattori che sono al di fuori dei lavori stessi, come ad esempio la professionalità dei soggetti coinvolti. Per quanto riguarda le varianti minime invece, i tecnici hanno impiegato più di vent’anni a convincere la magistratura che la sorveglianza del CSE è “alta”; questo significa che le varianti minime non dovrebbero avere impatto sulle previsioni del PSC. Aquila non captat muscas: le aquile non catturano le mosche; una riflessione molto spesso dimenticata dai coordinatori, che comunque sembra continuino ad ostinarsi in quello che in milanese moderno si dice micromanaging, quell’attitudine ad occuparsi degli aspetti minuti delle attività (il rischio specifico), che porta inesorabilmente a tralasciare la vista d’insieme, il coordinamento, che è invece il loro mestiere.
Veniamo nel dettaglio: un adeguamento del piano consiste nella modifica delle previsioni che originariamente esso conteneva. Il PSC è discretizzabile in tre parti: i rischi ed i loro controlli relativi alle situazioni che l’appaltatore può incontrare nell’area di lavoro, le modalità di organizzazione dell’area medesima, la valutazione dei rischi e i relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Il piano – dice la norma – contiene le “prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione”. Quindi si tratta di prescrizioni, e non consigli, che devono essere correlate alla complessità dell’opera da realizzare, ovvero individuate secondo un principio di economia. Questo significa che devono essere motivate da effettive criticità e non gratuite: quando ci vogliono, se ci vogliono. Le scelte progettuali ed organizzative, dice sempre la norma, il D.Lgs. 81/2008 all. XV.2.1.1, devono essere conformi ai principi generali di tutela, quel procedimento logico per l’analisi dei rischi e la definizione dei controlli, che prevede che il rischio se possibile vada evitato e, se ciò non è possibile, gestito attraverso la sua riduzione, la predisposizione di barriere fisiche, di procedure o l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, secondo una scala di priorità che predilige le misure più efficaci.

Quando e cosa adeguare?

Quando e quali possono essere le condizioni che possono venire a modificarsi, “in relazione all’evoluzione dei lavori”? Le prime due parti del PSC, quella in relazione ai rischi presente nelle aree di lavoro e alle modalità di organizzazione della stessa, sono normalmente condizioni statiche, solo in alcuni casi (la seconda) a volte soggette a modificarsi con l’andamento dei lavori, per cui è verosimile pensare che gli unici “adeguamenti” che possono risultare necessari sono quelli dovuti ad errori od omissioni del CSP o a situazioni “impreviste e imprevedibili”. Siccome i costi degli apprestamenti previsti nel PSC vanno poi riconosciuti negli oneri della sicurezza, e noi avremo inclusi solo quelli necessari e non anche ciò che è solo consigliabile, è ragionevole pensare che un adeguamento possa portare alla necessità di riconoscere nuovi e/o diversi apprestamenti ed è quindi necessario passare attraverso una perizia di variante.
Se invece è l’affidatario, che intende strutturare differentemente l’organizzazione del cantiere o variare la qualità degli apprestamenti, questi non è autorizzato a procedere unilateralmente e non è il CSE il soggetto obbligato a “adeguare” il PSC di conseguenza. La norma, il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5 prevede che l’affidatario sia vincolato al rispetto del PSC fino a che il CSE non abbia approvato una proposta di integrazione a questo, che l’impresa deve sottoporgli. Il CSE è autorizzato – si badi bene, non obbligato – ad approvarla quando questa meglio garantisca la sicurezza nel cantiere! Sarà il caso, quindi, che l’affidatario integri la sua proposta con una relazione in cui dimostri questo risultato, in maniera da facilitare la scelta del CSE.Le cose si complicano quando si ragiona sulla terza parte del PSC, quella della valutazione dei rischi e dei relativi controlli in relazione alla programmazione dei lavori e alle interferenze tra le lavorazioni. Questa è l’area dove effettivamente è più facile che si verifichino scostamenti tra quanto pianificato e quanto si va ad eseguire in effetti. Qui, di solito, ci si trova a lavorare in condizioni peggiori. Il problema principale è il ritardo, i tempi si comprimono e le interferenze aumentano. La chiave dell’azione del CSE però deve essere quella di identificare prioritariamente quali sono le cause per cui capitano le deviazioni, perché da questo dipende come queste dovranno essere trattate. Se le eventuali modifiche avvenute, come dice sempre l’art. 92 c. 1 lett. b), dipendono da decisioni prese dalla parte della committenza, ovvero committente, responsabile dei lavori o direttore dei lavori, è indubbio che il CSE se ne debba fare carico, eventualmente relazionandosi con il DL e il RL in caso siano necessari extra costi. Secondo le misure generali di tutela, il controllo dei rischi più efficace, e quindi da prediligere, è quello che annulla il pericolo. Trattandosi di interferenze lavorative, quindi, la misura che dovrebbe essere sempre valutata per prima è quella che vede l’interferenza stessa essere annullata da una conveniente programmazione dei lavori. La determinazione della durata dei lavori, però, è in carico al committente o al responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/2008, art. 90 c. 1 lett. b), per cui il CSP (o il CSE in caso di modifiche in esecuzione) può trovarsi a non essere nelle condizioni di applicare la misura di tutela più efficace, rendendosi necessario quindi rivolgersi ad altre, di minore incisività. È perfettamente legittimo, quindi che le circostanze – ovvero le decisioni del committente o del RL – impongano al CSE un aggiornamento del PSC che si risolve in una minore tutela della sicurezza dei lavoratori rispetto alla edizione originale.

Rincorrere l’appaltatore o farsi seguire?

Se invece è l’affidatario che non riesce a rispettare la programmazione dei lavori, e quindi le modalità di gestione delle interferenze lavorative, che il CSE si presti a “adeguare” il PSC per rincorre le altrui inefficienze è profondamente sbagliato, perché nessuno accetterebbe di diminuire le richieste di un contratto, pagando il medesimo importo, solo perché la controparte non è in grado di rispettare i propri obblighi. In questa condizione consentire, e formalizzare con un “adeguamento”, una diminuzione delle tutele di sicurezza dei lavoratori, richieste dal PSC, può configurarsi anche come un reato commesso dal CSE. Sì, perché è facile immaginare un capo di imputazione suo a carico nel caso la genesi di un infortunio coinvolga uno di questi “adeguamenti” con diminuzione di tutele. Negligenza, imprudenza e imperizia sono le parole magiche.Il comportamento da consigliare quindi ad un CSE che si trovi ad avere a che fare con una impresa che inizi ad accumulare ritardi è quindi quello di avere un comportamento proattivo: muoversi per anticipare problemi più gravi, magari di concerto con il DL, e chiedere all’affidatario di presentare un piano per prevenire o recuperare il ritardo, completo di analisi dei rischi e definizione dei relativi controlli. Il CSE potrà approvare questo piano, quando ci saranno le condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 all’articolo 100 c. 5, ovvero quando sarà documentato che la tutela dei lavoratori aumenta. Una merce di scambio che sembra adeguata: l’appaltatore, per compensare il disagio che sta provocando a causa del suo ritardo, si impegna ad una maggiore diligenza in cantiere.
In conclusione, cosa si debba considerare in automatico un aggiornamento del PSC o le frasi fatte che si mettono in calce ai documenti, come incantesimi, sono questioni che possono rassicurare il profano: per le dinamiche dei progetti e gli obblighi stabiliti dalla legge occorre qualcosa di più. È la parte più attenta della professione, dei coordinatori in questo caso, che deve farsi carico di andare oltre la superficie, creando, spiegando e diffondendo le buone pratiche. Aspettarsi che il professionista di un’altra materia, il giudice o l’avvocato, indichi all’ingegnere o all’architetto come comportarsi vuole dire disertare dalle proprie responsabilità. Nessuno chiederebbe una cura ad un giudice solo perché ha condannato un medico.

Pubblicato per a prima volta su LinkedIn, il 29 novembre 2019

Standard o legge?

Il rapporto tra norma cogente e norma volontaria, tra le norme di legge a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e gli standard dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza era già molto discusso ai tempi della BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series; queste discussioni hanno avuto grande parte dibattito che ha portato all’emissione della ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza.

In Italia, così come in gran parte dei paesi del mondo, esiste una legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro molto sviluppata, con ampi collegamenti a prassi condivise nel resto del mondo, frutto dell’appartenenza del nostro Paese ad associazioni ed organismi politici internazionali che hanno stipulato accordi tra i loro membri, primi tra tutti le Nazioni Unite (ONU) e la sua agenzia per il lavoro, l’International Labour Organization (ILO), e l’Unione Europea. È al di fuori di ogni dubbio che la legge mette a carico delle aziende obblighi e responsabilità in relazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera presso questa azienda. In più, le persone fisiche che ricoprono rilevanti ruoli aziendali hanno responsabilità personali verso la tutela dei lavoratori, che derivano direttamente dai ruoli ricoperti e dai poteri esercitati, anziché dall’assegnazione di ruoli fantasiosi.

Leggi l’articolo sul numero 11/2019 di Ambiente e Sicurezza

I lavoratori isolati

Il lavoratore isolato è quel lavoratore che si trova a svolgere la propria attività senza la presenza fisica di altre persone attorno a sé. Si tratta di una condizione che può diventare pericolosa, qualora l’isolamento possa precludere la possibilità di ricevere soccorso, in caso di necessità. Le responsabilità del datore di lavoro sono chiare, sotto questo aspetto: l’art. 15, comma 1), lettera a) stabilisce che «Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza».

Oltre a questo, è obbligato ad organizzare un efficace sistema di gestione delle emergenze che si adatti alle effettive condizioni di lavoro: «Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati» (art. 45, comma 1)».

La condizione di lavoro isolato deve essere analizzata dal datore di lavoro nel rispetto delle priorità stabilite nell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 Misure generali di tutela. In sostanza ragionando sull’applicabilità, in ordine di priorità:

  1. di limitazioni delle attività per le quali è previsto l’impiego di lavoratori isolati;
  2. della predisposizione di procedure per il controllo degli ambienti di lavoro in cui si trovano a prestare la loro opera i lavoratori isolati;
  3. della limitazione del numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolati, definendone i requisiti di idoneità sanitaria e di formazione;
  4. dell’utilizzo di tecniche e apparecchiature per il controllo e il soccorso remoto dei lavoratori isolati.

Leggi il seguito sullo speciale Soluzioni tecniche per la sicurezza numero 1/2019 allegato al numero 4 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Lavori in prossimità o all’interno degli scavi

L’esecuzione di scavi è un’attività molto comune nei cantieri edili. Scavi e movimenti terra vengono eseguiti per la costruzione di fondazioni o di opere di sostegno del terreno e per la posa di condutture. Nella più ampia categoria dei movimenti terra ricadono tutte le operazioni che vengono svolte per rimodellare le superfici, o costruire piazzali, strade o rilevati. In generale gli scavi possono raccolti secondo questa classificazione:

  1. scavi di profondità ed estensione limitate, per l’installazione di cavidotti, tubature, pozzetti o simili, senza pericolo di seppellimento, per cui la profondità massima è stabilita convenzionalmente in 1,5 metri, anche se il pericolo di seppellimento può essere presente anche a questa quota, in particolari circostanze;
  2. trincee di profondità fino a 5 metri. La trincea è uno scavo in cui una delle dimensioni orizzontali – larghezza x lunghezza – prevale ampiamente sull’altra. Il limite dei 5 metri è dovuto al fatto che, fino a questa quota, si trovano con relativa facilità sul mercato attrezzature portatili per la protezione degli scavi;
  3. movimenti terra per la rimodellazione delle aree, come sbancamenti per la costruzione di strade o piazzali e simili;
  4. tutti gli altri scavi, con esclusione dei lavori in sotterraneo, che sono soggetti a tutt’altra disciplina.

Leggi il seguito sul numero 4/2019 di Igiene & Sicurezza del Lavoro

Lavoratori in solitario

Che il lavoro sia cambiato negli ultimi anni è ormai fuori discussione; assieme a esso, è mutato il modo in cui vi si guarda, assieme alle aspettative legate a esso. Ciò che più legittimamente ci si aspetta è che il lavoro non sia pericoloso per le persone che lo eseguono e che queste siano tutelate verso i potenziali pericoli che incontrano. Negli ultimi anni queste rinnovate sensibilità hanno portato ad analizzare aspetti del lavoro in modi che non erano mai stati presi in considerazione, come nel caso della sicurezza del lavoro in solitario.

Si tratta di una condizione che è sempre esistita (si pensi ai postini, agli autisti, agli agricoltori eccetera); tuttavia, solo recentemente si è sviluppata una particolare sensibilità verso i problemi connessi a lavorare da soli, spesso in zone isolate, con il pericolo di non essere soccorsi tempestivamente o affatto, o di essere soggetti a condizioni ambientali inaspettate, trovandosi quindi impreparati a proteggersi. Il datore di lavoro ha il dovere di considerare anche questi aspetti nella sua valutazione di tutti i rischi lavorativi, anche perché si tratta dei “rischi particolari” previsti all’articolo 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008. Solo per alcune attività la norma e gli standard individuano precise strategie per la gestione del rischio.

Solo alcuni Paesi hanno affrontato in maniera sistematica questo problema, come si vedrà nel seguito.

Leggi l’articolo sul numero 1/2019 di Ambiente e sicurezza

Letteratura professionale

Come scrivere un documento previsto da una norma o da un contratto

Per scrivere un documento i cui requisiti sono previsti da una norma o da un contratto, è opportuno tenere in massima considerazione l’aderenza sia di forma che di contenuto a questi requisiti: l’obiettivo deve essere di documentare un percorso tecnico corrispondente a quanto stabilito dalle regole, non di fare mere asserzioni. Sembra una cosa banale, ma è molto più facile verificare i nostri documenti se condividono con la norma di riferimento struttura e vocabolario. Chi è il responsabile della sicurezza, che norma lo prevede e quali sono le responsabilità a suo carico? Capita anche che chi redige un documento si faccia prendere la mano, e nell’ansia di gestire un particolare processo si metta a regolare anche ambiti che, per legge appartengono ad altre figure. L’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 sta lì a ricordarci che, se esorbitiamo da nostro ruolo, dobbiamo poi anche assumercene le responsabilità.

Occorre avere sempre avere in mente lo scopo del documento che stiamo scrivendo: un report è un resoconto su qualche cosa che è accaduto, che viene redatto per spiegare cosa è successo. Un piano è la definizione di un obiettivo che ci poniamo per la nostra organizzazione, la determinazione delle risorse che si intende schierare e dei processi che queste devono sviluppare per raggiungere l’obiettivo. Una procedura è la spiegazione del comportamento richiesto dalla nostra organizzazione per lo svolgimento di una determinata operazione, più o meno complessa.

Un documento professionale deve essere curato e di facile leggibilità. Sciatto è peggio che sbagliato, perché denota poco impegno nella redazione e conseguentemente mancanza di rispetto nei confronti dei lettori. E poi, di solito le cose vanno a braccetto: un documento sciatto è molto probabile che sia anche sbagliato. Per questo motivo è necessario avere padronanza dei programmi di scrittura: questo faciliterà la costruzione dell’elenco dei punti che il documento deve affrontare. È consigliabile di non esagerare con la frammentazione del testo. Tipicamente il vostro interlocutore, dopo la prima lettura del report o procedura o piano, dovrebbe essere in grado di saltare di volta in volta al capitolo che lo interessa e leggerlo ricevendone una informazione completa, almeno per quello che cerca in quel momento.

Leggi il seguito su AIASMAG n. 3 (1/2019)

Il contesto dell’organizzazione

Lungamente attesa, la nuova norma di fatto è l’evoluzione del più antico BS OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment Series, a sua volta revisione dell’emissione originale, avvenuta nel 1999.

Il mondo anglosassone, però, aveva iniziato ad approcciare la sicurezza sul lavoro con il criterio del ciclo di Deming, il famoso Plan-Do-Check-Act, fin dal 1991, quando il governo britannico aveva dato alla luce il fortunato manuale HSG65, una guida agli adempimenti normativi nel campo della sicurezza rivolto al management aziendale, ai professionisti e ai rappresentanti dei lavoratori (giunto alla terza edizione nel 2013 e oggi liberamente disponibile per il download su http://www.hse.gov). Qualche anno dopo, nel 1996, il British Standard Institute BSI aveva emesso la norma BS 8800 Guide to occupational health and safety, trasformata appunto nel 1999 nella BS OHSAS 18001.

La nuova norma internazionale è stata fortemente voluta e fortemente discussa: sono state prodotte ben due bozze “ufficiali” (DIS) e hanno partecipato ai lavori dal 2013 alla sua pubblicazione, i delegati di 70 stati, oltre ad osservatori provenienti da altri 16. Il suo contenuto, come è ovvio, parte dalla “vecchia” BS OHSAS 18001:2007 e dalle esperienze del suo sviluppo, oltre che dalle convenzioni e sulle linee guida dell’ILO, International Labour Organization. Il risultato, però, implementa nuovi interessanti concetti, alcuni dei quali proprio nel capitolo 4 Contesto dell’organizzazione.

Leggi l’articolo sul numero 8-9/2018 di Igiene & Sicurezza del Lavoro.

Committenti e lenders

Le banche internazionali di sviluppo, che sono degli strumenti della politica estera dei governi degli stati membri, allo scopo di scongiurare il più possibile anche solo l’insorgere di questi problemi, hanno da tempo sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. Questi sono requisiti contrattuali, spesso più rigorosi della normativa cogente locale. I committenti di nazioni virtuose, lavorando al di fuori del proprio paese, spesso fanno riferimento a questi standard. Chiaramente, nel caso un argomento sia definito sia dalla norma nazionale che da quella contrattuale, sarà il caso di adottare il comportamento più rigoroso.

Fondamentalmente gli ambiti di interesse sono tre: ambiente, salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali e gli enti. È bene fare chiarezza: le banche perseguono obiettivi politici di massimizzazione del consenso e minimizzazione degli effetti negativi, e il progetto finanziato non è il loro fine, ma solo lo strumento per questi obiettivi. Pensare che, come il Committente, siano interessati fondamentalmente alla realizzazione dell’opera, e che per questo possano avere un approccio negoziabile a tutto il resto, può portare ad avere un brusco risveglio.

Leggi l’articolo sul numero 8/2018 di Ambiente e Sicurezza.